Tentato suicidio e provvedimento disciplinare*
Luigi Viola

Un militare della Guardia di Finanza esplodeva un colpo della pistola di dotazione, mentre si trovava da solo nella sua casa di abitazione; dopo essersi recato presso la caserma di servizio, dichiarava al capopattuglia e al comandante del nucleo che l’episodio era dovuto alla sua originaria volontà di suicidarsi, modificata all’ultimo istante col mutamento della direzione dell’arma.
Veniva quindi sottoposto ad accertamenti sanitari e posto in aspettativa per convalescenza (con la diagnosi “disturbo depressivo con atipie”); al termine dell’aspettativa, veniva giudicato pienamente idoneo al servizio d’istituto, riprendendo il lavoro.
La vicenda non si concludeva, però, con la ripresa del servizio e aveva una serie di spiacevoli “code”, costituite: dall’apertura di un procedimento penale da parte della Magistratura militare per il reato di cui agli artt. 164 e 47, comma 2 del codice penale militare di pace (distruzione aggravata di oggetti di armamento militare, con riferimento alla pallottola esplosa) conclusosi con una condanna a 2 mesi e 20 giorni di reclusione militare; dalla sospensione facoltativa dal servizio del militare; dalla successiva adozione, all’esito del giudizio disciplinare, della sanzione della perdita del grado per rimozione, per aver tenuto una “esecrabile condotta ... posta in essere ... nel deprecabile tentativo di suicidarsi … (e configurante) un’assoluta incompatibilità di status tale da imporre l’adozione di un provvedimento di natura espulsiva a carico del finanziere”.
Con sentenza 05.04.2004, n. 3170[1], la II sezione del T.A.R. per il Lazio, sede di Roma rigettava il ricorso proposto dal militare avverso il provvedimento disciplinare espulsivo; in particolare, la decisione di primo grado condivideva sostanzialmente la valutazione dei fatti sotto il profilo disciplinare operata dal Comando Generale della Guardia di Finanza: “invero, il tentativo di suicidio di un’appartenente a un Corpo militare, al di là delle ragioni che spingono a un gesto così drammatico e che possono trovare comprensione sotto il profilo umano, esprime pur sempre un atteggiamento che denota carenze caratteriali e la mancanza di attitudine a una vita organizzata quale è quella che si svolge nell’istituzione militare, con conseguente impossibilità per il soggetto agente di permanervi. In particolare, nel caso di specie, la violazione del giuramento è consistita nell’abnorme devianza dell’uso dell’arma in dotazione, la quale deve essere impiegata agli scopi di istituto a cui la medesima è preordinata e non può essere funzionalizzata, come avvenuto, a usi ulteriori e impropri, idonei peraltro a destare un grave allarme sociale. Va poi soggiunto, come pertinentemente annotato nel provvedimento di rimozione, che la violazione del vincolo del giuramento, contratto al momento dell’ingresso nel Corpo militare, risulta ulteriormente confermata dal fatto che il militare ha dimostrato nell’occasione un’assoluta inconsapevolezza del proprio ruolo ‘venendo meno ai superiori doveri di fedeltà, lealtà, correttezza e soprattutto equilibrio’, assunti appunto con il giuramento, che ‘debbono contraddistinguere l’operato degli appartenenti al Corpo più di ogni altro soggetto e che devono essere patrimonio primario e indefettibile dal quale ciascun finanziere deve ispirarsi in ogni momento, tanto in servizio quanto fuori di esso’”.
L’impostazione data alla problematica dal giudice di primo grado era però completamente rovesciata dal Consiglio Stato, sezione IV, 09.06.2008, n. 2806[2], che, pur confermando la ricostruzione dei fatti contenuta nel provvedimento disciplinare, optava decisamente per una considerazione della fattispecie in termini di irrilevanza disciplinare, sulla base di due considerazioni fondamentali.
La prima, a carattere storico-ricostruttivo, è in sostanza riportabile alla contestazione radicale della stessa possibilità di dare vita in sede disciplinare (e in definitiva, in qualsiasi sede) ad un giudizio di rimprovero nei confronti di chi tenti il suicidio; “nell’ordinamento vigente nessuna autorità, né giurisdizionale, né amministrativa, può formulare un giudizio di rimprovero nei confronti di chi tenti il suicidio: il fatto di per sé non costituisce né un reato, né un illecito amministrativo, neppure nell’ambito dell’ordinamento militare. Fino al Settecento, le varie legislazioni punivano il suicidio, per lo più con la confisca dei beni o con il vilipendio del cadavere, e il tentato suicidio [come già fu disposto dal rescritto dell’imperatore Adriano (richiamato in D. 49, 16, fr. 6, § 7) e fu ancora riaffermato nella Constitutio criminalis carolina del 1532 (§ 135), nelle leggi venete del 7 febbraio 1631, nelle Costituzioni piemontesi del 1770 (IV, 16) e nelle Costituzioni modenesi del 1771 (V, 4)]. Dapprima con la Riforma della legislazione criminale del Granduca Pietro Leopoldo di Toscana (nel 1786) e poi con le altre legislazioni preunitarie, il suicidio e il tentato suicidio non sono stati considerati come fatti illeciti (a differenza di quanto ha previsto per il diritto canonico il Codice Benedettino del 1917, can. 985, 1240, 1241, 2350, prima della sua sostituzione col Codice del 1983). Il tentativo di suicidio non è stato punito dai codici penali unitari del 1889 e del 1930 e neppure dal codice penale per l’esercito (art. 174) e dal vigente codice penale militare di pace (artt. 157 e 47), che ha punito la diversa fattispecie della inabilità artificiosamente procurata. Ciò comporta che nessuna norma consente, in sede giurisdizionale o amministrativa, di disporre una sanzione o di formulare un giudizio di esecrazione, di biasimo o di rimprovero nei confronti di chi abbia tentato il suicidio”.
La seconda, che potremmo definire di carattere interpretativo-applicativo, tende ad operare un fondamentale discrimine tra le vere e proprie ipotesi di tentativo di suicidio e le fattispecie in cui risulti evidente la sussistenza di una volontà operosa di desistere dal proposito di suicidio in precedenza manifestato: “nella specie neppure un ‘tentativo’ si può configurare sul piano ontologico. Infatti, un ‘tentativo’ ha rilevanza giuridica – nel senso che è configurabile una responsabilità – quando la condotta sia finalisticamente caratterizzata dalla perdurante voluntas sino all’ultima sua frazione: ove questa volontariamente venga meno, come emerge dai principi inerenti al c.d. tentativo incompiuto, vi è una desistenza che rende irrilevanti gli atti precedenti. …In altri termini, vi è l’assoluta diversità ontologica tra un ‘tentativo’ di suicidio e l’originaria presenza dell’intento suicida, successivamente superato, sia pure all’ultimo momento. Oltre, quindi, a rilevare l’assenza di una qualsiasi norma che qualifichi come fatto illecito il tentato suicidio, nella specie neppure è configurabile un ‘tentativo’, in quanto l’originaria intenzione di togliersi la vita è stata seguita dalla volontà di non puntare l’arma contro se stesso o, il che è lo stesso, dal mutamento della direzione della pistola, il cui colpo è andato a vuoto (con una sostanziale desistenza dalla originaria voluntas di suicidarsi)”.
In definitiva, quindi, secondo l’impostazione del Consiglio di Stato, la fattispecie concreta poteva assumere rilevanza disciplinare, al massimo, con riferimento all’illegittimo “uso dell’arma per ragioni estranee ad esigenze di servizio[3]”, non essendo, per il resto, possibile “muovere alcun giudizio di disvalore, e tanto meno di ‘esecrazione’, nei confronti del finanziere per il fatto che egli aveva puntato l’arma contro se stesso: come sopra osservato, nessuna legge consente di effettuare tale ‘esecrazione’, mentre solo un giudizio di umana comprensione può essere mosso nei confronti di chi abbia avuto un tale momento di disperazione (ed abbia ‘tentato’ il suicidio), tanto più quando questo momento sia stato superato (e il ‘tentativo’ non sia nemmeno giunto a compimento)”.
La sentenza è già stata favorevolmente valutata dalla dottrina[4] che ha rilevato come, davanti ad un caso “tutto particolare”, il giudice amministrativo ci “abbia messo il cuore”; ad avviso di chi scrive, la valutazione sentimental-emozionale della decisione non può però esaurire la problematica[5] ed occorre affrontare almeno un punto problematico di grande respiro che è stato risolto (a quanto consta, per la prima volta) dalla sentenza del Consiglio di Stato.
A prescindere dalla seconda argomentazione relativa alla necessità di differenziare l’ipotesi del vero e proprio tentativo di suicidio dalla diversa ipotesi della “desistenza volontaria” dal precedente proposito di togliersi la vita (precisazione che appare inutile, una volta esclusa la rilevanza disciplinare del tentato suicidio), è del tutto indubbio come la questione sistematica di maggior respiro affrontata dalla decisione del Consiglio di Stato sia costituita dalla stessa possibilità di dare vita ad un rimprovero in sede disciplinare per un comportamento (il tentato suicidio) che, ormai da lungo tempo, non è più considerato illecito dalla legislazione penale; ed a questo proposito, deve sicuramente essere valutato con favore il lungo excursus storico-normativo compiuto dalla decisione del giudice amministrativo d’appello che ha rilevato come, dopo il primo decisivo intervento della legislazione toscana (in particolare, la riforma della legislazione criminale del Granduca Pietro Leopoldo di Toscana del 1786), il suicidio e il tentato suicidio non siano più stati considerati fatti illeciti (come avvenuto per lungo tempo nel diritto canonico e nella legislazione civile, a partire dal diritto consuetudinario medioevale) né dai codici penali unitari del 1889 e del 1930, né dalla legislazione penale militare.
La conclusione in ordine all’irrilevanza penale del suicidio e del tentato suicidio (ormai acquisita da tutte le legislazioni penali, a partire dalla rivoluzione francese[6]) è forse troppo semplicistica; in particolare, se l’intera problematica si esaurisse con la depenalizzazione del suicidio e del tentato suicidio, non si spiegherebbe come sia potuta arrivare fino ai giorni nostri una fattispecie concreta che ha dato vita a due decisioni opposte della giustizia amministrativa; circostanza che porta indubbiamente a sospettare che la materia sia, ancora oggi, attraversata da conflitti interpretativi “ancora caldi” non completamente risolti dalla depenalizzazione del suicidio e del tentato suicidio e, comunque, dal movimento culturale successivo alla rivoluzione francese.
La problematica presenta indubbi punti di contatto e può essere agevolmente risolta richiamando gli esiti di un’articolata indagine di sociologia del diritto[7] che ha ripercorso l’intera materia, cercando di rintracciare le ragioni di una sostanziale discrasia tra gli esiti ideali del principio di rispetto dei diritti umani affermato dalla rivoluzione francese (esiti che, oltre ad importare la depenalizzazione del suicidio e del tentato suicidio, dovevano portare anche ad una decisa modificazione dell’atteggiamento sociale nei confronti del fenomeno) e l’atteggiamento di sostanziale disfavore rispetto al fenomeno che si è manifestato a livello sociale (tale da dare vita ad una vera e propria reazione non istituzionale ad un comportamento sociale percepito come deviante) negli ultimi duecento anni.
Punto di partenza è indubbiamente l’individuazione del momento storico in cui è emerso, a livello istituzionale, un complessivo atteggiamento di disvalore nei confronti del suicidio e del tentato suicidio; punto di partenza che è stato sostanzialmente individuato, “scartando” sostanzialmente l’Antica Grecia e il diritto romano[8], nel diritto canonico, per quello che riguarda l’aspetto religioso[9] e nel diritto consuetudinario medioevale[10], per quello che riguarda la legislazione civile; è, infatti, nel diritto consuetudinario medioevale che emergono quelle inique sanzioni (confisca dei beni del suicida; pene corporali inflitte al cadavere; ecc.) che costituiranno oggetto degli strali degli illuministi.
Ed è proprio con riferimento alla tradizione normativa ereditata dal diritto consuetudinario medioevale che si manifesterà la forte reazione degli illuministi[11] e della normazione successiva alla rivoluzione francese (a partire dai citati Décret concernant les condamnations pour raison des délits et des crimes del 21 gennaio 1790 e dal Code pénal del 25 settembre-6 ottobre 1791); interventi normativi che porteranno alla completa depenalizzazione del suicidio in tutti gli ordinamenti occidentali[12].
Il “rimescolamento” ideale e normativo successivo alla rivoluzione francese non ha però portato ad una modificazione della reazione sociale nei confronti del suicidio; paradossalmente, è stata, infatti, proprio la fine della repressione istituzionale del suicidio a portare all’emersione di “una reazione non istituzionale di condanna da parte dell’opinione pubblica” che continua sostanzialmente “una storia più che millenaria di avversione collettiva per il suicidio, manifestatasi…(in precedenza) con l’interdizione religiosa e legale dell’atto[13]”.
La reazione non istituzionale nei confronti del suicidio ha indubbiamente diversi livelli di emersione; ai fini che ci occupano, merita una particolare attenzione la storia dell’atteggiamento delle scienze sociali (sociologia, criminologia, psicologia) nei confronti del comportamento.
In questo campo, si manifesta una notevole differenziazione di impostazioni che vanno dall’impostazione “criminologica” della Scuola Positiva[14], alla formulazione da parte di Émile Durkheim della categoria dell’anomia[15], per poi approdare all’inquadramento nella categoria della c.d. anomia soggettiva teorizzata da Robert Merton[16]; a prescindere dalle differenti impostazioni, tutte le elaborazioni sono però caratterizzate da un presupposto comune, costituito da una valutazione sociale di disvalore del fenomeno: “l’elemento comune, senza eccezioni, è questo: preesistente all’indagine vi è sempre un nucleo di verità indiscusse che, oltre a valere come criterio guida nello svolgimento di questa, devono servire anche, alla fine, come base di valutazione del controllo dei risultati. Qui è evidente che, in violazione dei principi elementari del ragionamento scientifico, il disvalore sociale del suicidio viene assunto come punto di partenza e di arrivo nello studio del fenomeno. La teoria diventa strumento del senso comune, è delegata a rinforzare con pretesi argomenti ‘scientifici’ le opinioni e i pregiudizi dominanti[17]”.
In definitiva, per la sociologia del diritto più recente, le teorie classiche sul suicidio sono viziate da un pregiudizio di fondo che costituisce espressione di un complessivo atteggiamento sociale di disvalore ormai millenario e che non è stato superato, se non per quello che riguarda la repressione penale del suicidio, dal principio del rispetto dei diritti dell’uomo affermato dalla rivoluzione francese ed ormai dato per indiscusso, almeno al livello “astratto”, da tutti noi.
Il pregiudizio di fondo delle analisi sociologiche del fenomeno non ha poi portato ad attribuire la dovuta considerazione a due costanti di base del fenomeno che portano ad una contestazione radicale della stessa possibilità di dare vita a teorie generalizzanti in ordine alle cause del fenomeno.
La prima è costituita dalla c.d. umanità del suicidio, inteso “come risposta individuale ad un problema dell’esistenza”; si tratta, infatti, di un comportamento strettamente attinente al progetto esistenziale del soggetto, determinato dalle più diverse motivazioni e che può essere categorizzato, più che attraverso la ricerca di un “principio antisociale comune”, utilizzando “i principi di libertà e dignità dell’esistenza, il rispetto e la garanzia delle decisioni individuali nella sfera privata…trasfus(i) nella disciplina del suicidio nel diritto romano… (e negli) orientamenti culturali del pensiero liberale e illuminista (che) corrispondono in particolare al contenuto normativo dei diritti fondamentali sancito dalle dichiarazioni internazionali e dalle costituzioni delle società moderne[18]”.
La seconda, strettamente connessa alla prima, è costituita dalla ridottissima importanza statistica del fenomeno che riguarda “una piccola minoranza di individui”; in considerazione dell’estrema eterogeneità delle ragioni che possono indurre al suicidio e della ridotta frequenza statistica del fenomeno, attribuire al detto comportamento sociale il ruolo di “sintomo” di una condizione anomica della società o di una crisi (peraltro individuata dagli autori con riferimento a parametri sociali, economici, altamente eterogenei) non è certamente “un procedimento da consigliare ad un economista di professione[19]”; sono quindi tali e tante le difficoltà derivanti dall’estrema eterogeneità e limitatezza statistica del fenomeno da indurre a sconsigliare qualsiasi procedimento teso a generalizzare ed a riportare ad un principio comune l’intero fenomeno.
L’atteggiamento di disvalore nei confronti del suicidio ha poi trovato diversi punti di emersione anche nella dottrina più direttamente giuridica.
A questo proposito, anche a prescindere dalle impostazioni più risalenti[20], non bisogna dimenticare come, anche in tempi relativamente recenti, la dottrina giuridica italiana non abbia mancato di sottolineare il carattere di “illecito non punibile del tentato suicidio”, sollecitandone de iure condendo la sottoposizione a misura di sicurezza “a contenuto psicoterapeutico e parzialmente limitativo della libertà personale…per i dimostrati legami tra auto aggressività ed eteroaggressività[21]”; del resto, la richiesta di alcune “pene morali” (perdita, per il tentato suicida, del godimento dei diritti civili e politici; della patria potestà; ecc.) che in realtà sono vere e proprie interdizioni giuridiche non è estranea neanche ad alcune analisi sociologiche, come quella di Émile Durkheim[22], che hanno giustificato la depenalizzazione del suicidio sulla base di ragioni di pietà/stima nei confronti del suicida che non modificano la valutazione istituzionale negativa del fenomeno.
Tornando al campo che ci occupa, l’analisi sociologica sopra richiamata ha quindi indubbiamente delineato un campo complessivo in cui la depenalizzazione del suicidio non ha incrinato una valutazione sociale che ha continuato ad attribuire disvalore sociale al comportamento; ancora più rilevanti si presentano poi, nella prospettiva che ci occupa, le teorie criminologiche o sociologiche che hanno individuato nel suicida un portatore necessario di aggressività, malattia mentale o di un grado insufficiente di adesione ai valori della collettività che può indubbiamente rilevare anche a livello disciplinare, tenuto conto, soprattutto, del minore grado di tassatività[23] del sistema disciplinare del pubblico impiego non privatizzato rispetto ai diversi principi vigenti in altri campi del diritto sanzionatorio, come quello penale; attraverso la mediazione delle clausole generali (nel caso deciso da Cons. St., sez. IV, 09.06.2008, n. 2806, la violazione degli obblighi derivanti dal giuramento) previste dal sistema disciplinare è quindi possibile attendersi la riproposizione della valutazione sociale negativa del tentato suicida che è certamente ancora presente nella società e nelle scienze sociali.
Quanto sopra rilevato può essere immediatamente percepito attraverso la lettura delle motivazioni del provvedimento disciplinare richiamato in apertura e della successiva decisione (T.A.R. Lazio, Roma, sez. II, 05.04.2004, n. 3170) del giudice amministrativo di primo grado; in particolare, la decisione del T.A.R. per il Lazio evidenzia una struttura argomentativa che opera un chiaro riferimento alla categoria di anomia soggettiva teorizzata da Robert Merton ed intesa come “difetto nella interiorizzazione di uno o più elementi della struttura culturale[24]”; difetto di interiorizzazione che è stato riferito, nella fattispecie concreta, agli obblighi derivanti dal giuramento propri di una struttura “chiusa” come la struttura militare e che è evidenziato dall’aver tenuto atteggiamenti denotanti “carenze caratteriali e la mancanza di attitudine a una vita organizzata quale è quella che si svolge nell’istituzione militare”, come il tentato suicidio.
Al contrario, la decisione di appello (Cons. St., sez. IV, 09.06.2008, n. 2806) è caratterizzata da un percorsoargomentativo completamente diverso che, sia pure con qualche incertezza di formulazione (la sopravvalutazione della depenalizzazione del suicidio, che non assume efficacia decisiva nella fattispecie, per quanto sopra rilevato), valorizza un principio di tutela dei diritti fondamentali dell’uomo (ed in particolare, del principio di autodeterminazione) che deriva direttamente, per quello che riguarda il suicidio, dalla Rivoluzione francese; è poi quasi superfluo rilevare come il risultato complessivo non strida con il sentire comune, anzi evidenzi una di quelle ipotesi in cui il giudice amministrativo “ci mette il cuore[25]” per correggere una stortura che, però, per quanto sopra rilevato, non è nata per caso, ma deriva da un lungo atteggiamento di stigmatizzazione del suicidio.
In definitiva, siamo in presenza di un caso “tutto particolare” che ha permesso di mettere a fuoco una problematica che non si presenta facilmente nelle aule di giustizia e che, soprattutto, ha evidenziato un approccio alla problematica del Consiglio di Stato alieno da pregiudizi e orientato per la valorizzazione dei diritti fondamentali della persona umana; e si tratta certamente di una circostanza di un qualche conforto, ove si abbia riferimento alle numerose problematiche attinenti alla persona umana che continuano ad essere “scaricate” nella aule di giustizia[26] e che potrebbero emergere anche in sede amministrativa.

[*] Questo scritto è dedicato alla memoria di mio padre.
[1] In Foro amm. TAR, 2004, 1096.
[2] In www.GiustAmm.it Rivista di diritto pubblico n. 6/2008 con nota di P. Quinto, Quando il giudice amministrativo ci mette il cuore; www.SentenzeItalia.it n. 6/2008; Cd Juris Data, 2008.
[3] O all’attivazione “di tutte le misure volte alla salvaguardia della pubblica e privata incolumità, poiché proprio la depressione e la instabilità così manifestata possono indurre a far ritenere una più o meno consistente pericolosità sociale o anche solo autolesionista”; misure che risultano essere state adottate nella fattispecie dall’amministrazione militare.
[4] P. Quinto, Quando il giudice amministrativo ci mette il cuore, cit.
[5] Le valutazioni sentimental-emozionali delle decisioni giurisdizionali possono, infatti, dare vita a risultati paradossali; per un caso in cui è stata favorevolmente valutata per la partecipazione umana alla vicenda infausta di un militare di leva una decisione della Corte di Cassazione che ha, per lunghi anni, bloccato la tutela risarcitoria delle ragioni dei militari di leva arruolati in violazione delle norme in materia, si rinvia a L. Viola, Tempo di vita, diritto alla salute e arruolamento militare: un saggio di giustizia amministrativa risarcitoria in P. Cendon e P. Ziviz, Il danno esistenziale. Una nuova categoria della responsabilità civile,Milano,Giuffrè, 2000, 653.
[6] In particolare, dal Décret concernant les condamnations pour raison des delits et des crimes del 21 gennaio 1790 e dal Code pénal del 25 settembre-6 ottobre 1791; per un quadro riassuntivo del processo di depenalizzazione della morte volontaria, si rinvia a R.Marra, Suicidio, diritto e anomia. Immagini della morte volontaria nella civiltà occidentale, Napoli, ESI, 1987, 85 e ss.
[7] R.Marra, Suicidio, diritto e anomia. Immagini della morte volontaria nella civiltà occidentale, cit.
[8] La tesi dell’illiceità del suicidio nell’Antica Grecia e nel diritto romano e della presunta necessità di munirsi di apposita autorizzazione della collettività valorizzata dalla monografia di Émile Durkheim sul suicidio del 1897 (É. Durkheim, Il suicidio, Torino, UTET, 1969)non sembra assistita dai necessari riscontri; dall’esame più approfondito delle fonti, emerge, infatti, un quadro ben più variegato e probabilmente improntato a principi opposti (R.Marra, Suicidio, diritto e anomia. Immagini della morte volontaria nella civiltà occidentale, cit., 15 e 33).
[9] Particolarmente importante, a questo proposito, è il Sinodo di Nîmes del 1284 che introdusse il divieto di sepoltura dei suicidi in terra consacrata (R.Marra, Suicidio, diritto e anomia. Immagini della morte volontaria nella civiltà occidentale, cit., 76).
[10] R.Marra, Suicidio, diritto e anomia. Immagini della morte volontaria nella civiltà occidentale, cit., 79.
[11] Per il richiamo delle posizioni di Montesquieu, Beccaria e Rousseau al riguardo, si rinvia a R.Marra, Suicidio, diritto e anomia. Immagini della morte volontaria nella civiltà occidentale, cit., 89 e ss; ancora oggi merita di essere richiamata la posizione di Montesquieu (Montesquieu, Lettres Persanes, lettre 76, Paris, Roches, 1929, II, 13-14): “les loix sont furieuses en Europe contre ceux qui se tuent eux-mêmes: ont les fait morir, pour ainsi dire, une seconde fois; ils sont traînés indignement par les rues; on les note d’infamie; on confisque leurs biens…. La société est fondée sur un avantage mutuel. Mais lorsqu’elle me devient onéreuse, qui m’empêche de’y renoncer? La vie m’a été donnée comme une faveur; je puis donc la rendre lorsqu’elle ne l’est plus…. Je suis obligé de suivre les loix, quand je vis sous les loix. Mais, quand je n’y vis plus, peuvent-elles me lier encore?”.
[12] Anche se con il ritardo importante dell’Inghilterra che depenalizzerà suicidio e tentato suicidio solo nel 1961; non sembra però che le barbare norme (il cadavere del suicida era trascinato per le strade, infilzato in un bastone e sotterrato in un luogo a caso e senza cerimonie) di punizione del suicidio siano state applicate dopo il 1823 (R. Marra, Suicidio, diritto e anomia. Immagini della morte volontaria nella civiltà occidentale, cit., 94).
[13] Le citazioni sono da R. Marra, Suicidio, diritto e anomia. Immagini della morte volontaria nella civiltà occidentale, cit., 11 e 265.
[14] Sul punto, si rinvia alla specifica trattazione di R. Marra, Suicidio, diritto e anomia. Immagini della morte volontaria nella civiltà occidentale, cit., 151 e ss.
[15] Intesa come assenza di un corpo di norme atte a regolamentare i contatti e gli scambi tra i diversi punti del corpo sociale; per l’approfondimento della problematica, impossibile in questa sede, si rinvia a R. Marra, Suicidio, diritto e anomia. Immagini della morte volontaria nella civiltà occidentale, cit., 177 e ss.; per una trattazione generale della sociologia del diritto di Durkheim, si veda altresì R. Marra, Il diritto in Durkheim. Sensibilità e riflessione nella produzione normativa, Napoli, ESI, 1986.
[16] Che, pur non essendosi occupato direttamente del suicidio, ha formulato una definizione di devianza tesa a ricomprendere al proprio interno anche il comportamento in questione: R. Marra, Suicidio, diritto e anomia. Immagini della morte volontaria nella civiltà occidentale, cit., 239 e ss.
[17] R.Marra, Suicidio, diritto e anomia. Immagini della morte volontaria nella civiltà occidentale, cit., 264; per l’elencazione dei pregiudizi (il suicidio è pur sempre un’aggressione; va contro il principio di conservazione della vita; è espressione di facoltà intellettuali alterate; è conseguenza di desideri e passioni incontrollate; è espressione di devianza rispetto alle regole condivise dal gruppo; è un “sismografo” delle crisi sociali), si rinvia a pag. 259 e ss. del libro di Marra.
[18] R. Marra, Suicidio, diritto e anomia. Immagini della morte volontaria nella civiltà occidentale, cit., 266.
[19] R. Marra, Suicidio, diritto e anomia. Immagini della morte volontaria nella civiltà occidentale, cit., 253.
[20] Per quello che riguarda le impostazioni italiane più risalenti e la dottrina tedesca, si rinvia a R. Marra, Suicidio, diritto e anomia. Immagini della morte volontaria nella civiltà occidentale, cit., 97, nota 32.
[21] P. Nuvolone, Linee fondamentali di una problematica giuridica del suicidio,inCentro Nazionale di Prevenzione e Difesa Sociale (a cura di), Suicidio e tentato suicidio in Italia, Milano, Giuffrè, 1967, 399.
[22] R. Marra, Suicidio, diritto e anomia. Immagini della morte volontaria nella civiltà occidentale, cit., 112.
[23] In questo senso, tra le tante, Cons. St., sez. IV, 28.03.2003, n. 1639 in Foro amm. CdS, 2003, 1128.
[24] R.Marra, Suicidio, diritto e anomia. Immagini della morte volontaria nella civiltà occidentale, cit., 248.
[25] P. Quinto, Quando il giudice amministrativo ci mette il cuore, cit.
[26] Se si pensa ai legami tra le problematiche del suicidio e dell’eutanasia (R. Bailo e P. Cecchi, L’eutanasia tra etica e diritto: principi e pratiche a confronto,in Dir. famiglia 1998, 3, 1200) è impossibile non evidenziare come il Consiglio di Stato abbia cominciato ad approcciarsi ad altre problematiche di grande attualità.