Tribunale Amministrativo Regionale per il Veneto; sezione I; sentenza 31.08.2007, n. 2871
Dipendente pubblico non privatizzato - Università - Concorso per posto di professore associato - Idoneità - Candidato in possesso di specializzazione inerente a settore scientifico disciplinare differente rispetto al posto messo a concorso - Illegittimità Dipendente pubblico non privatizzato - Università - Concorso per posto di professore associato - Immotivata dichiarazione di non idoneità di candidato in possesso di impact factor superiore - Illegittimità
È illegittimo il giudizio di idoneità a professore associato espresso nei confronti di un candidato in possesso di specializzazione attinente ad un profilo non rispondente al settore scientifico disciplinare del posto messo a concorso.
È illegittima la dichiarazione di inidoneità di un candidato in possesso di curriculum che presenti un’evidente superiorità relativamente alle pubblicazioni scientifiche rispetto ad un altro candidato, anche laddove quest’ultimo abbia riportato un giudizio migliore nella prova orale, in assenza di idonea esternazione dei dati capaci di giustificare la valutazione più favorevole di un unico parametro (la prova orale) rispetto ad un altro quale il curriculum per ciò che attiene alle pubblicazioni, all’attività didattica ed ai titoli.
[Omissis] - DIRITTO - 1. La controversia all’esame del Collegio ripropone quella che, in un certo senso, può definirsi come la vexhata quaestio dei concorsi (rectius: valutazioni comparative) universitari che, oltre – o prima ancora – che impegnare i giudici amministrativi, ricorrono sulla stampa scritta e radio-televisiva.
Quest’ultima anche di recente si è occupata con significativi servizi dell’argomento, sostenendo o, piuttosto, confermando (ed anzi verificando sul campo) con riferimento alla stretta attualità, la vox populi che vuole essere “pilotati” (per usare un gergo giornalistico) detti concorsi.
Questi, insomma, si svolgerebbero secondo regole non scritte, secondo le quali i risultati (con i futuri vincitori, o “idonei”, per quanto concerne le valutazioni comparative) sarebbero precostituiti e i relativi nominativi noti già prima che inizi il procedimento concorsuale (che in siffatto modo figurerebbe come una sorta di regolarizzazione ex post di decisioni già prese), e che almeno taluni dei membri delle commissioni esaminatrici presenterebbero ciascuno i propri candidati, con la tacita intesa che, se uno di questi non risultasse vincitore, potrà esserlo ad una successiva tornata.
A tale costume ha fatto riferimento la difesa del ricorrente, specialmente nella memoria conclusionale e nella discussione orale.
Ora, pur considerando la gravità di una siffatta situazione – se rispondente al vero o se, comunque, verosimile nella gran parte dei casi – sotto il profilo etico, sociologico e finanche politico, in sede di giudizio amministrativo occorre accertare se, nel caso concreto (dedotto in giudizio), sussistano, o meno, i vizi di legittimità degli atti (e, in senso lato, dei comportamenti connessi) impugnati (salvo, in tesi generale, l’invio alla Procura della Repubblica ove il G.A. intraveda una possibile configurazione di reati nel comportamento degli agenti della P.A., specialmente i commissari nell’ipotesi di concorsi universitari).
I vizi dedotti con l’impugnativa di tutti gli atti della procedura di valutazione comparativa, invero, sono logicamente connessi all’operato della commissione di esame, e dei singoli membri di essa.
2. Orbene, premesse queste considerazioni di carattere generale, nella fattispecie sottoposta all’esame del Collegio deve dirsi che si manifestano fondate le censure rivolte all’operato della commissione esaminatrice (i cui vizi si riflettono sul provvedimento finale del procedimento concorsuale, con il quale è stato dichiarato idoneo il solo controinteressato). Segnatamente, deve ritenersi fondato il primo mezzo di impugnazione.
Prima ancora, tuttavia, di fare specifico riferimento a tale articolata censura, osserva il Collegio che assume carattere prioritario la considerazione – sviluppata più esplicitamente nella memoria conclusionale attorea – e il rilievo che la specializzazione del controinteressato (secondo quanto attestato dal suo curriculum, donde si evince la sua esperienza clinica, come pure l’attività di ricerca e didattico-scientifica) attengono ad un profilo non precisamente rispondente al settore scientifico-disciplinare messo a concorso. Ed invero, l’art. 1 del bando (approvato con decreto pettorale 27.09.2005, n. 1790-2005) indice la valutazione comparativa per la facoltà di medicina e chirurgia per la copertura di 1 posto di professore associato afferente al settore scientifico-disciplinare MED/17 – malattie infettive, con la precisazione: “Impegno scientifico-didattico: Il candidato deve essersi distinto per l’attività di ricerca nell’ambito delle malattie infettive, con particolare riguardo alla terapia delle malattie infettive, all’epidemiologia e terapia delle infezioni ospedaliere, alla clinica e alla terapia delle infezioni nell’ospite dell’immuno-compromesso. L’attività didattica svolta dovrà essere relativa all’insegnamento ai corsi di laurea e di specializzazione della Facoltà di medicina e chirurgia”.
Orbene, come appare chiaro da dette espressioni, il bando era rivolto all’individuazione di un candidato idoneo con riguardo all’ambito infettivologico in senso ampio, senza specifici riferimenti alle patologie dell’apparato respiratorio le quali – sebbene debba ritenersi esatto che rientrano in siffatto ambito – ne costituiscono, secondo cognizioni diffuse anche sul piano generale, e pressoché notorie anche per il senso comune, un settore più specifico e (relativamente) circoscritto. Ciò comporta che, ove l’Università resistente avesse inteso coprire un posto di docente specialista in patologie dell’apparato respiratorio, e segnatamente della tubercolosi, lo avrebbe dovuto specificare nel bando. Ciò è tanto più vero – osserva il Collegio – in quanto il D.M. 04.10.2000, che individua i settori scientifico-disciplinari, mentre individua il settore MED/17- “Malattie infettive”, contiene anche l’individuazione del (distinto) settore MED/10 “Malattie dell’apparato respiratorio”.
Dalle brevi considerazioni che precedono si evince che ha errato la commissione esaminatrice nel ritenere che il profilo del candidato ritenuto idoneo, quale risultante dal curriculum esibito, corrispondesse al settore scientifico- disciplinare messo a concorso. Invece, il curriculum del ricorrente appare indubbiamente più rispondente al profilo individuato nel bando, risultando la sua attività di ricerca, didattica e pubblicistica orientata all’ambito infettivologico in senso più ampio. Detto rilievo assume valore determinante, e pressoché assorbente delle rimanenti censure, determinando l’illegittimità degli atti impugnati.
3. Entrando, tuttavia, più specificamente nel merito della valutazione dei titoli e delle prove di esame dei due candidati, il contrasto tra le tesi sostenute da un lato dal ricorrente e dall’altro dalla P.A. resistente e dal controinteressato, si può sintetizzare nell’antitesi che essi pongono tra valutazione del curriculum (e, in particolare, delle pubblicazioni e del relativo fattore di impatto), che vede favorito il ricorrente, e della prova orale, dove ha riportato una valutazione più favorevole il controinteressato. Da un punto di vista del tutto astratto, e con valutazione alquanto grossolana, potrebbe anche affermarsi che, in tal modo, vengano a bilanciarsi i giudizi inerenti ai due candidati; ma si tratterebbe di considerazione generica, e comunque avulsa dalla stretta inerenza al caso sottoposto a giudizio.
Nel caso di specie occorre avere riguardo, in primo luogo, alla valutazione dei curricula dei candidati medesimi, e al fatto, in fondo pacifico e incontestato, che, limitandosi alle pubblicazioni scientifiche, il curriculum del ricorrente si rivela chiaramente prevalente su quello avversario.
In particolare, il fattore di impatto è non di poco superiore a quello del controinteressato (203 contro 131). Vero è che l’assunto avversario – per il quale il fattore in questione è soltanto uno degli elementi che concorrono al giudizio complessivo, da considerare congiuntamente agli altri elementi di valutazione e da porre a confronto con quello degli altri candidati – parrebbe, in sé, non erroneo. (Peraltro, potrebbe, forse, ritenersi che, in una valutazione comparativa per la selezione dei candidati idonei all’insegnamento universitario, verosimilmente i percorsi scientifici consistenti nelle pubblicazioni effettuate su serie riviste di settore giochino un ruolo in qualche modo preminente, e comunque non inferiore alla prova orale, con conseguente obbligo di specifica motivazione circa la differente consistenza rispetto al candidato preferito).
Da parte avversaria si è anche sostenuta una linea diretta a sminuire l’importanza del fattore di impatto, in buona sostanza sostenendosi che le riviste medico-scientifiche più diffuse sono in qualche modo legate alla diffusione di determinati farmaci, prodotti da case farmaceutiche che hanno posizioni preminenti sul mercato. Pur se non lontane, forse, dal vero, dette considerazioni, tuttavia, non possono condividersi né sul piano generale, né sotto un profilo strettamente giuridico. Ed invero, per quanto criticabile e del tutto empirico (e in fondo grossolano) si manifesti il criterio ispiratore del fattore di impatto (basato sul numero delle citazioni dell’autore o dei suoi lavori), lo stesso, quantomeno tendenzialmente, assume un rilievo oggettivo. Il fatto, poi, che detto criterio sia regola comune, che vale per la valutazione dei curricula di tutti i candidati, fa sì che tutti vengano valutati secondo lo stesso parametro (per quanto effettivamente criticabile esso sia), cosicché non dovrebbero, ordinariamente, verificarsi disparità di trattamento sotto questo profilo.
Tanto premesso e considerato, va, comunque, rilevato che, laddove il curriculum di un candidato relativamente alle pubblicazioni scientifiche presenti una chiara e rilevante superiorità rispetto ad un altro, anche nell’ipotesi che quest’ultimo abbia riportato un giudizio migliore nella prova orale, la commissione esaminatrice – per quanto disponga di una forma di “discrezionalità” (id est, potere di valutazione di ordine tecnico-professionale) al riguardo – ha il dovere di motivare in maniera adeguata e congrua la sua scelta, per giustificare come mai la preferenza – nel senso del giudizio di idoneità – venga accordata a tale candidato, spiegando come e perché essa abbia inteso valutare più favorevolmente uno degli elementi di valutazione (la prova orale) rispetto ad un altro quale il curriculum per la parte riguardante le pubblicazioni, l’attività didattica e i titoli. Considerazioni esplicative al riguardo avrebbero dovuto rintracciarsi, in particolare, nel verbale 20.06.2006, n. 4 pag. 4 (“giudizio complessivo della commissione sul candidato”) dove, in presenza di una lusinghiera formulazione esplicativa del giudizio concernente la produzione scientifica e la discussione dei titoli, figura la valutazione “buono” in relazione alla lezione, e, come valutazione complessiva, ancora una volta la valutazione “buono”.
Orbene, nessuna motivazione su tali punti è dato rintracciare nel giudizio complessivo dato dalla commissione, con la conseguenza che l’illegittimità degli atti impugnati – segnatamente, il verbale n. 5 e il successivo verbale n. 6, contenente l’individuazione del candidato idoneo nella persona del controinteressato, con gli atti che sono seguiti – risalta anche sotto il profilo in questione. In particolare, non si comprende come mai, a parte la decisione di accordare la preferenza a quest’ultimo, non sia stato individuato come idoneo anche il ricorrente, alla stregua dei giudizi espressi dalla stessa commissione nei suoi riguardi. Dalle considerazioni appena fatte consegue che gli atti impugnati – il decreto rettorale 19.07.2006, n. 1587 e i verbali della commissione di esame – si manifestano illegittimi anche sotto questo profilo.
In via conseguenziale, deve considerarsi illegittimo anche il successivo decreto rettorale 31.10.2006, n. 2569 con il quale è stato nominato il controinteressato, impugnato con motivi aggiunti.
Conclusivamente, per le considerazioni fin qui esposte, il ricorso deve ritenersi fondato e va, pertanto, accolto. Per l’effetto, sono annullati gli atti impugnati, qui sopra menzionati.
Come conseguenza dell’accoglimento del gravame, per quanto concerne la domanda di annullamento, la commissione esaminatrice – che dovrà essere riconvocata a cura del rettore, in una diversa composizione rispetto a quella che ha operato nel procedimento concorsuale, entro il termine di giorni 45 dalla comunicazione in via amministrativa (o dalla notificazione a cura di parte, se più tempestiva) della presente sentenza – dovrà riformulare il giudizio complessivo nei confronti del ricorrente, motivandolo adeguatamente alla stregua delle indicazioni desumibili dalla presente sentenza, data l’efficacia conformativa delle sentenze del giudice amministrativo. Invece, il controinteressato, per quanto esplicato nella motivazione che precede, non può essere considerato in possesso di un profilo scientifico corrispondente a quello richiesto dal bando per il posto messo a concorso ed è, pertanto, escluso dalla valutazione di idoneità. La nuova commissione potrà, eventualmente, far ripetere al ricorrente la prova orale (che non si è svolta davanti ad essa).
Quanto alla domanda di risarcimento del danno, si osserva che la stessa è stata formulata nel ricorso introduttivo e nei motivi aggiunti ma solo come riserva (la quale non risulta sciolta dal ricorrente, che nemmeno l’ha ripetuta nella memoria conclusionale). La domanda non può, allo stato, essere accolta (anche per la mancanza di qualsivoglia elemento a sostegno).
[Omissis]