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Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio; Roma; sezione I ter, sentenza 23.01.2008, n. 503; Pres. Giulia; Est. Volpe; DS. (avv. Biamonte) c. Ministero dell’Interno (avv. Stato)
Concorso e procedure concorsuali · Richiesta di integrazione dei documenti · Possibilità · Limiti · Esclusione · Illegittimità
È illegittima l’esclusione da una procedura concorsuale dei ricorrenti che abbiano presentato documenti non completi di dati non essenziali, essendo dovere dell’amministrazione consentirne l’integrazione[1].
[Omissis] - Considerato e ritenuto che:
- il ricorrente, nonostante avesse superato con profitto le prove scritte del concorso pure in epigrafe indicato, si è visto escludere dalle successive prove di efficienza fisica nonché di accertamento psico-fisico-attitudinale per la semplice ragione della avvenuta presentazione, da parte sua, di un certificato medico (di idoneità all'attività sportiva agonistica per l'atletica leggera) privo della data di rilascio;
- l'amministrazione resistente - in persona della commissione giudicatrice - ha sostanzialmente giustificato questa esclusione col fatto che la mancata di tale data dovesse implicare od equivalere a mancata presentazione dell'intero certificato medico;
- le motivazioni dell'amministrazione non paiono convincenti;
- l'art. 6 della L. n. 241/1990, in tema di compiti del responsabile del procedimento, dispone, fra l'altro (v. comma 1, lett. b), che tale responsabile (cui sicuramente può assimilarsi la commissione giudicatrice nella fase procedimentale nella quale si è verificato l'accadimento per cui è causa) "accerta di ufficio i fatti, disponendo il compimento degli atti all'uopo necessari, e adotta ogni misura per l'adeguato e sollecito svolgimento dell'istruttoria. In particolare, può chiedere il rilascio di dichiarazioni e la rettifica di dichiarazioni o istanze erronee o incomplete (.)";
- è dunque ormai principio basilare dell'azione amministrativa quello secondo il quale, fuori dai casi in cui sia espressamente disposto in modo diverso (e quello in discorso non è uno di questi casi), spetta all'amministrazione favorire, piuttosto che penalizzare, il rapporto con essa di tutti i soggetti che le si rivolgono per il soddisfacimento di un loro interesse giuridicamente rilevante (e quello del ricorrente, nella vicenda in questione, rientrava sicuramente fra tali interessi);
- ben poteva, dunque, l'amministrazione, rilevata la manchevolezza nel documento sanitario innanzi detto, mettere il ricorrente nelle condizioni di far integrare il documento piuttosto che provvedere meramente alla sua esclusione dalla procedura selettiva;
- il ricorso introduttivo risulta conseguentemente fondato e meritevole di accoglimento, con annullamento, per l'effetto, degli atti impugnati.
[Omissis]
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[1] Cfr. Cons. St., sez. VI, 14.04.2004, n. 2120 in Foro amm. CdS, 2004, 4, 1202; Cons. St., sez. VI, 18.04.2007, n. 1778 in Foro amm. CdS, 2007, 4, 1253 e Cons. St., sez. V, 22.06.2004, n. 4345 in Foro amm. CdS, 2004, 6, 1756 nella quale viene in particolare specificato che: "nei concorsi a pubblici impieghi, il bilanciamento tra il dovere della P.A. di provvedere alla regolarizzazione della documentazione presentata dai candidati ed il principio della par condicio tra i partecipanti va ricercato nella distinzione del concetto di regolarizzazione da quello di integrazione documentale: quest'ultima non è mai consentita risolvendosi essa in un effettivo vulnus del principio di pari trattamento tra i concorrenti; mentre alla regolarizzazione documentale la P.A. è sempre tenuta in forza del principio generale ricavabile dall'art. 6 comma 1 lett. b, L. n. 241/1990".
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