Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio; Roma; sezione I bis; sentenza 05.02.2008, n. 1009

Pres. Orciuolo; Est. Scala; F.C. (avv.ti Fidanzia e Gigliola) c. Ministero della Difesa (avv. Stato) c. Ministero dei Trasporti

Dipendente pubblico non privatizzato · Amministrazione militare · Personale delle Forze armate · Art. 1, comma 519 della L. n. 296/2006 · Procedure di stabilizzazione del personale · Non si applicano
Dipendente pubblico non privatizzato · Amministrazione militare · Ufficiali della Marina militare dei ruoli delle Capitanerie di porto · Procedure di stabilizzazione del personale · Si applicano

Non è applicabile all’amministrazione militare il comma 519 dell’art. 1, legge 27 dicembre 2006, n. 296, in quanto la stabilizzazione disciplinata da detta disposizione è solamente quella finanziabile con una quota del fondo di cui al comma 96, art. 1, legge 30 dicembre 2004, n. 311 del quale le Forze armate non sono destinatarie.
L’assunzione in s.p.e. degli ufficiali dei ruoli delle Capitanerie di porto è soggetta a procedure che attingono al fondo di cui al comma 96, art. 1 della legge 30 dicembre 2004, n. 311. Ne segue che detti ufficiali, in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1, comma 519, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, sono titolari di una posizione di interesse legittimo alla conclusione da parte dell’amministrazione di appartenenza del procedimento di stabilizzazione avviato con le rispettive istanze.

Omissis] - Rilevato che, come risulta dal verbale di udienza, si è dato avviso che il ricorso potrebbe essere definito con decisione in forma semplificata, ai sensi degli artt. 21 e 26 della legge 6 dicembre 1971, n. 1034, come modificata e integrata con la legge 21 luglio 2000, n. 205;
– considerato che, in relazione agli atti in essere nel fascicolo processuale, il ricorso è senz’altro definibile nel merito con decisione in forma semplificata, non essendo necessario disporre eventuale ulteriore istruttoria;
– considerato che il ricorrente, già AUFP del Corpo delle Capitanerie di porto, 1° corso, in servizio dal 06.10.2003, e congedato il 05.04.2007, siccome raffermato, e dunque, al 31.12.2006, in possesso del requisito di servizio almeno triennale, impugna sia il diniego di avvio della procedura di stabilizzazione ai sensi dell’art. 1, comma 519, legge n. 296/2006 (legge finanziaria per il 2007), formalmente richiesta, che il collocamento in congedo;
– considerato che, preliminarmente all’esame delle doglianze introdotte, si impone la ricognizione della normativa saliente nella vicenda contenziosa;
– considerato che la legge n. 311/2004 ed, in particolare, l’articolo 1, comma 95, ha introdotto, per il triennio 2005-2007, un divieto generalizzato di assunzione del personale a tempo indeterminato, divieto esteso anche al personale di cui all’articolo 3 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, e successive modificazioni, (e, dunque, anche al personale delle FF.AA.) ma con esclusione delle assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate, di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226; – considerato che il comma 96, articolo 1, legge 311 in esame, istituisce un apposito fondo (pari a 280 milioni di euro per l’anno 2007 ed a 360 milioni di euro a decorrere dall’anno 2008) con cui finanziare le assunzioni che, in deroga al divieto di cui al comma 95, e previa autorizzazione da rilasciarsi a mente dell’art. 39, comma 3 ter della legge n. 449/1997, si rendono necessarie per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza;
– considerato che il comma 97, articolo 1, legge n. 311/2004 in esame, (ripetendo disposizione già contenuta nel comma 33, art. 3, della legge n. 350/2003) prevede che ai fini del rilascio della deroga al divieto di assunzioni di personale a tempo indeterminato “sia prioritariamente considerata l’immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale...”;
considerato che l’art. 1, comma 519 della legge n. 296/2006 destina il 20% del fondo di cui al citato art. 1, comma 96, della legge n. 311/2004 alla stabilizzazione del personale precario, in possesso dei requisiti ivi indicati, che ne faccia domanda, prescrivendo che “nelle more della conclusione della procedura di stabilizzazione” le amministrazioni continuano ad avvalersi di tale personale e prioritariamente degli ufficiali in ferma prefissata (che costituiscono una delle categorie degli ufficiali ausiliari di cui all’art. 21 del D.lgs. n. 215/2001) di cui all’art. 23, comma 1, D.lgs. n. 215/2001;
– considerato che, la sezione ha già esaminato numerosi ricorsi, di contenuto omogeneo a quello in epigrafe, azionati da ufficiali ausiliari delle FF.AA. che si dichiarano in possesso dei requisiti di servizio prescritti dal citato art. 1, comma 519, le cui doglianze attengono sia alla mancata stabilizzazione del relativo rapporto lavorativo (ossia alla trasformazione a tempo indeterminato del rapporto di impiego precario intercorrente con l’amministrazione militare) che al mancato trattenimento in servizio nelle more della conclusione della procedura di stabilizzazione, in applicazione del ridetto comma 519, art. 1, legge finanziaria 2007;
– considerato che il sopra delineato quadro induce a ritenere, in via generale, che la procedura di stabilizzazione, come introdotta dal legislatore del 2006, è necessariamente mediata dall’autorizzazione di cui all’art. 39, comma 3 ter della legge n. 449/1997, e che, dunque, nell’ambito di tale procedura si inserisce, su richiesta specifica dell’amministrazione da cui dipende l’aspirante alla stabilizzazione, l’Autorità munita del potere di autorizzazione, che svolge, ai predetti fini, un’indagine istruttoria (giusta quanto testualmente indicato dal comma 3 ter del citato art. 39, che recita “previa istruttoria”) sulla richiesta dell’amministrazione al fine di accertare le effettive esigenze di reperimento di nuovo personale, l’esistenza di posti in pianta organica ed il rispetto del fondamentale principio di organizzazione (art. 6 del D.lgs. n. 165/2001) secondo cui ciascuna amministrazione deve curare l’ottimale distribuzione ed utilizzazione delle risorse umane, elementi di giudizio, questi, cui si aggiunge (giusta quanto stabilito dal comma 519, art 1 cit.) il limite di capienza dei relativi stanziamenti;
– ritenuto, alla stregua di quanto sopra evidenziato, che gli aspiranti alla stabilizzazione sono titolari non già di un diritto soggettivo alla stabilizzazione, ma di interesse legittimo alla corretta attivazione delle procedure valutative, di cui sopra, previo accertamento della sussistenza di tutti i presupposti indicati dalla legge;
– considerato che la resistente amministrazione della Difesa contesta, in fatto, che l’assunzione a tempo indeterminato del personale militare sia soggetta al blocco triennale di cui al sopra citato art. 1, comma 95, della legge n. 311/2004, in quanto le assunzioni presso le FF.AA., incluse quelle per il personale in servizio permanente, sono tutte finanziate con le risorse previste dalla normativa speciale sulla c.d. “professionalizzazione delle Forze armate” di cui alla legge n. 331/2000, al D.lgs. n. 215/2001 ed alla legge n. 226/2004;
– considerato che, sempre secondo la tesi di parte resistente, tali assunzioni, in quanto non assoggettate a quanto previsto dal comma 96 dell’art. 1, legge n. 311/2004, esulano, per altrettanto, dall’ambito applicativo del comma 519, posto che la stabilizzazione disciplinata da detta disposizione è solamente quella finanziabile con una quota del fondo di cui al comma 96 citato, del quale – per quanto dianzi detto – le FF.AA. – a differenza dell’Arma dei Carabinieri – non sono destinatarie, giusta anche quanto stabilito dalle disposizioni del D.P.R. 28.04.2006, con cui si è provveduto a ripartire, per l’anno 2006, le risorse finanziarie di tale fondo tra le varie amministrazioni (nel cui novero è, infatti, inclusa l’Arma dei Carabinieri, ma non sono comprese le FF.AA.);
– considerato che la sezione, con ordinanze di identico contenuto, ha richiesto al Ministero per la Funzione pubblica ed alla Ragioneria Generale dello Stato, chiarimenti in ordine ai seguenti punti: · quali siano, allo stato della vigente legislazione, le modalità di finanziamento per l’assunzione in s.p.e. (id est: a tempo indeterminato) di ufficiali nelle tre FF.AA. (Esercito, Marina ed Aeronautica);
· se, ai fini dell’assunzione di ufficiali in s.p.e., le FF.AA. debbano ritenersi (come sembrerebbe desumersi dal comma 97, art. 1 della legge n. 311/2004 e dal D.P.R. 06.09.2005) destinatarie del divieto di cui comma 95 dello stesso articolo (che, peraltro, a differenza di quanto disposto con l’art. 3, comma 53, della legge n. 350/2003, per il precedente analogo blocco delle assunzioni per l’anno 2004, non contiene l’esplicito inciso “ivi comprese le Forze armate”);
· se, conseguentemente, le FF.AA. siano assoggettate a quanto stabilito dal comma 96, art. 1 della legge n. 311/2004 al fine dell’assunzione di ufficiali in s.p.e.;
· quale personale delle FF.AA. rinviene nei provvedimenti legislativi n. 331/2000, n. 215/2001, n. 226/2004 la fonte del finanziamento che ne consente la relativa assunzione (personale che, a mente del D.P.R. 06.09.2005 è solamente quello non direttivo, mentre secondo la versione dell’amministrazione della Difesa, include anche gli ufficiali in s.p.e.);
· considerato che la R.G.S. – Igop - Uff. X – ha fornito, con nota del 09.07.2007, chiarimenti da ritenersi validi per tutti i ricorsi per i quali la sezione ha emesso eguali ordinanze;
– dato atto che la R.G.S. ha specificato che, a decorrere dal 2006, la normativa sulla professionalizzazione finanzia l’assunzione in s.p.e. (id est: a tempo indeterminato) di tutte le categorie di personale delle FF.AA. inclusi gli ufficiali, con riveniente sottrazione di tali assunzioni, per gli anni 2006 e 2007, al blocco di cui all’art. 1 comma 95, della legge n. 311/2004; – considerato che la sezione, quanto alla posizione, in genere, degli ufficiali ausiliari delle FF.AA. (ma nessuno appartenente al ruolo delle Capitanerie di porto), condividendo tali chiarimenti, si è pronunciata nelle camere di consiglio del 31 ottobre e 14 novembre 2007 con numerose decisioni (cfr. ex multis sentenze n. 14116/2007, n. 14115/2007, n. 14103/2007, n. 14344/2007, n. 14112/2007, n. 14111/2007, n. 14127/2007, n. 14092/2007, n. 14091/2007 e n. 14114/2007) cui si rinvia a mente dell’art. 9 della legge n. 205 del 2000, con cui è stata esclusa la fondatezza delle domande di giustizia azionate in merito alla mancata attivazione della procedura di stabilizzazione degli AUFP, osservando:
· che le tre FF.AA. sono interessate da un processo di riforma, ammodernamento e professionalizzazione, avviato con la legge n. 33/2000 e proseguito con il D.lgs. delegato n. 215/2001 e con la legge n. 226/2004 (e successive mm. ed ii.), connotato fra l’altro:
· dalla graduale sostituzione dei militari di leva con militari di professione: cfr. art. 3, comma 1, lett. e) della legge n. 331/2000 ed art. 5 del D.lgs. n. 215/2001, che prevedono l’immissione in s.p.e. di 10450 volontari di truppa nel triennio 2000-2002, con oneri finanziati ex art. 8, comma 1, della legge n. 331/2000 ed ex art. 30 del D.lgs. n. 215/2001 – oneri che, peraltro, corrispondono ai valori indicati per il triennio in questione nella tabella allegata alla legge n. 331/2000 (quanto invece all’immissione in s.p.e. di Volontari di truppa nell’ambito del corpo delle Capitanerie di porto, cfr. gli artt. 27 e 28 della legge n. 226/2004 e l’art. 32, comma 2, della stessa legge per la relativa copertura finanziaria);
· dalla progressiva contrazione degli organici del personale delle tre FF.AA. (E.I., M.M. e A.M.) in modo da pervenire (art. 3 della legge n. 331/2000), entro il 31.12.2020, ad un organico complessivo di 190.000 unità ed in modo da rispettare l’evoluzione degli oneri indicata – per il periodo 2000/2020 – in una tabella alla stessa legge allegata;
· dalla previsione delle modalità di finanziamento degli oneri relativi al processo di adeguamento delle dotazioni organiche del personale appartenente ai ruoli (art. 1, comma 2, del D.lgs. n. 215/2001) degli Ufficiali in s.p.e., dei sottufficiali in s.p.e., dei Volontari di truppa in s.p.e. e dei V.F.B. dell’E.I., della M.M. e dell’A.M. (cfr. art. 8, commi 2 e 3, della legge n. 331/2000);
– che le assunzioni in s.p.e. degli ufficiali delle tre FF.AA., a decorrere dall’01.01.2006, (la cui dotazione organica, a mente dell’art. 3, comma 2, del D.lgs. n. 215/2001, va determinata a partire da tale anno in modo da tenere conto, unitamente alla dotazione organica del rimanente personale subordinato, dell’evoluzione degli oneri indicati nella tabella “A” allegata alla legge n. 331/2000), sono divenute funzionali al processo di riforma e, dunque, connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226;
– che le sopra riportate considerazioni inducono a ritenere non del tutto applicabile all’amministrazione militare quanto previsto dal comma 519 dell’art. 1, legge n. 296/2006, in quanto la stabilizzazione disciplinata da detta disposizione è solamente quella finanziabile con una quota del fondo di cui al comma 96, art. 1, legge n. 311/2004 del quale le FF.AA. non sono destinatarie; – osservato che – per converso – la conclusione cui è approdata la R.G.S. è apparsa alla sezione incoerente con alcune disposizioni della predetta normativa sulla professionalizzazione che sembrano escludere dal processo di riforma delle FF.AA. gli ufficiali del Corpo delle Capitanerie di porto (di seguito: C.P.), circostanza questa che ha indotto la Sezione a riavvalersi del contributo tecnico e professionale della R.G.S. cui, con ordinanze di identico contenuto, è stato chiesto:
· se anche l’assunzione in s.p.e. degli ufficiali delle C.P. sia inserita nel processo di professionalizzazione delle FF.AA. e finanziata dalla relativa normativa;
· le eventuali disposizioni della predetta normativa che, superando i limiti esplicitati dall’art. 3 della legge n. 331/2000 e dall’art. 1 del D.lgs. n. 215/2001, permettono di assimilare (ai fini dell’assunzione in s.p.e.) la posizione degli ufficiali delle C.P. a quella degli ufficiali delle tre FF.AA. (E.I., M.M., A.M.);
– considerato che la R.G.S. - Igop – Uff. X – ha replicato, con nota del 13.12.2007, contenente chiarimenti da ritenersi validi per tutti i ricorsi per i quali la sezione ha emesso eguali ordinanze, e che anche la Direzione Generale per il Personale Militare dell’Amministrazione della Difesa, aderendo all’invito contenuto nelle predette ordinanze istruttorie, ha trasmesso una propria nota di chiarimenti;
– considerato che la R.G.S. ha ribadito, anche con riguardo agli Ufficiali della C.P., che la loro assunzione in s.p.e., al pari di quella degli altri ufficiali delle FF.AA., è inserita nel processo di professionalizzazione e finanziata tramite la relativa normativa, in quanto:
· il ruolo degli ufficiali in s.p.e. della C.P. non è che uno dei ruoli nei quali sono iscritti gli ufficiali in s.p.e. della M.M., a mente dell’art. 2 comma 2 del D.lgs. n. 490/1997;
· l’art. 1, comma 2, lett. a) del D.lgs. n. 215/2001 fa espresso rinvio, per quanto concerne le dotazioni organiche degli ufficiali delle FF.AA., al predetto art. 2 del D.lgs. n. 490/1997;
– considerato che la resistente amministrazione, oltre a richiamare il dato normativo sub 1, del precedente periodo, ha osservato che anche il personale (non direttivo) della C.P. è inserito nel processo di professionalizzazione come si desume dagli artt. 27 e 28 della legge n. 226/2004, mentre i relativi ufficiali sono esclusi dal piano di riduzione degli organici ex art. 1, comma 1, del D.lgs. n. 490/1997 e le relative dotazioni organiche non vengono annualmente determinate col D.m. di cui all’art. 2, comma 3, del D.lgs. n. 215/2001, in quanto “tali volumi, relativamente alla C.P., sono ormai a regime dal 2006”, concludendo che “è evidente che il Corpo delle C.P. attinge alla risorse finanziarie messe a disposizione per la realizzazione del programma di professionalizzazione delle FF.AA.”;
– considerato che i chiarimenti tecnici resi dalle onerate amministrazioni non solo non eliminano le perplessità manifestate dalla sezione nella propria ordinanza istruttoria ma, definitivamente, convincono della bontà di un diverso percorso esegetico, ivi già abbozzato, atteso che:
· l’art. 3 della legge delega n. 331/2000, indica, quale primo criterio direttivo del processo di graduale sostituzione dei militari in servizio obbligatorio di leva con volontari di truppa, la progressiva riduzione a 190 mila unità dell’organico complessivo delle Forze armate, secondo un andamento della consistenza del personale in servizio coerente con l’evoluzione degli oneri di cui alla tabella A allegata alla presente legge, ad esclusione dell’Arma dei Carabinieri, del Corpo della Guardia di finanza e del Corpo delle capitanerie di porto, ... in modo da (omissis), criterio direttivo questo al quale, già in linea di principio, non può che conseguire l’estraneità dall’ambito della normativa delegata – pena la violazione del limite in questione contenuto nella legge delega – del processo di contrazione dell’organico del personale in s.p.e. dei ruoli della C.P. e, quale logico corollario, l’estraneità, sia alla legge delega che al decreto delegato, delle modalità di finanziamento del predetto personale (da assumere) in s.p.e. nel Corpo delle C.P.;
· l’art. 1 del D.lgs. (delegato) n. 215/2001, precisa che, nell’ambito del processo di riforma, viene disciplinato il progressivo adeguamento delle dotazioni organiche, ovvero dei contingenti massimi del personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica appartenenti alle categorie degli ufficiali (di cui all’art. 2 del D.lgs. n. 490/1997), sottufficiali, V.s.p.e. e v.f.b.;
· prevede, poi, al comma 1, a conferma di quanto sopra evidenziato, che: “Le disposizioni in materia di gestione degli organici non si applicano al Corpo delle capitanerie di porto ove non espressamente previsto”, con la conseguenza che, allorquando, nel successivo comma 2, lo stesso articolo puntualizza che: “Nell’ambito della trasformazione, viene disciplinato il progressivo adeguamento delle dotazioni organiche ovvero dei contingenti massimi del personale militare dell’Esercito, della Marina e dell’Aeronautica appartenenti alle categorie”, fra gli altri, “dei ruoli degli ufficiali del servizio permanente di cui all’articolo 2, del D.lgs. n. 490/1997”, all’evidenza esclude da tale adeguamento – e più a monte, dal processo di trasformazione – gli ufficiali delle C.P., in quanto “non espressamente prevista” la loro inclusione in tale processo di trasformazione-adeguamento;
· l’art. 3, D.lgs. n. 215/2001, nell’indicare la decorrenza temporale (01.01.2006) della accessione funzionale al processo di riforma, e, dunque, della connessione con la professionalizzazione delle Forze armate, delle assunzioni in s.p.e. degli ufficiali delle tre FF.AA., (la cui dotazione organica, a mente dello stesso art. 3, comma 2, va determinata a partire da tale anno in modo da tenere conto, unitamente alla dotazione organica del rimanente personale subordinato, dell’evoluzione degli oneri indicati nella tabella “A” allegata alla legge n. 331/2000) al comma 2 non indica espressamente, a differenza del comma 1 dello stesso articolo, gli ufficiali delle C.P., e dunque non include nella propria portata applicativa tali ufficiali (id est: la dotazione organica di tali ufficiali, diversamente da quanto accade per gli ufficiali delle tre FF.AA., non è inserita dall’01.01.2006 nel processo di professionalizzazione né è finanziata con le risorse previste dalla correlata normativa, come, del resto, confermato, con la nota di chiarimenti, anche dalla resistente amministrazione quanto alle dotazioni organiche degli ufficiali in s.p.e. delle C.P. che “non vengono riportate nel D.m. di cui all’art. 2 comma 3 del D.lgs. n. 215 del 2001”, salvo poi giustificare tale fatto con la circostanza – di dubbia coerenza alla stregua del quadro normativo di cui sopra – che i volumi organici degli ufficiali in s.p.e. delle C.P. “sono ormai a regime dal 2006”;
· la legge n. 226/2004 (che esula dall’ambito dei provvedimenti legislativi delegati dalla legge n. 331/2000) tratta (per la prima volta nell’ambito del processo di professionalizzazione) dell’assunzione in s.p.e., nell’ambito del Corpo delle C.P., dei soli Volontari di truppa, assunzione precedentemente finanziata dall’art. 33 della legge n. 166/2002 (495 volontari in s.p.e. distribuiti tra il 2002-2004), dall’art. 34, comma 8, della legge n. 289/2002 (finanziaria 2003) che ha previsto, per le stesse esigenze, l’immissione in s.p.e., a partire dal 2003, di un ulteriore contingente di V.s.p.e. di 110 unità, prevedendo al Capo VII, (art. 27 e ss.) un programma di reclutamento per sostituire i 2575 militari di leva nella C.P. con 2575 V.s.p.e. nel triennio 2004-2006;
· l’art. 28 prevede l’evoluzione degli oneri massimi di finanziamento di tale categoria di personale dal 2007 sino al 2015 (in apposita tabella), stabilisce che la relativa consistenza organica è determinata annualmente con un decreto interministeriale (difesa-trasporti-tesoro-funzione pubblica) nel rispetto di tali oneri, mentre l’art. 32, comma 2, prevede la copertura finanziaria di tale programma di assunzioni;
– considerato, pertanto, che da tale analitico excursus normativo è possibile evincere che: · al processo di riforma, avviato con la legge n. 331/2000, si accompagna l’indefettibile contrazione degli organici del personale delle tre FF.AA. (con esclusione dei C.C., della G.d.F. e delle C.P.) in modo da pervenire, entro il 31.12.2020, ad un organico complessivo di 190.000 unità ed in modo da rispettare, dal 2003 in poi (cfr. art. 8, comma 3, della legge n. 331/2000), l’evoluzione degli oneri indicata in una tabella alla stessa allegata;
· il solo personale del Corpo delle C.P. inserito nel processo di professionalizzazione è quello costituito dai Volontari di truppa in s.p.e., cui si riferisce il Capo VII della legge n. 224/2006; · nessuna disposizione della c.d. normativa sulla professionalizzazione disciplina, in correlazione col predetto processo di riforma, l’assunzione in s.p.e. degli ufficiali del Corpo delle C.P., ovvero individua espressamente, nell’ambito dello stesso processo di riforma, l’evoluzione degli oneri cui fare riferimento ai fini del progressivo adeguamento della relativa dotazione organica;
– considerato che le considerazioni ora espresse trovano ulteriore conferma nelle disposizioni dei sopra richiamati commi 95 e 97, art. 1 della legge n. 311/2004, con i quali – pur essendo escluse dal c.d. “blocco delle assunzioni” quelle connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226 (comma 95) – si prevede che, ai fini del rilascio della deroga al divieto di assunzioni di personale a tempo indeterminato, “sia prioritariamente considerata l’immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale...” (comma 97), con la conseguenza evidente che l’assunzione in s.p.e. di talune categorie di personale delle FF.AA. rimane esclusa dall’ambito della predetta professionalizzazione e, quindi, è soggetta al meccanismo procedurale di cui al comma 96, art. 1 della legge n. 311/2004, e, cioè, al previo rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 39, comma 3 ter, della legge n. 449/1997;
– considerato, altresì, che, seppure il D.P.R. 28.04.2006 (recante autorizzazione delle assunzioni a tempo indeterminato in deroga al blocco imposto dal citato comma 95) non ha incluso, per l’anno 2006, gli ufficiali delle C.P. tra i beneficiari del fondo di cui al comma 96, non può, per ciò solo, pregiudicare la forza e la portata di norme di rango legislativo, trattandosi di atto amministrativo generale adottato su impulso dell’amministrazione interessata alla deroga;
– ritenuto che l’assunzione in s.p.e. degli ufficiali dei ruoli delle C.P., al pari di quanto avviene per gli ufficiali dell’Arma dei Carabinieri e del Corpo della G.d.F., è soggetta alla procedura autorizzatoria sopra descritta, attingendo al fondo di cui al comma 96, art. 1 della legge n. 311/2004, e che, pertanto, gli ufficiali ausiliari delle C.P., in possesso dei requisiti richiesti dall’art. 1, comma 519, della legge n. 296/2006, sono titolari di una posizione di interesse legittimo alla conclusione da parte dell’amministrazione di appartenenza del procedimento avviato con le rispettive istanze di stabilizzazione;
– considerato che il provvedimento impugnato (che differisce la valutazione di tali istanze al momento in cui saranno noti i destinatari della norma del comma 519 e fissati tempi e modalità di attuazione della stessa) è solo apparentemente un atto avente natura soprassessoria, in quanto la stessa amministrazione, nei propri scritti difensivi, esclude che tali ufficiali possano ritenersi destinatari della invocata normativa e che, dunque, lo stesso ha valenza di diniego di avvio della procedura stabilizzatoria, con riveniente sua illegittimità per le considerazioni sopra esposte; – considerato, quanto alla impugnativa del provvedimento di collocazione in congedo, che la stessa si rivela insuscettibile di positiva delibazione, atteso il nesso di stretta consequenzialità con l’ultimazione del periodo di ferma prefissata contratta dal ricorrente, e che, allo stato, la proroga della prestazione lavorativa potrà concretizzarsi solo dopo il rilascio dell’autorizzazione di cui all’art. 39, comma 3 ter (che individuerà, anche sulla base delle risorse disponibili, i posti da ricoprire) e prima dell’effettiva assunzione a tempo indeterminato;
– considerato che la soluzione sopra indicata trova conferma nello stesso dato testuale del comma 519, art. 1 invocato, che prevede la prosecuzione, in via prioritaria, della collaborazione degli ufficiali in ferma prefissata di cui all’art. 23, comma 1, del D.lgs. n. 215/2001 “nelle more della conclusione della procedura di stabilizzazione”, a differenza di quanto previsto con l’art. 3, comma 92, della legge finanziaria 2008 n. 244 del 2007 (“nelle more delle procedure di stabilizzazione”) per la procedura stabilizzatoria di cui al comma 526, art. 1, legge finanziaria in esame, che non prevede, invece, il filtro autorizzatorio di cui all’art. 39, comma 3 ter, della legge n. 449/1997;
– considerato che, per quanto attiene alla prosecuzione del rapporto lavorativo anteriormente alla autorizzazione di cui al citato art. 39, comma 3 ter, questa sezione ha affermato ripetutamente in molteplici sentenze (alcune delle quali appellate ed integralmente confermate dal Consiglio di Stato: cfr. sez. IV, nn. 5655, 5656 e 5657 del 2007), che la stessa è subordinata alla compresenza delle condizioni vigenti e normativamente previste per la rafferma e/o prolungamento di tale rapporto;
– considerato, altresì, che, alla stregua di quanto sopra articolatamente osservato, la invocata stabilizzazione, lungi dal costituire un diritto soggettivo dell’istante, richiede il filtro di una puntuale indagine istruttoria e di un esplicito provvedimento autorizzatorio, che deve tener conto anche delle limitate risorse finanziarie disponibili, oltre le quali la pretesa stabilizzatoria appare inesigibile, al che accede che l’intervenuto congedamento, di per se, non costituisce ostacolo alla stabilizzazione de qua;
– considerato, pertanto, che il ricorso in esame, si rivela manifestamente fondato e definibile, sussistendone i presupposti, con una decisione in forma semplificata ai sensi dell’art. 9 della legge n. 205/2000, quanto alle censure avverso il mancato avvio di procedura di stabilizzazione;
– considerato, pertanto, che, in accoglimento del ricorso, il provvedimento di diniego di avvio della procedura di stabilizzazione deve essere annullato, con salvezza degli ulteriori provvedimenti della P.A. competente, ed inerenti l’avvio del procedimento di stabilizzazione del personale ufficiale in ferma prefissata della M.M. del ruolo delle Capitanerie di porto, in possesso di tre anni servizio al 31.12.2006.

[Omissis]

La stabilizzazione dei precari delle Forze armate: una questione controversa
Carmelo Giurdanella - Carmelo Elio Guarnaccia

Con la sentenza in commento, il T.A.R. Lazio affronta un tema di notevole rilievo nell’ambito del lavoro pubblico.
La norma di cui al comma 519 della legge finanziaria 2007, infatti, ha imposto alle amministrazioni statali di rivedere i propri piani di assunzione per adattarli alle procedure di stabilizzazione ivi previste.
La sentenza si concentra sull’applicazione della detta norma alle Forze armate, giungendo agli approdi sopra riportati in massima.
Tuttavia, si tratta di conclusioni che non convincono pienamente, e ciò per le seguenti ragioni.
In primis, secondo i giudici romani, il divieto generalizzato di assunzioni di personale a tempo indeterminato – il noto c.d. “blocco” delle assunzioni – imposto alle pubbliche amministrazioni per il triennio 2005-2007 dal comma 95 dell’articolo unico della finanziaria 2005 (legge 30 dicembre 2004, n. 311), non riguarderebbe il personale dipendente delle Forze armate, e ciò in quanto la detta norma precisa che “sono fatte salve le assunzioni connesse con la professionalizzazione delle Forze armate di cui alla legge 14 novembre 2000, n. 331, al decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, ed alla legge 23 agosto 2004, n. 226”. Conseguentemente, le Forze armate non potrebbero accedere allo speciale fondo, istituito dal successivo comma 96 per finanziare, in deroga al divieto di cui al suddetto comma 95, quelle assunzioni che si rendessero necessarie per fronteggiare indifferibili esigenze di servizio di particolare rilevanza ed urgenza. Di conseguenza – sostiene ancora la sentenza – i dipendenti precari delle Forze armate non potrebbero beneficiare delle stabilizzazioni disposte dal comma 519 dell’articolo unico della finanziaria 2007 (L. n. 296/2006), in quanto tale disposizione, per istituire il necessario nuovo fondo per finanziare tali stabilizzazioni, scorpora il 20% del fondo di cui al citato comma 96 della finanziaria 2005.
Questa ricostruzione non convince.
Le Forze armate, infatti, non sono esonerate dal suddetto blocco generalizzato delle assunzioni, né, di conseguenza, ad esse è precluso l’accesso al fondo di cui al comma 96. La norma infatti non fa salve tutte le assunzioni delle Forze armate, ma soltanto quelle relative alla professionalizzazione di esse, disciplinata dalla legge 14 novembre 2000, n. 331, dal decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, e dalla legge 23 agosto 2004, n. 226. Di conseguenza, l’accesso al fondo ex comma 96 non può essere precluso in modo generalizzato alle Forze armate, ma al contrario costituisce una risorsa finanziaria a cui anche le FF.AA. possono accedere. Ciò è confermato anche dal successivo comma 97, che prevede, proprio con riferimento alle suddette autorizzazioni in deroga al c.d. blocco, che fosse “prioritariamente considerata l’immissione in servizio degli addetti a compiti di sicurezza pubblica e di difesa nazionale”.
Ciò, peraltro, è confermato dallo stesso legislatore.
Il D.P.R. 6 settembre 2005, recante “autorizzazione ad assunzioni di personale nelle pubbliche amministrazioni, a norma dell’articolo 1, commi 95, 96 e 97 della legge 30 dicembre 2004, n. 311”, statuendo chiaramente che anche “le assunzioni del personale delle Forze armate gravano sul fondo di cui al comma 96 dell’art. 1 della legge n. 311 del 2004”, autorizzava le FF.AA. ad assumere 439 ufficiali proprio con gli oneri gravanti sul fondo di cui al comma 96. Nel 2005, dunque, la professionalizzazione delle FF.AA. fu finanziata proprio con il fondo oggi in questione.
Nel 2006, poi, sono state sbloccate le risorse già previste specificamente per la professionalizzazione, e dunque, correttamente, da quel momento quelle sono state utilizzate. Ma questo non dovrebbe significare che in quel momento le Forze armate sono state “sottratte al blocco delle assunzioni ed alla relativa deroga di cui al comma 96”.
Si tratta, come è evidente, di differenti risorse economiche, a cui le Forze armate hanno avuto accesso alternativamente, in relazione alle proprie esigenze concrete ed alle concrete disponibilità dei relativi fondi, tutti in astratto accessibili.
Ora, se già nel 2005 le FF.AA. sono state autorizzate ad accedere al detto fondo – per giunta proprio per le assunzioni relative alla professionalizzazione, proprio quelle che sarebbero dovute essere certamente escluse dal blocco e dal relativo fondo – non si vede per quale ragione le Forze armate non potrebbero oggi accedere nuovamente al fondo de quo, peraltro per far fronte a nuove ed autonome esigenze (quelle relative appunto alla stabilizzazione dei dipendenti precari), totalmente diverse, se non addirittura diametralmente opposte, a quelle sottese alla professionalizzazione.
Peraltro, si aggiunga sommessamente che, anche a voler escludere l’accesso delle FF.AA. all’originario fondo di cui al comma 96 della finanziaria 2005, si deve tener presente che, nel momento in cui la finanziaria 2007 ha scorporato il 20% del suddetto fondo, ha bloccato tale quota, mutandone la destinazione. In altri termini, quel 20% non fa più parte del fondo originario, ma costituisce un nuovo fondo, con una nuova destinazione, accessibile soltanto per finanziare le stabilizzazioni di cui al comma 519 della finanziaria 2007. Di conseguenza l’originaria destinazione del primo fondo (le assunzioni urgenti in deroga al blocco del turn over) diventa oggi del tutto irrilevante con riferimento a quel 20% che oggi costituisce un fondo nuovo, autonomo e diverso.
Più a valle, e con specifico riferimento agli Ufficiali, la sentenza afferma che le assunzioni a tempo indeterminato (rectius in S.P.E.) degli Ufficiali non potrebbero accedere al fondo di cui al comma 519, in quanto si tratterebbe di assunzioni “funzionali” alla riforma della professionalizzazione, che dunque andrebbero effettuate solo con i fondi propri della professionalizzazione, e non con i fondi del comma 519.
Tuttavia, neanche tale assunto pare condivisibile.
Innanzi tutto lascia perplessi il fatto che le assunzioni a tempo indeterminato possano essere considerate istituto giuridico connesso alla riforma della professionalizzazione, visto che si tratta di una riforma ormai quasi del tutto compiuta, in quanto legata alla contingenza dell’abolizione del servizio di leva, dunque fisiologicamente temporanea, pensata e realizzata infatti per la “graduale sostituzione leva con militari di professione” (si vedano in tal senso le norme istitutive di tale riforma: legge 14 novembre 2000, n. 331, decreto legislativo 8 maggio 2001, n. 215, legge 23 agosto 2004, n. 226).
Inoltre, anche a volere riscontrare tale rapporto funzionale, ciò non toglie che le stesse assunzioni possano essere considerate altrettanto necessarie pure con riferimento alla stabilizzazione dei precari, e ciò proprio in base alla ratio sottesa al comma 519. D’altronde, non bisogna dimenticare che il comma 519 disciplina non le assunzioni tout court, bensì solo quelle mirate, appunto, alla stabilizzazione dei precari. In altri termini, se l’Ufficiale “militare di professione” è pure precario, non si vede per quale ragione non possa accedere alla stabilizzazione ex art. 519.
Di conseguenza, se la lettura corretta del comma 519 in questione dovesse essere proprio quella condotta dal T.A.R. Lazio con la pronuncia oggi in commento, si profilerebbe un’inevitabile coda processuale dinanzi alla Corte Costituzionale, essendo evidente la disparità di trattamento che in tal modo la norma opererebbe tra la generalità dei precari “semplici”, ed i precari “di professione” delle Forze armate, i quali, pur versando nella medesima condizione di precarietà, non potrebbero ottenere la sospirata assunzione a tempo indeterminato solo perché il legislatore avrebbe deciso di non destinare alla stabilizzazione nessun altro fondo istituito in deroga al blocco delle assunzioni.In particolare, ben avrebbe fatto la finanziaria 2007 ad estendere le risorse destinate alla stabilizzazione scorporando, in aggiunta, anche una porzione del già citato fondo, distinto ed autonomo istituito proprio per la riforma della professionalizzazione.
Un ulteriore profilo di disparità di trattamento, poi, si ravvisa tra gli stessi “precari di professione”, laddove la sentenza oggi in commento statuisce che gli Ufficiali dei ruoli delle C.P. possono essere assunti a tempo indeterminato con i fondi di cui al comma 96, art. 1 della legge n. 311/2004, e di conseguenza, possono accedere alle procedure di stabilizzazione.
Questa categoria di Ufficiali, infatti, ha avuto accesso ai ruoli degli AUFP (allievi Ufficiali in ferma prefissata) attraverso le medesime procedure selettive svolte dai restanti AUFP dei ruoli della Marina militare, dai quali oggi si distinguono solo a seguito di provvedimenti di destinazione assunti d’ufficio dall’amministrazione di appartenenza. Probabilmente la ricostruzione normativa operata dal T.A.R. romano non ha considerato che, in questo modo, tra due allievi Ufficiali della Marina militare, dei quali uno è stato assegnato ai ruoli normali, ed uno invece ai ruoli delle Capitanerie di porto, solo il secondo potrà ottenere il sospirato “posto” a tempo indeterminato.