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Marco
Sgroi
La
"specialità" del
pubblico impiego in dottrina e in giurisprudenza
1. Il tema che si è assegnato
alle presenti brevi note meriterebbe, come è evidente,
una disamina assai più approfondita
di quella che ci si accinge a svolgere. È quasi
superfluo chiarire, dunque, che in questa sede
non si ha l'ambizione di proporre una ricostruzione
di così vasta tematica; piuttosto, si
cercherà di gettare uno sguardo d'insieme
sulla dottrina [1] e
sulla giurisprudenza che si sono occupate di
privatizzazione - o contrattualizzazione, come
sarebbe più corretto dire - del pubblico
impiego, per cercare di verificare se e come
sia stato affrontato il problema della sua «diversità».
Tutto ciò, lo si ripete, non per esaurire
il merito della materia, che richiederebbe
ampio spazio e diverso approccio; ma per esprimere
qualche osservazione, in ottica complessiva,
su taluni degli esiti raggiunti nel dibattito
scientifico e giurisprudenziale in corso, nella
convinzione che essi denuncino una qualche
aporia di fondo, consistente nello stesso approccio
ai temi e alle problematiche allo studio, specie
circa il modo di concepire la privatizzazione
(cioè l'assoggettamento al diritto privato)
del lavoro alle dipendenze della pubblica amministrazione.
A tal fine, pare utile
riferirsi principalmente al regime della dirigenza
e, ancor più specificamente, alla disciplina
del conferimento di incarichi dirigenziali.
Si tratta - come ognun sa - di una materia
abbondantemente studiata[2] , circa la quale, però, non si registrano ancora posizioni
ampiamente condivise o consolidate, specie
proprio ove si esaminino i contrastanti esiti
raggiunti in proposito in dottrina e in giurisprudenza.
La problematicità del
tema si è ulteriormente acuita, in tempi
relativamente recenti, anche per effetto delle
disposizioni introdotte con la L. 145/2002,
con particolare riguardo alla nuova versione
dell'art. 19 del T.U. 165/2001. La menzione,
nella norma in discorso, del conferimento di
incarico dirigenziale come «provvedimento»,
ha favorito lo sviluppo del dibattito in ordine,
appunto, alla natura provvedimentale o privatistica
del relativo atto, suggerendo altresì nuove
e più approfondite riflessioni, spesso
di tenore aspramente critico [3],
in merito al complessivo assetto - o riassetto - della
dirigenza pubblica e delle norme che ne hanno
disposto la riforma.
In
quest'ottica, la disamina del conferimento
degli incarichi dirigenziali offre uno specchio
fedele ed esauriente dello stato dell'arte,
e dei differenti punti di vista sviluppati
in proposito dagli studiosi e dai giudici.
Infatti, se la giurisprudenza ha sposato
la prospettiva privatistica con estrema decisione
(ancorché non senza qualche accenno
critico, peraltro recessivo rispetto all'interpretazione
e all'applicazione delle norme in materia),
in dottrina, benché si condividano
in larga misura le finalità della
riforma e si plauda alla contrattualizzazione
del lavoro pubblico, è anche presente
un certo qual scetticismo circa (l'opportunità)
dell'integrale riconduzione della fattispecie
al diritto privato [4].
2.
La posizione prevalentemente emersa in giurisprudenza
può essere efficacemente rappresentata
da due significativi precedenti.
In
primo luogo, si può ricordare che
la sezione lavoro della Cassazione, con la
sentenza n. 5659 del 20 marzo 2004 [5] (relativa
al conferimento di incarico dirigenziale)
ha ritenuto che « la conferma decisiva
della natura privata degli atti di conferimento è ravvisabile
[...] nel fatto che neppure la riforma attuata
con la L. 145/2002 li ha assegnati all'area
dei provvedimenti amministrativi [...], sebbene
abbia certamente perseguito l'obiettivo di
rafforzare i poteri organizzativi dell'amministrazione,
dichiarando inderogabile la struttura unilaterale
dell'atto da parte della contrattazione collettiva
e rendendone preminente il ruolo rispetto
al contratto. A questa conclusione inducono
molteplici ragioni. Indubbiamente, l'argomento
di maggior forza è che il legislatore
non ha ritenuto di modificare il testo dell'art.
63, sebbene necessariamente consapevole del
dibattito in corso sul tema della giurisdizione.
Va aggiunto che l'art. 19 (nuovo testo) adopera
la locuzione "provvedimento", intendendo
sicuramente riferirsi all'esercizio di un
potere, ma significativamente, nel contesto
del vivace dibattito in corso, non aggiunge
il predicato "amministrativo", costantemente
presente, invece, nelle norme che disciplinano
gli atti di esercizio del potere pubblico
(L. 241/1990, in particolare, art. 3, e,
nell'ambito dello stesso D.lgs. 165/2001,
art. 16, lett. d), in relazione alla lett.
c), art. 17, lett. b). La disposizione, inoltre,
si inserisce in un testo normativo, al quale
non si è ritenuto di apportare modifiche,
nel quale è enunciato il principio
di riserva al dominio del diritto pubblico
solo degli atti menzionati dall'art. 2, comma
1, mentre tutti quelli che attengono ai profili
organizzativi e gestionali di rapporti di
lavoro già costituiti (ed è il
caso degli incarichi dirigenziali) sono assunti
con la capacità e i poteri del datore
di lavoro (art. 5, comma 2, norma che si
riferisce a tutti gli organi competenti ad
assumere determinazioni sull'organizzazione
degli uffici e la gestione, che possono anche
essere gli organi di governo nei casi espressamente
contemplati dal decreto, secondo il disposto
dell'art. 4, comma 1 lett. g). Quanto alla
necessaria struttura unilaterale dell'atto
di conferimento, risulta perfettamente compatibile
con la natura privata del potere, avendo
la legge inteso soltanto rafforzare la posizione
di preminenza del datore di lavoro pubblico
sul piano dell'organizzazione. Infine, ulteriori
elementi interpretativi possono desumersi
proprio dal disposto del comma 12- bis dell'art.
19 aggiunto dalla L. 145/2002: «Le
disposizioni del presente articolo costituiscono
norme non derogabili dai contratti o accordi
collettivi». Infatti, la riforma è stata
attuata modificando le disposizioni del D.lgs.
165/2001, cioè lo "statuto" del rapporto
di lavoro dei dipendenti contrattualizzati,
disposizioni che sono tutte, in linea generale,
non derogabili ai sensi dell'art. 2, comma
2 (senza bisogno di clausole esplicite di
inderogabilità, che infatti non ci
sono), e fatte salve anche rispetto alla
legislazione del rapporto di lavoro privato,
cosicché soltanto l'effetto di escludere
la validità di interventi negoziali
comportanti la rinuncia al potere e alla
configurazione unilaterale dell'atto di esercizio
vale a conferire una reale portata normativa
alla previsione espressa di inderogabilità ad
opera della contrattazione collettiva [6].
Se così è, deve considerarsi
presupposta la natura privatistica del potere
e la sua inerenza ai rapporti di lavoro;
altrimenti la disposizione non avrebbe senso,
poiché i poteri amministrativi non
sono negoziabili, se non mediante gli accordi
di cui all'art. 11 L. 241/1990, ed esulano
dalle materie definite dall'art. 40 ».
Fra
i giudici di merito, ancor più recentemente,
il Tribunale di Enna, con ordinanza 16 agosto
2004 [7], ha precisato che il dirigente cessato da un incarico precedente
non ha diritto al suo mantenimento, ma si
trova in una posizione di «interesse
legittimo di natura privatistica»,
avente ad oggetto soltanto il corretto svolgimento
della procedura di conferimento dell'incarico,
che trova fondamento e tutela nell'obbligo
di buona fede e correttezza gravante sulla
pubblica amministrazione quale datore di
lavoro.
Come
si vede, l'assoggettamento del pubblico impiego
al diritto privato sembra tradursi, nella
prospettazione giurisprudenziale che si è globalmente
richiamata, in una decisa tendenza all'alleggerimento
dei vincoli gravanti sull'amministrazione
datrice di lavoro nella gestione del rapporto:
l'assimilazione del lavoro pubblico a quello
privato pare intesa prevalentemente in quest'ottica,
e sembra quasi che la contrattualizzazione,
per essere piena ed effettiva, debba tradursi
soprattutto nel rafforzamento delle prerogative
datoriali - ovvero, in parallelo, nel ridimensionamento
della posizione del prestatore di lavoro,
nell'implicita premessa che la tutela assicuratagli
non possa che corrispondere «solo» a
quella tradizionalmente garantita al lavoratore
privato, che non può contestare l'esercizio
dei poteri datoriali se non quando esso confligga
con i suoi diritti.
Ed infatti, secondo
la Cassazione, « gli obiettivi complessivi
della riforma resterebbero sostanzialmente
vanificati, ove il suo esito dovesse consistere
nell'occupazione, da parte del giudice ordinario,
degli spazi sottratti al giudice amministrativo,
mediante il controllo di tutti gli atti organizzativi
che l'amministrazione pone in essere con la
capacità del datore di lavoro privato
secondo i moduli di verifica della legittimità degli
atti amministrativi, perpetuando così la
separatezza tra l'area del lavoro pubblico
e quello del lavoro privato. Se, dunque, non
può dubitarsi della scelta del diritto
privato [...], deve operare il principio fondamentale
secondo cui l'atto privato è tale proprio
perché non può essere funzionalizzato
al perseguimento dell'interesse pubblico senza
contraddirne l'intima essenza di espressione
dell'autonomia dell'autore, non avendo il legislatore
derogato specificamente a tale principio. [...]
Se gli atti sono ascritti al diritto privato,
non possono che essere assoggettati ai principi
fondamentali dell'autonomia privata e, in primo
luogo, alla regola della normale irrilevanza
dei motivi ». In quest'ottica, dunque,
sembrano non trovare spazio, fra le regole
privatistiche dell'impiego alle dipendenze
dell'amministrazione, profili e tematiche comunque
intimamente connesse con la disciplina e la
stessa natura di tale rapporto di lavoro: non
ultima - specie con riguardo al meccanismo
di conferimento degli incarichi dirigenziali,
che comporta, ovviamente, la scelta del dirigente
da incaricare - la necessaria ponderazione
dei principi di imparzialità e buon
andamento dell'amministrazione affermati dall'art.
97 Cost. Le questioni che li concernono, infatti,
finiscono per essere relegate, come si è visto,
sul piano della giuridica irrilevanza civilistica.
3. A fronte di tanto,
la dottrina sembra essersi prevalentemente
preoccupata di affermare, pur a fronte della
privatizzazione del rapporto, la persistenza
di capacità e poteri di natura pubblicistica
concernenti la cosiddetta «macrorganizzazione»;
poteri variamente coinvolgenti la gestione
dei rapporti di lavoro, come è particolarmente
evidente proprio con riguardo alla dirigenza.
Così, se - come è ovvio - le
singole posizioni si sono anche ampiamente
diversificate nell'interpretazione di specifici
fenomeni e nella soluzione di particolari problemi, è stato
comune lo sforzo di identificare, nella disciplina
complessiva dell'impiego quale momento dell'organizzazione,
il confine tra «pubblico» e «privato»,
tra diritto amministrativo e diritto civile,
tra esercizio di poteri unilaterali e di capacità di
diritto privato: sicché una delle questioni
centrali del dibattito scientifico ha riguardato
la già accennata distinzione tra "macro" e "micro" organizzazione,
nella premessa - generalmente condivisa - che « le
norme sulla privatizzazione del rapporto di
lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni
[...] costituiscono il "confine mobile" tra
indirizzo e gestione, e, quindi, tra pubblico e privato » [8].
L'individuazione di quel confine è parso uno dei problemi fondamentali
della riforma; problema affrontato con approcci diversi, anche nel senso che
gli studiosi di formazione giuspubblicistica hanno cercato di conservare al
diritto amministrativo una qualche significativa incidenza nella disciplina
del rapporto e nella sua configurazione [9] ,
mentre i giuslavoristi si sono sforzati di dimostrare che i profili pubblicistici
dell'organizzazione degli enti datori di lavoro risultano sostanzialmente ininfluenti
su tale disciplina e per tale configurazione [10].
In questo modo, peraltro, è risultato
ancora centrale, anche ai fini del dibattito
cui si è fatto testé cenno, la
questione solo apparentemente inattuale della "specialità" del
rapporto di lavoro pubblico [11]:
della «differenza ontologica» del
pubblico impiego rispetto all'impiego privato,
del (possibile o impossibile) assoggettamento
del primo alla regole proprie del secondo.
Il tema, si è detto,
finisce per essere ancora centrale, soprattutto
ove si voglia affermare l'utilità e
l'opportunità della contrattualizzazione
del pubblico impiego: ma, in tale prospettiva,
quella sostanziale centralità (peraltro
spesso disconosciuta o sottovalutata) ha influenzato
ed influenza in modo distorsivo sia la riflessione
scientifica, sia gli interventi della giurisprudenza,
poiché, per negare la specialità del
rapporto (intesa come differenza strutturale
rispetto al lavoro privato) e sostenere, così,
l'effettività della riforma, si è giunti
a confondere la specialità in parola - che
deve essere senz'altro negata, se si afferma
la piena assimilazione del lavoro alle dipendenze
dell'amministrazione al lavoro alle dipendenze
di privati - con il riconoscimento dei profili
di specificità che il rapporto, pur
contrattualizzato, continua a manifestare - che
vanno invece valorizzati e che meritano adeguata
disciplina.
Il problema è parso
particolarmente evidente in giurisprudenza.
Qui, per sottrarsi al rischio di configurare
e regolare il rapporto in termini sostanzialmente
differenziati rispetto alla disciplina del
lavoro privato, come risulta dalla sua consolidata
applicazione giurisprudenziale, si sono avute
decisioni eccessivamente sbrigative nel definire
i contenuti e i caratteri della privatizzazione
( rectius : della nuova disciplina civilistica
del pubblico impiego), e si è affermato
senza ulteriori approfondimenti che essa determina
l'immediata applicazione ai dipendenti ed al
datore di lavoro pubblici di tutte le norme
che riguardano lavoratori e datori privati,
con la stessa, indifferenziata interpretazione
che tali norme hanno conosciuto e conoscono
in quell'ambito.
In realtà, al
contrario, occorrerebbe chiarire meglio e più attentamente
come quelle norme - e i principi che esse esprimono - possano
proiettarsi sul rapporto di lavoro, quando
questo intercorra con una pubblica amministrazione.
Così, non sembra
sufficiente affermare - per esempio - che nel
conferire gli incarichi dirigenziali, le amministrazioni
devono agire secondo correttezza e buona fede: è necessario
declinare tale obbligo con specifico riguardo
alla situazione del datore di lavoro pubblico,
e ai principi costituzionali di imparzialità e
buon andamento dell'amministrazione. Non è scontato
che correttezza e buona fede contrattuali del
soggetto pubblico siano esattamente sovrapponibili
alla correttezza e buona fede che ci si attende
dal datore di lavoro privato, poiché è estremamente
probabile che la specificità - non la
specialità - del rapporto di lavoro
pubblico assegni a tali principi contenuto
ed incidenza peculiari. La giurisprudenza,
allora, avrebbe dovuto e dovrebbe sforzarsi
di identificarli e definirli, senza timore
che ciò conduca al depotenziamento o
alla negazione della riforma e dei suoi principi
ispiratori.
D'altra parte, il timore
che l'affermazione e la valorizzazione dei
connotati peculiari (quali essi siano) del
lavoro alle dipendenze dell'amministrazione
conduca al ridimensionamento della riforma
ha influenzato anche la riflessione scientifica.
In quest'ambito, peraltro, non si è certo
praticata la via della negazione di quei caratteri
specifici (come è stata in condizione
di fare la giurisprudenza); piuttosto, si è cercato
di negarne l'inerenza al rapporto di lavoro,
postulandone l'ininfluenza e l'irrilevanza
quanto alla contrattualizzazione del rapporto
e alla sua disciplina, e cercando di relegarli
sul piano della «macrorganizazione»,
preservandone così la disciplina pubblicistica,
ma ritenendo che ciò, comunque, non
continuasse a configurare il lavoro pubblico
come «speciale», «diverso» rispetto
a quello privato. Per questo il problema fondamentale è parso
la delimitazione dei due ambiti di disciplina
(«macro» e «micro»;
pubblicistico e civilistico); per questo il
tema ha implicato comunque la questione della «specialità» del
rapporto.
4. In conclusione, va
dunque detto che gli esiti raggiunti da dottrina
e giurisprudenza a dieci anni dalla riforma
del pubblico impiego non paiono aver ancora
sciolto del tutto il nodo del rapporto tra
diritto pubblico e diritto privato nella disciplina
del lavoro alle dipendenze dell'amministrazione:
ciò che induce a chiedersi - lo si ripete - se
tale difficoltà non derivi da un qualche
errore di impostazione, dal modo sbagliato
in cui si affronti il problema.
Esso, come si è detto, è parso
consistere nella delimitazione dei due mondi,
e - a seguire - nella descrizione delle condizioni
della loro coesistenza. Le soluzioni prospettate
sono state diverse: ma si è sempre condivisa
la premessa che pubblico e privato, diritto
amministrativo e diritto civile, dovessero
inesorabilmente confrontarsi, e concorressero
entrambi a definire il regime complessivo del
lavoro negli apparati burocratici e delle connesse
fattispecie organizzative.
Sicché, per consentire
la contrattualizzazione del pubblico impiego,
ci si è sforzati di scavare entro la
previgente disciplina pubblicistica della materia
spazi sempre più ampi che potessero
essere invasi dal diritto privato: da quello
stesso diritto applicato al lavoro nell'impresa,
negli esatti termini in cui esso è interpretato
con riguardo ai lavoratori privati. È così mancato,
sinora, il tentativo - che pare invece indispensabile - di « creare
un diritto privato speciale [...] che soprattutto
sia funzionale alla duplice esigenza di rispettare
i caratteri della pubblica amministrazione
e di tutelare il lavoro di chi vi opera » [12].
Pertanto, anche in conseguenza di una certa
latitanza della giurisprudenza, siamo tuttora
in attesa di una compiuta disciplina civilistica
del rapporto di lavoro alle dipendenze dell'amministrazione
(nonché, più ampiamente, delle
stesse capacità organizzative del datore
di lavoro pubblico): disciplina che riesca
a completare, e - perché no? - a superare
la stessa già compiuta contrattualizzazione
del rapporto di lavoro. |