Assolvimento dell’obbligo motivazionale nelle procedure comparative
Nadia Marina Gabigliani
La decisione del giudice amministrativo lagunare consente di fare il punto sull'evoluzione giurisprudenziale in tema di procedure per la nomina di professori universitari, con particolare riferimento ai criteri che devono orientare le Commissioni chiamate ad esprimere quel giudizio conclusivo di prevalenza (rectius, idoneità) di uno o più candidati rispetto all'altro che costituisce l'essenza della procedura comparativa.
Più propriamente, si tratta di rendere un giudizio qualitativo sulle esperienze e sulla preparazione dei candidati caratterizzato da elevato tasso di discrezionalità nel senso dell'ineliminabilità di una variabilità di apprezzamenti nel formulare i giudizi che richiedono conoscenze ad elevato livello di complesse discipline cognitive.
La decisione riaccende i riflettori su un argomento di stringente attualità ormai riuscito, come non manca di ricordare la sentenza che si annota, dalle aule di giustizia e oggetto di crescente attenzione da parte dei mass media.
La vicenda portata all'attenzione del giudice è quanto mai lineare nei suoi elementi di fatto.
Un ateneo bandiva un concorso per la copertura di un posto di professore associato afferente il settore scientifico disciplinare MED-17, Malattie infettive, salvo rendere poi giudizio di inidoneità di un candidato in possesso di specializzazione pertinente ed affine a quella di riferimento e idoneità di candidato con esperienza e specializzazione circoscritta al più specifico ambito del (distinto) settore MED-10 (Malattie dell'apparato respiratorio).
Del resto, anche il vaglio della produzione scientifica dei candidati mostrava una netta superiorità del fattore di impatto del ricorrente rispetto al controinteressato (203 contro 131).
Tutto ciò a fronte di una valutazione superiore di quest'ultimo riportata nella prova orale senza che nei verbali rassegnati della Commissione vi fosse sufficiente esplicitazione della motivazione della preferenza accordata agli esiti di tale prova.
Il T.A.R. Veneto, nella decisione che si annota accogliendo il ricorso, ha ritenuto che la scelta finale della Commissione fosse illogica e contraddittoria con gli elementi globalmente emergenti dalle varie fasi in cui si era articolato il procedimento selettivo.
Tra questi, legittimamente l'ateneo si avvale - quale parametro valutativo di tipo oggettivo - del c.d. metodo dell'impact factor noto nell'ambito della comunità scientifica internazionale per valutare il grado di apprezzamento e diffusione della produzione scientifica in relazione al valore scientifico ed al prestigio delle riviste in cui gli articoli sono pubblicati (sul punto, si veda Cons. Giust. Amm., sez. giurisdiz., 15.06.2007, n. 503 in lexitalia.it n. 6/2007).
Alla luce di ciò la sentenza precisa come il giudizio di preminenza di un candidato sull'altro non si fonda sull'isolata considerazione di un unico parametro ma è la risultante di una valutazione complessiva che tenga contro di tutti gli elementi individuati dal bando al fine di esprimere la maturità scientifica dei candidati nello specifico settore disciplinare (in questo senso si confronti Cons. St., sez. VI, 25.09.2006, n. 5608 in lexitalia.it n. 9/2006; T.A.R. Lazio, sez. III, 05.10.2004, n. 10171).
A guisa di corollario discende che, ove si intenda privilegiare la valutazione della prova orale dei candidati - capace peraltro di sovvertire le risultanze dei dati curriculari - non può considerarsi appagato l'obbligo di motivazione quando questa si risolva in una apodittica aggettivazione in corrispondenza delle voci recanti i criteri di valutazione. Donde, il giudizio su titoli e pubblicazioni non può sostanziarsi in un'unica parola (es., "buono","molto buono") lasciando tuttavia misterioso ed oscuro su quali elementi si sia fondata una valutazione tanto encomiastica.
Quanto affermato dal collegio veneto è conforme all'orientamento consolidato del Consiglio di Stato il quale, in tema di modalità di esercizio del sindacato giurisdizionale in casi del genere, opina nel senso che ove il giudizio manchi dello svolgimento verbale e sintattico che consenta di verificare la stessa effettuazione della ponderata valutazione dei curricula, non essendo comunque percepibile il percorso logico scientifico per pervenire alle conclusioni assunte, deve ritenersi mancante in radice quel minimum di determinazione motivazionale che consente la stessa riconoscibilità di un'adeguata motivazione (Cons. St., sez. VI, 22.06.2007, n. 3478 in giustizia-amministrativa.it; Cons. St., sez V, 12.05.2004, n. 2991 in giustizia-amministrativa.it).
In conclusione, appare evidente come l'orientamento giurisprudenziale in argomento tanto delicato per i rischi di sconfinamento nel merito delle valutazioni delle Commissioni, rappresenti una garanzia di effettività di tutela giurisdizionale.
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