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Stefano
Nespor
La derogabilità delle disposizioni normative da parte del contratto
collettivo: l'art. 2, 2° comma del T.U. 165/2001
L'art. 2, 2° comma
del T.U. 165/2001 stabilisce che « eventuali
disposizioni di legge, regolamento o statuto
che introducano discipline dei rapporti di
lavoro la cui applicabilità sia limitata
ai dipendenti delle amministrazioni pubbliche
o a categorie di essi possono essere derogate
da successivi contratti o accordi collettivi ».
Un Autore, commentando
questa isposizione allorché era inserita
nel D.lgs. n. 29/1993, ha osservato che « si è in
presenza di un fenomeno che, senza alcuna enfasi,
potrebbe essere definito rivoluzionario »[1].
« La singolarità della
disposizione » prosegue il predetto Autore « sta
nel fatto che essa... sembra introdurre un
rapporto di successione nel tempo tra legge
e contratto collettivo del tutto simile a quello
esistente tra atti normativi dotati di pari
forza individuando un meccanismo abrogativo
simile a quello della legge successiva che
elimina quella precedente ».
La portata rivoluzionaria
della disposizione emerge anche dalla mancanza
di precedenti nella normativa giuslavoristica
riguardante i dipendenti pubblici. Si può solo
ricordare che con legge (n. 56 del 1987) era
stato attribuito all'autonomia collettiva il
ben più limitato potere di definire
nuovi casi di assunzione a termine rispetto
a quelli previsti dalla legge n. 230 del 1962
esclusivamente per le « ipotesi individuate
nei contratti collettivi », purché - secondo
la giurisprudenza - « le nuove fattispecie
fossero chiaramente ed esattamente determinate » (Cass.
7.8.2004, n. 15331).
Se passiamo ad analizzare
il testo della disposizione dell'art. 2, 2° comma,
notiamo subito che l'espressione deroga appare
impropriamente utilizzata: allorché sopravviene
un contratto collettivo, le disposizioni di
legge, statuto e regolamento vengono non solo
derogate ma del tutto cancellate dalle disposizioni
del contratto collettivo. Siamo quindi in presenza
non tanto di una deroga, quanto di un meccanismo
abrogativo delle disposizioni precedenti.
Ma, a ben vedere, siamo
in presenza di un fenomeno ancor più radicale
dell'abrogazione, in quanto l'art. 2, 2° comma
non sembra neppure richiedere che la disposizione
contrattuale si proponga in modo espresso di
modificare la precedente disposizione legislativa
e detti una disciplina di contenuto diverso:
sembra infatti sufficiente la semplice approvazione
di un contratto collettivo riguardante una
determinata materia perché la legge
preesistente che ha disciplinato la stessa
materia sia automaticamente abrogata. In questo
senso depone anche la precisazione contenuta
nell'art. 2, 2° comma, secondo cui la deroga,
o l'effetto abrogativo, non operano solo in
caso di espressa esclusione della derogabilità da
parte del testo normativo. Ragionevolmente,
debbono però aggiungersi anche i casi
in cui l'adozione delle disposizioni contrattuali
faccia espressamente salve le precedenti disposizioni
normative o ne costituisca dichiaratamente
attuazione.
Questo meccanismo abrogativo
automatico ha indotto alcuni autori a sollevare
dubbi sulla legittimità costituzionale
della disposizione in esame [2].
La ratio di questa disposizione è stata
comunque individuata da un lato nell'intenzione
di impedire interventi del legislatore che,
con interventi ad hoc volti a privilegiare
specifici gruppi di lavoratori pubblici forti,
introduca deroghe rispetto alla contrattazione
collettiva, d'altro lato nella parallela intenzione
di impedire tentativi impliciti o clandestini
di rilegificazione[3].
Fatte queste precisazioni
che evidenziano il carattere del tutto eccezionale
della disposizione nel nostro ordinamento,
con tutte le conseguenze che da ciò derivano
in materia di vincoli alla interpretazione
della stessa, possiamo esaminarne ora i limiti
di operatività.
Prima di tutto, e per
ciò che riguarda lo strumento che produce
l'effetto abrogativo, esso non può che
essere un contratto o un accordo collettivo
in senso proprio, stipulato quindi secondo
le regole e le modalità poste dagli
artt. 40 e seguenti del T. U. 165/2001. L'effetto
abrogativo non può scaturire da contratti
integrativi (anche perché essi non possono
derogare alle disposizioni contenute nei contratti
nazionali e quindi introdurre effetti abrogativi
che in detti contratti non siano previsti),
né, a maggior ragione, può scaturire
da accordi intercorsi tra le parti collettive
con finalità consultive o preparatorie
dell'adozione di atti o regolamenti adottati
dalla Pubblica Amministrazione (ed assorbiti
quindi all'interno di questi atti). Infatti,
se l'accordo venga trasfuso in un regolamento
adottato con atto amministrativo a valenza
generale, non può estendersi la previsione
eccezionale dell'art. 2, 2° comma fino
al punto da permettere una abrogazione di una
fonte normativa mediante un atto amministrativo
generale (ancorché adottato con riferimento
ad un accordo collettivo).
Per ciò che riguarda
l' oggetto della deroga, esso risulta delimitato
dall'art. 2, 2° comma sotto vari profili.
In primo luogo, l'effetto
derogativo può verificarsi solo se le
disposizioni normative di statuto o di regolamento
riguardino « discipline del rapporto
di lavoro »: quindi un complesso di norme
riguardanti il rapporto destinate a protrarre
i loro effetti nel tempo. Ne segue che non
possono essere abrogate dal contatto collettivo
disposizioni normative che riguardano specifici
aspetti del rapporto di lavoro pubblico, o
eventi che non abbiano carattere di durata
(è il caso, per esempio, del trasferimento
di dipendenti da un'Amministrazione a un'altra:
esso, se disciplinato da una fonte normativa,
non può essere successivamente disciplinato
in modo difforme da una fonte contrattuale).
In secondo luogo, le
discipline normative derogabili debbono riguardare
o l'insieme dei dipendenti delle Amministrazioni
pubbliche, o categorie di essi. Questa precisazione
introduce una doppia delimitazione.
Da un lato, non sono
derogabili disposizioni che disciplinano il
rapporto di lavoro non solo dei dipendenti
pubblici, ma anche di quelli privati.
D'altro lato, non sono
derogabili dalla contrattazione collettiva
le disposizioni normative che riguardano solo
taluni dipendenti dell'Amministrazione pubblica
con riferimento alle specifiche caratteristiche
del loro rapporto (per esempio, i lavoratori
precari), ma non riconducibili alla nozione
unitaria di categoria. Quest'ultimo termine è,
in realtà, ambiguo. Secondo alcuni,
si tratterebbe del termine utilizzato dall'art.
2095 c.c.: le categorie sarebbero quindi quelle
ivi previste: operai, impiegati, quadri e dirigenti.
Secondo altri, il termine
categorie dovrebbe impropriamente designare
i vari comparti in cui è organizzata
la contrattazione all'interno della Pubblica
Amministrazione. Nel primo caso, sarebbero
derogabili solo quelle disposizioni normative
che disciplinano il rapporto di lavoro dell'insieme
degli impiegati, o dei dirigenti (ma non di
subcategorie di essi). Nel secondo caso, sarebbero
derogabili solo quelle disposizioni normative
che disciplinano interi comparti della Pubblica
Amministrazione.
In conclusione, l'art.
2, 2° comma introduce un meccanismo abrogativo
eccezionale, che permette, a determinate condizioni
e entro certi limiti, la sostituzione della
volontà delle parti collettive alla
volontà del legislatore o dell'Amministrazione
espressa attraverso atti a valenza generale
(statuti e regolamenti). Solo rispettando rigidamente
condizioni e limiti, la disposizione, ancorché eccezionale,
può evitare delicati problemi di legittimità costituzionale.
Del resto, condizioni e limiti riflettono e
confermano lo scopo perseguito dalla norma
in esame, che è quello non di affidare
alla contrattazione collettiva piena libertà di
sostituirsi alle disposizioni normative, ma
quella di impedire ritagli o microriforme di
settore, introdotte sia dalla contrattazione
sia da leggi adottate ad hoc per specifici
gruppi o subcategorie di dipendenti pubblici.
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