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Giuseppe
Manfredi
Impiego pubblico e riforme
costituzionali
1. Quando si affronta
il tema dell'incidenza della riforma del Titolo
V della Parte II della Costituzione sull'impiego
pubblico - o, se si preferisce, sul lavoro
pubblico - non va dimenticato che nello scorso
decennio il settore è stato interessato da
un'altra riforma, che, pur svolgendosi interamente
sul piano della legislazione ordinaria, per
esso ha avuto senz'altro carattere costituzionale,
e che, come vedremo in appresso, può addirittura
condizionare l'attuazione della riforma del
2001.
2. Intuibilmente ci
si riferisce alla privatizzazione e contrattualizzazione
dell'impiego pubblico, che, pur non incidendo
sulle norme della Costituzione (com'è ovvio),
ha però ugualmente mutato, se non stravolto,
le coordinate costituzionali del settore che
qui interessa: ecco dunque perché non pare
fuori luogo parlare in proposito di una riforma
costituzionale - oppure, con maggior correttezza
terminologica, di una riforma di rilievo o
di tono costituzionale.
Si sa che la ricostruzione
dell'impiego pubblico assolutamente prevalente
a partire dall'epoca dello Stato liberale sino
all'inizio dello scorso decennio postulava
che la gestione dei rapporti di lavoro alle
dipendenze degli enti pubblici costituisse
un continuum rispetto all'organizzazione
amministrativa, e che, pertanto, dovesse essere
necessariamente assoggettata anch'essa a un
regime integralmente pubblicistico[1].
La sistemazione tradizionale
non era stata scalfita neppure dall'entrata
in vigore della Costituzione repubblicana:
sino a poco tempo fa si riteneva anzi che il
regime pubblicistico fosse imposto dai principi
di cui all'art. 97 Cost., sostenendosi che
dalla riserva relativa di legge in tema di
organizzazione degli uffici discende che il
settore possa essere regolato solo da fonti
unilaterali - legislative o regolamentari -,
e che il principio di legalità implica che
esso debba essere necessariamente gestito per
il tramite di atti amministrativi funzionalizzati[2].
Per quanto riguarda
il riparto di competenze Stato/Regioni, questa
sistemazione implicava uno spazio abbastanza
ampio per la potestà legislativa regionale,
dato che - vigente il testo originario dell'art.
117 Cost. - sembrava pacifico che il settore
rientrasse nella competenza concorrente in
tema di "ordinamento degli uffici e degli enti
amministrativi dipendenti dalla Regione"[3].
Il d.lgs. 29/1993 ha
invece operato per la prima volta una cesura
tra l'organizzazione amministrativa - che restava
assoggettata al consueto regime pubblicistico - e
la gestione dei rapporti di impiego - la cui
disciplina veniva invece privatizzata e contrattualizzata.
L'equilibrio tra norme
pubblicistiche e norme privatistiche che s'era
così venuto a creare veniva però ritenuto generalmente
insoddisfacente: talché la c.d. seconda privatizzazione
(tramite le previsioni del d. lgs. 80/1998,
ora riprese nel D.Lgs. 165/2001), mentre ha
confermato il regime privatistico del lavoro
alle dipendenze dell'amministrazione, per quanto
riguarda l'organizzazione ha distinto tra macrorganizzazione
e microrganizzazione[4].
Solo la macrorganizzazione - a
cui in sostanza corrisponde a tutto ciò che
rientra nella nozione di alta organizzazione - resta
assoggettata ad una disciplina pubblicistica:
mentre la microrganizzazione - ossia gli aspetti
organizzativi di minor rilievo - viene privatizzata
al pari della gestione dei rapporti di lavoro - questa
nuova assimilazione è espressa in particolare
tramite la nota formula che ora si rinviene
nel comma 2 dell'art. 5 del D.Lgs. 165: ".le
determinazioni per l'organizzazione degli uffici
e le misure inerenti alla gestione dei rapporti
di lavoro sono assunte dagli organi preposti
alla gestione con la capacità e i poteri del
privato datore di lavoro.
Com'era prevedibile,
la riforma dello scorso decennio ha fatto sorgere
il problema di come il nuovo regime dell'impiego
pubblico - e della microrganizzazione amministrativa - si
concili con le norme e i principi di cui all'art.
97 Cost.
E nonostante che sinora
la Corte costituzionale si sia pronunciata
(con riferimento al D.Lgs. 29/1993) nel senso
della compatibilità della nuova disciplina
con i precetti costituzionali, in sostanza
affermando che la configurazione in senso pubblicistico
o privatistico dell'impiego alle dipendenze
dell'amministrazione rientra nella discrezionalità del
legislatore ordinario[5],
a tutt'oggi gli esatti termini della questione
restano perplessi, e privi di un'adeguata sistemazione:
basti solo pensare all'intenso dibattito che
si è aperto in seno alla dottrina pubblicistica
su come il regime in discorso si rapporti con
il principio di funzionalità[6].
Ma la riforma non ha
modificato solo il rapporto del settore che
qui interessa con l'art. 97 Cost.: essa infatti
ha inciso in modo altrettanto profondo anche
sul riparto delle competenze statali e regionali.
La regolamentazione
dei rapporti di impiego tramite contratti collettivi
ha infatti provocato la marginalizzazione dei
poteri normativi regionali.
Ed è pur vero che, recependo
le indicazioni della nota sentenza 353/1993
della Corte costituzionale, sin dalla prima
metà dello scorso decennio si sono apportati
alla riforma correttivi intesi a compensare
in qualche misura la compressione dei poteri
normativi mediante il riconoscimento alle Regioni
di più rilevanti poteri di partecipazione alla
contrattazione collettiva
Ma è altrettanto vero
che (anche a prescindere dalla complessiva
equità di siffatta compensazione), essendo
rimasta inalterata la rigida subordinazione
della contrattazione decentrata ai contratti
collettivi nazionali, il sistema che ne è venuto "lascia
comunque scarsissimo spazio alla differenziazione
delle discipline"[7]: il che, a ben vedere, si risolve nella negazione di una gestione
autenticamente autonomistica del personale
regionale.
Inoltre la privatizzazione
del rapporto di lavoro, tramite "il trasferimento
di esso nell'ambito del sistema normativo vigente
per i rapporti di lavoro privati", poteva atteggiarsi
anche come un impedimento delle Regioni non
solo a fuoriuscire dal sistema disegnato dal
legislatore statale, ma anche ad apportarvi
qualsiasi correttivo di un qualche rilievo,
in forza del limite del diritto privato che,
com'è noto, vigente il testo originario della
Costituzione era stato elaborato dalla Consulta
sin dagli albori delle prime esperienze regionali[8].
E' dunque evidente che
in conseguenza della riforma dello scorso decennio
il settore dell'impiego pubblico è cambiato
in modo talmente radicale da mutare completamente
la sua complessiva posizione rispetto alle
norme costituzionali che ne costituiscono riferimento,
e, quindi, il modo stesso di applicare queste
norme nei suoi confronti.
3. Quanto alla vera riforma
della Costituzione, ex L. Cost.
3/2001, va detto innanzitutto che, riguardando
il Titolo V della Parte II della Carta costituzionale,
non deve stupire che essa non venga a incidere - almeno
direttamente - sul problema di come la disciplina
del rapporto di impiego si rapporti all'art.
97 Cost.
Ma proprio perché modifica
le norme della Costituzione dedicate alle autonomie
locali, sarebbe legittimo attendersi che questa
riforma venga invece a incidere, e sensibilmente,
sul riparto delle competenze nel settore: e,
data la ratio federalista - o, meglio,
regionalista in senso forte[9] - che
la connota, che essa vada nel senso del rafforzamento
dei poteri regionali.
Anzi, dato che il nuovo
testo dell'art. 117 prende espressamente in
considerazione le tematiche lavoristiche solo
nel comma 3, ove devolve alla competenza legislativa
concorrente regionale la materia "tutela e
sicurezza del lavoro", inizialmente si era
pensato che ogni aspetto del diritto del lavoro
fosse destinato a confluire in tale ambito.
E che ciò avrebbe comportato
un notevole incremento del ruolo regionale
riguardo anche al lavoro privato, oltre che
a quello pubblico: il che aveva suscitato nella
dottrina lavoristica timori di fenomeni di "dumping sociale"[10], e di "pericolose balcanizzazioni del mercato del lavoro"[11].
Per quanto riguarda
specificamente l'impiego pubblico, da più parti
si era poi avanzata l'ipotesi che la disciplina
del personale regionale rientri integralmente
nelle competenze regionali residuali, di cui
al comma 4, unitamente a quella dell'organizzazione
degli uffici - e anche qui non mancano autori
che paventano gli inconvenienti di una sorta
di deriva dei vari ordinamenti regionali verso
sistemi di gestione dell'impiego ben diversi
da quello odierno, e diversificati tra loro,
che in alcuni ordinamenti potrebbe culminare
anche in una ripubblicizzazione del settore[12].
Buona parte della dottrina,
seppure con accenti diversi, aveva però segnalato
che anche nel nuovo testo dell'art. 117 non
mancano clausole che possono conservare un
ruolo eminente ai poteri normativi statali,
e, quindi, in certa misura, l'uniformità della
disciplina del lavoro - non esclusa quella
del lavoro pubblico -, e la continuità dell'ordinamento
lavoristico con il passato.
Com'è noto, trattasi
della clausola che riserva alle competenze
legislative statali esclusive la "determinazione
dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti
i diritti civili e sociali che devono essere
garantiti su tutto il territorio nazionale",
e, soprattutto, di quella che riserva a tali
competenze anche la materia dello "ordinamento
civile"[13].
4. Per canto
suo, la giurisprudenza costituzionale ad oggi
non ha ancora avuto modo di esporre compiutamente
il proprio avviso sull'allocazione delle competenze
legislative nel settore che qui interessa.
Nondimeno, su alcuni
aspetti si stanno delineando tendenze abbastanza
significative.
Nelle argomentazioni
impiegate dalla Corte nella sent. 274/2003[14] si legge infatti che in base
al nuovo testo dell'art. 117 Cost. "devono
escludersi.limiti derivanti da leggi statali
già qualificabili come norme fondamentali
di riforma economico-sociale", e che lo stato
giuridico del personale regionale è riconducile
alla potestà legislativa residuale di
cui al comma 4 del nuovo testo dell'art. 117[15].
Ma già nella
sent. 359/2003[16] si sostiene che anche nel rapporto di lavoro pubblico almeno
una parte degli aspetti che attengono al rapporto
tra datore di lavoro e lavoratore afferiscono
alla materia dell'ordinamento civile.
In questa pronunzia
viene infatti dichiarata l'incostituzionalità della
legge della Regione Lazio in tema di mobbing (i.
e. un oggetto che è comune al lavoro
privato e a quello pubblico) sia perché invasiva
della competenza esclusiva statale in tema
di "ordinamento civile", sia perché in
contrasto "con la competenza legislativa esclusiva
dello Stato in materia di ordinamento e organizzazione
amministrativa dello Stato e degli enti pubblici
nazionali [art. 117, secondo comma, lett. g),
Cost.], qualora il datore di lavoro sia una
pubblica amministrazione o un ente pubblico
nazionale".
In sostanza, già in
base a queste due pronunce del 2003 risulta
confermato che la partita dell'allocazione
delle competenze nel settore si gioca tra i
poteri esclusivi statali, in particolare quelli
in tema di "ordinamento civile", da un lato,
e, dall'altro lato, i poteri residuali regionali.
Una conferma ulteriore
viene pure da due sentenze dell'anno seguente,
la 2/2004[17] e
la 380/2004[18].
La prima, notoriamente,
ha mandato indenne lo Statuto della Regione
Calabria dalle censure di incostituzionalità della
Presidenza del Consiglio dei Ministri anche "nella
parte in cui attribuisce alla potestà statutaria,
legislative e regolamentare della Regione la
disciplina del regime contrattuale dei dirigenti".
La Corte, preso atto
che nel corso del giudizio la difesa regionale
aveva riconosciuto "che sicuramente la disciplina
sostanziale del rapporto di lavoro può essere
attratta alla competenza legislativa dello
Stato nell'ambito della materia <ordinamento
civile>", ha rilevato che "la intervenuta
privatizzazione e contrattualizzazione del
rapporto di lavoro dei dirigenti pubblici vincola
anche le Regioni (da ultimo, sentt. nn. 314
e 274/2003)", ma che, nondimeno, esse "sono
dotate, ai sensi del comma 4 dell'art. 117
Cost., di poteri legislativi propri in tema
di organizzazione amministrativa e ordinamento
del personale", talché possono determinare
autonomamente "le procedure e le modalità della
contrattazione collettiva" - soggiungendo pure
che una competenza siffatta è già implicita
nell'art. 27 del D.Lgs. 165/2001, ove demanda
alle Regioni il potere di adeguare i propri
ordinamenti ai principi fissati nel medesimo
decreto.
La seconda, invece,
afferma che la disciplina dell'accesso del
pubblico impiego è estranea alla materia dello "ordinamento
civile", perché "per i suoi contenuti marcatamente
pubblicistici e la sua intima correlazione
con l'attuazione dei principi sanciti dagli
artt. 51 e 97 Cost., è invero sottratta all'incidenza
della privatizzazione del lavoro presso le
pubbliche amministrazioni, che si riferisce
alla disciplina del rapporto già instaurato".
Ciò posto, rileva che
quanto riguarda l'accesso all'impiego regionale "spetta
alla competenza residuale delle Regioni, ovviamente
nel rispetto dei limiti costituzionali" - in
modo coerente alle affermazioni contenute nella
sent. 374/2003, che riguardava anch'essa norme
inerenti l'accesso all'impiego, destinate dunque
a rientrare senz'altro nella competenza residuale
regionale.
5. Sulla
scorta della (sinora limitata) casistica della
Consulta, si possono dunque avanzare ipotesi
su quella che sarà la collocazione nell'uno
o nell'altro polo (nei poteri legislativi statali
esclusivi in tema di "ordinamento civile" o
in quelli residuali regionali in tema di organizzazione
degli uffici) di alcuni segmenti della disciplina
dell'impiego pubblico quando gli indirizzi
della Corte si saranno consolidati: pare infatti
probabile che alla competenza statale afferisca
la disciplina degli obblighi reciproci del
datore di lavoro e del lavoratore (che nel
settore pubblico, in conseguenza della privatizzazione,
si atteggiano in modo per molti versi analogo
a come si configurano nel settore privato[19]),
e che invece rientri in quella residuale regionale
la disciplina dell'accesso all'impiego, e quella
delle procedure della contrattazione.
Di altri segmenti l'allocazione
resta però più incerta, e, soprattutto, resta
incerto quello che è senz'altro il principale
snodo problematico dell'attuazione della riforma
del 2001 in subiecta materia, ovverosia
se la privatizzazione e la contrattualizzazione
realizzate nello scorso decennio continuino
a vincolare il legislatore regionale.
Nella citata sent. 2/2004
la Corte ha sì sostenuto la permanenza di tale
vincolo - e ciò in definitiva era implicito
anche nella sent. 380/2004.
Ma lo ha fatto sulla
base di considerazioni del tutto insoddisfacenti,
ossia richiamando le argomentazioni su cui
si basava la sent. 314/2003: quest'ultima pronunzia,
applicando a una Regione a Statuto speciale
il sistema costituzionale anteriore al nuovo
Titolo V, vigente all'epoca della proposizione
dei ricorsi introduttivi del giudizio, si era
infatti basata sull'assunto che la disciplina ex D.Lgs.
165/2001 costituisce norma fondamentale di
riforma economico-sociale della Repubblica.
Ossia su un iter argomentativo
che evidentemente non è più percorribile nell'ordinamento
costituzionale vigente (come esattamente si
rileva anche nella citata sent. 274/2003):
come pure non sarebbe più sostenibile che il
D.Lgs. 165 vincola le Regioni ordinarie siccome
fonte di principi fondamentali - a meno di
non ritenere che la gestione del personale
pubblico rientri nella materia concorrente
della "tutela e sicurezza del lavoro": ma si è visto
che la Corte (che sinora ha avuto occasione
di fare chiarezza sul significato di tale clausola)
pare escluderlo, ove riconduce i poteri regionali
in tema di personale alle competenze residuali,
e quelli statali alla competenza di cui alla
lett. f) del comma 2 dell'art.117[20].
Se, dunque, la Corte
vorrà insistere nell'affermazione della vincolatività della
riforma per le Regioni, è probabile che lo
faccia - re melius perpensa - con argomenti
diversi, e, in sostanza, seguendo i percorsi
indicati dalla dottrina di cui s'è appena detto[21].
Se infatti è vero quanto
affermato nella recente sent. 282/2004, ossia
che nel nuovo testo della Costituzione la materia
dello "ordinamento civile" corrisponde al vecchio
limite del diritto privato - "un limite alla
potestà legislativa regionale rimasto fondamentalmente
invariato nel passaggio dal vecchio al nuovo
testo dell'art. 117: vale a dire il limite,
individuato dalla costante giurisprudenza di
questa Corte (e oggi espresso nella riserva
alla potestà esclusiva dello Stato della materia <ordinamento
civile>, ai sensi del nuovo art. 117, secondo
comma, lett. l, della Costituzione), consistente
nel divieto di alterare le regole fondamentali
che disciplinano i rapporti privati (cfr.,
da ultimo, sentenze n. 82 del 1998, n. 352
del 2001)" -, è probabile che la Corte pervenga
ad affermare che pure nel nuovo ordinamento
costituzionale la devoluzione allo Stato di
tale materia preclude alle Regioni di ridiscutere
la riforma degli anni novanta nello stesso
modo in cui nel precedente ordinamento si poteva
considerare impedito dal limite del diritto
privato[22].
6. Se questa prospettiva
si realizzasse, nel settore che qui interessa
la riforma costituzionale del 2001 non avrebbe
però segnato nessun avanzamento per le autonomie
regionali, e gli assetti delle competenze statali
e regionali resterebbero sostanzialmente simili
a quelli disegnati dalla riforma degli anni
novanta.
Peraltro, il quadro
non sarebbe destinato a mutare neppure se venisse
approvata la nuova riforma costituzionale che
attualmente è all'esame delle Camere: nonostante
il carattere ultrafederalista che viene sbandierato
dagli uni e paventato dagli altri, per il settore
del diritto del lavoro nel suo complesso essa
segnerebbe anzi un non indifferente arretramento
per la posizione regionale, dato che la materia
della "sicurezza del lavoro" passerebbe dalla
competenza concorrente regionale alla competenza
esclusiva statale[23].
Se questi scenari si
verificheranno, in futuro potrà dunque dirsi
che nel settore del lavoro pubblico la riforma
costituzionale in assoluto di maggior rilievo è stata
quella operata dal legislatore ordinario negli
anni novanta, anziché quella operata dal legislatore
costituzionale nel decennio seguente.
Certo, non manca di
suscitare un certo disagio che l'attuazione
di una riforma costituzionale rischi di essere
così rigidamente incanalata sulle rotaie tracciate
dal legislatore ordinario, in un modo almeno
di primo acchito stridente con la gerarchia
delle fonti del diritto, e forse poco consono
agli intenti perseguiti dal legislatore costituzionale - anche
se le riforme non adeguatamente meditate (quale è la
riforma costituzionale del 2001[24], e quale allo stato è senz'altro
pure quella progettata nell'odierna legislatura)
sono per lo più destinate a pagare lo scotto
di un'attuazione scarsamente coerente agli
obiettivi che si erano prefissi i loro ideatori.
Va però detto che tale
prospettiva non è l'unica possibile, dato che
la Corte (forse più correttamente) ben potrebbe
negare (in tutto o in parte) l'afferenza delle
norme della riforma degli anni novanta allo "ordinamento
civile", ad esempio riprendendo concettuologie
analoghe a quella dell'attività amministrativa
di diritto privato[25], oppure (in modo più plausibile) facendo leva sugli innegabili
permanenti caratteri di specialità della - pur
privatizzata - disciplina dell'impiego pubblico - in
sostanza, si tratterebbe di cogliere le suggestioni
di quella parte della dottrina amministrativistica
che segnala che l'impiego di strumenti privatistici
da parte dell'amministrazione non vale a intaccare
la natura sostanzialmente pubblicistica dell'azione
che si svolge in tal modo[26].
7. Nondimeno, allo stato
un indirizzo che faccia leva sulla clausola
in tema di "ordinamento civile" per salvaguardare
i poteri normativi statali materia pare avere
buone probabilità di affermazione.
Opinando diversamente,
la Corte si troverebbe infatti a dover smentire
sia quanto affermato (seppur sbrigativamente,
e in modo maldestro) nella sent. 2/2004 ( e
si sa che ben difficilmente la Corte smentisce
i propri precedenti), sia i postulati di quello
che pare ormai essere l'orientamento univoco
della Cassazione, nel senso della "piena assimilazione
della area del rapporto di lavoro pubblico
a quella del lavoro privato"[27]: e, quindi, in definitiva, dovrebbe derogare
al criterio storico-normativo di individuazione
delle materie[28] - mentre la giurisprudenza costituzionale sulla riforma del
2001 pare per lo più orientata a garantire
per quanto possibile la continuità con il passato[29].
V'è però da dire che,
se anche così fosse, per quanto riguarda la
disciplina del lavoro pubblico l'equivalenza
tra il nuovo "ordinamento civile" e il vecchio
limite del diritto privato risulterebbe forse
meno penalizzante per l'autonomia regionale
di quanto non possa sembrare di primo acchito.
Infatti la giurisprudenza
cui fa riferimento la stessa sent. 282/2004,
e, in particolare, la sent. 352/2001[30], ha ridisegnato il limite del diritto privato
configurandolo non più come una tradizionale
materia oggettuale, bensì come - per usare
l'espressione impiegata dalla Corte nella sent.
352 - un "limite che attraversa le competenze
legislative regionali", ossia - per usare invece
l'espressione ormai invalsa in dottrina per
indicare alcuni degli ambiti affidati alla
legislazione esclusiva statale nel testo vigente
dell'art. 117 Cost. - come una materia trasversale[31], la cui attribuzione in capo
allo Stato è fondata sull'esigenza di garantire
il principio di uguaglianza: e che quindi le
Regioni ben possono adeguare alle specificità locali,
ove ciò "risponda al criterio di ragionevolezza"[32].
E questa possibilità di
adeguamento delle norme privatistiche da parte
del legislatore regionale pare non a caso riecheggiare
anche nella sent. 282, ove si afferma che le
limitazioni derivanti dalla clausola dello "ordinamento
civile" impediscono alle Regioni non l'emanazione
di norme privatistiche, ma, piuttosto, "di
alterare" (non le norme puntuali, ma) "le regole
fondamentali che disciplinano i rapporti
privati"[33].
Per cui in quest'ottica
anche la disciplina dell'impiego potrebbe essere
oggetto di (ragionevoli) adeguamenti alle specificità regionali.
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Note
[1] In
generale, v. almeno M. S. GIANNINI, Impiego pubblico (teoria
e storia), voce in Enc. dir., XX, Milano, 1970,
293 e ss.
[2] Aderisce
a questa impostazione ad esempio L. RAINALDI, Impiego
pubblico, voce in Dig. disc. pubbl., VII, Torino,
1993, 144 e ss.
[3] Cfr.,
tra gli altri, A. BARDUSCO, Vicende costituzionali del
pubblico impiego regionale, in Quad. reg., 1986,
395 e ss.
[4] In
proposito, v., per tutti, M. D'ANTONA, Lavoro pubblico
e diritto del lavoro: la seconda privatizzazione del pubblico
impiego nelle <leggi Bassanini>, in Lav. pub.
amm., 1998, 35 e ss., e L. ZOPPOLI, Dieci anni di
riforma del pubblico impiego (1993-2003), ivi, 2003,
751 e ss.
[5] Come
ricorda ad esempio L. FIORILLO, Commento agli artt. 4
e 5 del d.lgs. 165/2001, in G. AMOROSO, V. DI CERBO,
L. FIORILLO, A. MARESCA, Il diritto del lavoro. Il lavoro
pubblico, Milano, 2004, 80.
[6] In
questo contesto non sarebbe possibile riassumere questo dibattito
neanche per sommi capi: in proposito si preferisce dunque
rinviare ad A. PIOGGIA, Giudice e funzione amministrativa.
Giudice ordinario e potere privato dell'amministrazione datore
di lavoro, Milano, 2004, passim, anche per puntuali
richiami dottrinali. Un'interessante proposta ricostruttiva,
per cui dall'art. 97 non potrebbe evincersi una preferenza
per la configurazione in termini pubblicistici dello stesso
potere organizzativo dell'amministrazione, è stata esposta
di recente da M. SGROI, Organizzazione privatistica dei
pubblici uffici e principi costituzionali, dattiloscritto.
[7] S.
BATTINI, Autonomia regionale e autonomia negoziale nella
disciplina del rapporto di lavoro dei dipendenti pubblici, in Le
Regioni, 1996, 685. Un'analisi puntuale della legislazione
regionale successiva al d. lgs. 29/1993 viene svolta da G.
NATULLO, I rapporti di lavoro nella legislazione regionale
dopo la riforma del pubblico impiego, che può leggersi
nel sito www.unicz.it./lavoro.
[8] Così ancora
S. BATTINI, Autonomia, cit., 691.
[9] In
proposito, v., per tutti, E. ROTELLI, Regionalismo,
in Amministrare, 2004, 335 e ss.
[10] Così M.
G. GAROFALO, Federalismo, devolution e politiche
dell'occupazione, in Lav. e dir., 2001, 461 e
ss.
[11] Così M.
RUSCIANO, Il diritto del lavoro italiano nel federalismo, in Lav.
e dir., 2001, 491 e ss.
[12] Timori
in questo senso vengono esposti ad esempio da L. ZOPPOLI, La
riforma del Titolo V della Costituzione e la regolazione
del lavoro nelle pubbliche amministrazioni: come ricomporre
i pezzi di un difficile puzzle?, in Lav. pub.
amm., 2002, suppl. fasc. 1, spec. 159 - a cui si deve
una articolata esposizione delle possibili sistemazioni dell'impiego
pubblico nell'ordinamento costituzionale riformato -, e da
G. L. GARDINI, Note a margine del lavoro pubblico dopo
l'entrata in vigore del nuovo Titolo V, Parte II, della Costituzione.
La progressione verticale tra esigenze di garanzia e di efficienza, ivi, 2002,
spec. 546 e ss.
[13] V.,
in tal senso - con intonazioni decisamente diverse -, tra
gli altri: G. D'AURIA, Il lavoro pubblico dopo il nuovo
Titolo V (Parte seconda) della costituzione, in Lav.
pub. amm., 2001, 753 e ss.; S. CASSESE, Intervento in Il
nuovo Titolo V della Costituzione Stato/Regioni e diritto
del lavoro, ivi., 2002, 677 e ss.; M. LUCIANI, Regioni
e diritto del lavoro: note preliminari, in Arg. dir.
lav., 2002, 57 e ss.; F. CARINCI, Riforma costituzionale
e diritto del lavoro, ivi, 2003, 17 e ss.; M. PALLINI, La
modifica del Titolo V della Costituzione: quale federalismo
per il diritto del lavoro?, in Riv. giur. lav., 2002,
21 e ss.; A. GARILLI, Diritto del lavoro e nuovo assetto
dello Stato, in Dir. lav., 2003, 289 e ss.
[14] In Lav.
pub. amm., 2003, 588 e ss., con nota di R. SALOMONE, Il
lavoro pubblico regionale e il nuovo art.117 Cost. all'esame
della Corte costituzionale.
[15] Così R.
SALOMONE, Il lavoro pubblico regionale, cit., 604.
[16] In Riv.
giur. lav.,19 e ss., con nota di V. ANGIOLINI, Ordinamento
civile e competenza regionale, e in Riv. it. dir.
lav., 2004, II^, 239 e ss., con nota di N. GHIRARDI, La
Corte costituzionale interviene sulla competenza legislativa
regionale in materia di lavoro.
[17] In Giur.
cost., 2004, 9 e ss., per i profili che qui rilevano
commentata da F. GHERA, Il lavoro alle dipendenze delle
Regioni e il nuovo art.117 Cost.
[18] Negli
ultimi tempi l'impiego pubblico è stato preso in considerazione
anche in altre sentenze della Consulta, ma non pare che esse
assumano diretto rilievo ai nostri fini. Ad esempio, la 4/2004 - che
può leggersi nel sito amministrazioneincammino.it,
con nota di D. BOLOGNINO, La collocazione del <lavoro
pubblico> nel nuovo Titolo V, Parte seconda, Cost.: tra
Stato e Regioni - ha dichiarato infondate le censure
di costituzionalità rivolte alle norme della Finanziaria
per il 2002 che introducono vincoli alle previsioni dei bilanci
regionali in tema di personale ritenendole espressione della
competenza concorrente in tema di "armonizzazione dei bilanci
pubblici e coordinamento della finanza pubblica e del sistema
tributario": ossia tramite una clausola che - pur essendo
destinata ad essere ampiamente utilizzata in questo periodo
- sperabilmente non dovrebbe essere un dato strutturale della
gestione del personale pubblico. La 388/2004 ha invece ritenuto
infondate le norme della l. 3/2003 che subordinano lo svolgimento
dei concorsi anche per l'assunzione di personale regionale
all'utilizzo del personale in mobilità in base all'assunto
che esse "lungi dal costituire ingerenza nella competenza
legislativa residuale delle Regioni ovvero norma di dettaglio
in materia di <tutela del lavoro>, promuovono, nel
settore del pubblico impiego, condizioni che rendono effettivo
il diritto al lavoro di cui all'art. 4 Cost. e rimuove ostacoli
all'esercizio di tale diritto in qualunque parte del territorio
nazionale": ossia con argomenti talmente sbrigativi da sembrare - almeno
a chi scrive - scarsamente comprensibili.
[19] V.,
per tutti, V. ANGIOLINI, Ordinamento civile, cit.,
26.
[20] Come
segnala puntualmente F. GHERA, Il lavoro, cit., 50.
[21] Per
cui si rinvia agli autori citati nella nt. 13.
[22] Così,
puntualmente, M. CALCAGNILE, L'ordinamento del lavoro
alle dipendenze delle Regioni e i principi dell'ordinamento
amministrativo, nel sito federalismi.it..
[23] Altre
analoghe contraddizioni del nuovo progetto di riforma della
Costituzione rispetto agli intenti che con esso vengono asseritamente
perseguiti vengono segnalate ad es. da G. C. DE MARTIN, Il
federalismo proclamato ma non praticato, in F. BASSANINI
(a cura di), Costituzione: una riforma sbagliata,
Firenze, 2004, 528 e ss.
[24] Sul
fatto che la Riforma del Titolo V per molti aspetti sia stata
scarsamente meditata, e anche formalmente redatta con una
certa approssimazione, è praticamente concorde tutta la dottrina
pubblicistica: v., comunque, per tutti, B. CARAVITA, La
Costituzione dopo la riforma del Titolo V, Torino, 2002,
spec. 147 e ss.
[25] Il
riferimento è ovviamente al pensiero di A. AMORTH, in Osservazioni
sui limiti all'attività amministrativa di diritto privato,
in Arch. dir. pub., 1938, 455 e ss.
[26] Per
quanto qui interessa, basti solo pensare alla disciplina <privatizzata> della
microrganizzazione degli uffici, a cui nell'ottica amministrativistica
consueta non è facile attribuire una sostanza autenticamente
privatistica - in proposito v. però la già segnalata ricostruzione
di M. SGROI, Organizzazione, cit.
[27] M.
MONTINI, La resistibile ascesa del diritto privato e la
(incognita) natura degli atti di conferimento degli incarichi
dirigenziali, in Foro amm.-CDS, 2004, 2057.
[28] Così M.
CALCAGNILE, L'ordinamento, cit. Anche se non può dimenticarsi
che M. DOGLIANI, Interpretazioni della Costituzione,
Milano, 1982, 75 ss. ricorda che occorre diffidare dall'impiego
delle disposizioni di fonti primaria nell'interpretare la
Costituzione.
[29] Va
però detto che di recente la Corte costituzionale per così dire
non ha mancato di sorprendere, discostandosi da sistemazioni
giurisprudenziali e/o dottrinali talmente consolidate da
sembrare inscalfibili: in particolare nella ormai ben nota
sent. 204/2004 - che può leggersi nel Forum on line di Quad.
cost., con note di M. A. SANDULLI, Un passo avanti
e uno indietro: il giudice amministrativo è giudice pieno,
ma non può giudicare dei diritti, e di L. COEN, Corte
cost. 204/2004: una prima lettura in tema di servizi pubblici,
e su cui v. anche V. CERULLI IRELLI, Giurisdizione esclusiva
e azione risarcitoria nella sentenza della Corte costituzionale
n.204 del 5 luglio 2004, nel sito federalismi.it e
F. LORENZONI, Commento a prima lettura della sentenza
della Corte costituzionale n.204 del 5 luglio 2004, ivi - la
Consulta pare aver contraddetto non solo le più recenti ricostruzioni
dottrinali sulla giurisdizione amministrativa, ma anche quelle
stesse sui connotati essenziali dell'attività amministrativa,
ove annette un rilievo determinante e discriminante alla
autoritatività dei poteri dell'amministrazione - mentre si
sa che la sistematica amministrativa odierna è propensa ad
annettere un rilievo siffatto piuttosto alla funzionalità.
[30] In Le
Regioni, 2002, 579 e ss., con nota di E. LAMARQUE, Aspettando
il nuovo art. 117 della Costituzione: l'ultima pronuncia
della Corte costituzionale sul limite del diritto privato
della legislazione regionale.
[31] In
relazione a cui v. almeno A. D'ATENA, Materie legislative
e tipologia delle competenze, in Quad. Cost., 2003,
21.
[32] In
proposito v. le osservazioni di V. ROPPO, Diritto privato
regionale?, in Pol. dir., 2002, 553 e ss., e,
per quanto riguarda specificamente il diritto del lavoro,
di F. GALGANO, Ordinamento civile e diritto del lavoro,
in A. DI STASI (a cura di), Diritto del lavoro e federalismo,
Milano, 2004, 7 e ss., e di A. DI STASI, Il diritto del
lavoro nelle Regioni a Statuto ordinario, ivi, spec.
90 e ss.
[33] In
relazione alla disciplina dell'impiego, cfr., in questo senso,
G. PASTORI, Conclusioni, in A. ZOPPOLI (a cura di), La
dirigenza pubblica rivisitata. Politiche, regole, modelli, Napoli,
2004, 196, e M. CALCAGNILE, L'ordinamento, cit. Cfr.
anche D. BOLOGNINO, La collocazione, cit., che segnala
che nel nuovo quadro costituzionale per le Regioni potrebbero
aprirsi nuovi spazi di autonomia in ordine alla partecipazione
alla contrattazione collettiva, ulteriori alla partecipazione
ai comitati di settore previsti dal d. lgs. 165/2001, ad
esempio tramite l'istituzione di agenzie negoziali regionali, etc.
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