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Corte d’Appello di Milano; sentenza 12.04.2007, n. 327

Concorso e procedure concorsuali - Bando di concorso - Natura di offerta al pubblico - Conseguenze

Il bando di selezione costituisce una offerta al pubblico. Deve pertanto ritenersi illegittima la posticipazione dell'inquadramento rispetto alla data di decorrenza fissata nel bando di selezione*.

[Omissis] - MOTIVI DELLA DECISIONE - Il ricorso non può trovare accoglimento.
Il principale motivo di appello del Ministero poggia sull'assunto della possibilità di modifica della normativa del bando di concorso da parte di successivi accordi sindacali perché la peculiarità del rapporto di lavoro pubblico privatizzato comporterebbe appunto nella necessità del rispetto di principi generali (ricavabili dall'art. 97 Cost.) di buon andamento e imparzialità della pubblica amministrazione, principi che non consentono l'applicazione delle medesime regole valide per l'impiego privato, non ultima la necessità di subordinare le scelte dell'amministrazione anche ad esigenze di contenimento di costi. Secondo l'appellante infatti nel caso di specie verrebbe a determinarsi un notevole dispendio di risorse finanziarie giacché i vincitori del concorso andrebbero a percepire un aumento retributivo retroattivo - sin dal 2001 - del tutto scollegato con l'effettiva immissione nelle funzioni relative al nuovo inquadramento, immissione avvenuta solo nel febbraio 2004, con la emanazione dei singoli decreti ministeriali della direzione generale del Ministero.
È questo l'orientamento espresso anche dalla recente sentenza della Corte d'Appello di Campobasso (n. 98/2006) prodotta dal Ministero.
Il problema della compatibilità della disciplina civilistica al rapporto di pubblico impiego privatizzato e dei limiti da seguire è certamente problema complesso, ma certamente risolvibile sia in termini sistematici, applicando correttamente quanto disposto dall'art. 2 commi 2 e 3 del T.U. n. 165/200l in tema di fonti, sia secondo un'interpretazione che rispetti la ratio della legge di privatizzazione che è stata quella di razionalizzare lo svolgimento dei rapporti di pubblico impiego assimilandoli al rapporto di lavoro privato, laddove ciò non contrasti, secondo i principi di cui all'art. 97 Cost., con l'interesse pubblico.
L'orientamento della Suprema Corte citato da tutte le sentenze di merito del Tribunale di Milano in tema di immodificabilità delle clausole del bando di concorso da parte della contrattazione collettiva successiva (da ultima la sentenza n. 16501/2004) si riferisce, in realtà, ad una fattispecie di bando di concorso pubblico indetto da un ente pubblico economico divenuto poi ente privato (Poste Italiane spa) e dunque da un datore di lavoro ormai dei tutto assoggettato alla disciplina del codice civile ed alla normativa in tema di lavoro subordinato nell'impresa, senza i limiti di cui al T.U. n. 165/2001.
In tale caso non può infatti sorgere dubbio alcuno sulla applicabilità della norma di cui all'art. 1336 c.c. e dunque sulla vincolatività dell'offerta nei confronti del vincitore, posizionatosi nella graduatoria finale, il quale risulta essere ormai titolare di una posizione giuridica perfetta che non può essere modificata da una disposizione collettiva generale successiva, ai sensi dell'art. 2077 c.c. Ad avviso della Corte tale principio deve ritenersi applicabile anche al pubblico impiego privatizzato in particolare una fattispecie quale quella in esame, in cui si controverte non di concorso per l'assunzione ma in realtà solo di impegni assunti dalla pubblica amministrazione relativamente a particolari obbligazioni nell'ambito di un rapporto di lavoro già in atto e quindi di obbligo di adempimento della prestazione appunto secondo principi di correttezza e di buona fede.
A tali obbligazioni è tenuto anche il datore pubblico "privatizzato".
Ma a ben vedere anche volendo ritenere che la pubblica amministrazione per la sua peculiare posizione di datore di lavoro pubblico non fosse tenuta a rispettare l'impegno assunto nel bando, ad avviso della Corte l'accordo collettivo del 2003, che secondo l'appellante avrebbe modificato l'integrativo del 2002 nella parte in cui precisa, in linea con quanto ha stabilito l'art. 13 del bando, che "la decorrenza giuridica ed economica per il personale riqualificato è da considerarsi la data di pubblicazione del bando" (art. 19 punto 5), non contiene la modifica citata.
Ed invero i contraenti collettivi si sono cosi espressi: "i provvedimenti di inquadramento del personale a seguito dei passaggi all'interno delle aree B e C sono definiti con l'approvazione di tutte le graduatorie e la sottoscrizione di tutti i contratti individuali di lavoro da stipularsi entro il 31.01.2004" (art. 4).
La clausola collettiva ha in realtà disciplinato soltanto la data ultima - 31.01.2004, in cui, approvate le graduatorie finali, doveva farsi luogo, una volta emanati i provvedimenti di inquadramento, alla sottoscrizione dei relativi contratti di lavoro, ma nulla dispone circa la decorrenza economica e giuridica del nuovo inquadramento.
La clausola non sembra in contrasto con quella contenuta nel contratto integrativo del 2000, proprio in quanto si demanda soltanto alla conclusione di tutte le graduatorie l'emanazione del provvedimento di inquadramento che, in mancanza di ulteriore precisazione, doveva attenersi alla decorrenza prevista dal bando e dal contratto integrativo dei 2000, sul punto non modificato.
Quanto poi alle argomentazioni della Corte di Campobasso, riprese nell'atto di appello, circa l'obbligo del risparmio delle risorse finanziarie, obbligo che discenderebbe dall'art. 97 Cost. e che sarebbe violato dalla decorrenza retroattiva, soprattutto economica, va condiviso quanto osservato dal Tribunale di Milano nella sentenza n. 2405/2006, Est. Cincotti, secondo cui si è in presenza di un mero incremento stipendiale per una progressione orizzontale nell'ambito di una medesima area che trova la sua giustificazione non "in prestazioni lavorative di maggiore caratura professionale", ma nel "fatto stesso di aver partecipato con esito vittorioso al concorso, con un conseguente arricchimento del bagaglio conoscitivo ed una conseguente riqualificazione professionale": dispone infatti l'art. 7 del bando che i candidati utilmente collocati nelle graduatorie provvisorie "saranno ammessi ai corsi di riqualificazione nella posizione economica B3" e l'art. 9 precisa ancora i termini dei corsi e dei moduli di presenza e di autoformazione. Proprio questo impegno già profuso ancor prima della approvazione della graduatoria finale e della sottoscrizione del contratto che giustifica la decorrenza pregressa della nuovo profilo professionale. La sentenza va pertanto confermata.

[Omissis]

* Sul punto si rinvia al contributo "Natura vincolante per la P.A. dei bandi di selezione e indisponibilità dei diritti dei lavoratori già perfezionatisi" di N. Zampieri in questa rivista a pag. 7.
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