Consiglio di Stato; sezione VI; sentenza 23.07.2008, n. 3636; Pres. Varrone; Est. Barra Caracciolo; Ministero dell’Interno (avv. Stigliano) c. E. (avv. Amoroso)

Dipendente pubblico non privatizzato - Assistente di Polizia di Stato - Congedo ordinario - Compenso sostitutivo per ferie non godute - Giorni di collocamento in aspettativa per infermità - Vanno computati

Ai fini del calcolo del periodo di congedo ordinario e del compenso sostitutivo per ferie non godute devono essere computati i giorni in cui l’assistente della Polizia di Stato non ha prestato servizio in quanto posto in aspettativa per infermità, trattandosi di fatto a lui non imputabile*

[Omissis] - Motivi della decisione - L’appello è infondato e va respinto, in base ad una consolidata e prevalente giurisprudenza della sezione IV di questo Consiglio di Stato, che questa sezione ha confermato e richiamato espressamente con recentissima decisione (sez. VI, 21.04.2008, n. 1765; in ordine al richiamato orientamento pregresso cfr., ex multis, dec. n. 6533/2003 e dec. n. 1230/2001, rispetto alle quali rimangono isolate la dec. n. 8245 e la dec. n. 8246 del 2004, peraltro relative a due identiche fattispecie).
L’art. 14, D.P.R. n. 395/1995, incorporante l’accordo sindacale 20.07.1995 (riguardante il personale delle Forze di polizia ad ordinamento civile: Polizia di Stato, Corpo di Polizia penitenziaria e Corpo forestale dello Stato) ed il provvedimento di concertazione 20.07.1995, riguardante le Forze di polizia ad ordinamento militare (Arma dei Carabinieri e Corpo della Guardia di Finanza), che ha introdotto la monetizzazione delle ferie maturate e non godute, nel ribadire, al comma 7, l’irrinunciabilità riguardo al suddetto congedo, al successivo comma 14 ha previsto che si possa ammettere il pagamento del congedo ordinario non fruito nella sola ipotesi che, all’atto della cessazione dal servizio, detto congedo non sia stato fruito per documentate esigenze di servizio.
Ulteriori deroghe sono state successivamente introdotte dall’art. 18, D.P.R. n. 254/1999, (recepimento dell’accordo sindacale per le Forze di polizia), che ha previsto la possibilità della monetizzazione del congedo ordinario e non fruito in caso di decesso, cessazione dal servizio per infermità o dispensa disposta dopo il collocamento in aspettativa per infermità.
Secondo tale ultima normativa viene compensato, monetizzandolo, quel congedo maturato non fruito, anche in mancanza del presupposto delle documentate esigenze di servizio, in quanto imprevedibili eventi ne abbiano impedito la fruizione.
Rispetto a tale situazione ed in riferimento al più vasto ambito del rapporto di pubblico impiego, la giurisprudenza è per lo più giunta al riconoscimento del diritto alla computabilità, ai fini del calcolo del periodo di congedo ordinario, dei giorni in cui il dipendente non abbia prestato servizio, in quanto collocato in aspettativa per infermità, vale a dire per fatto a lui non imputabile (cfr., tra le altre, Cons. St., sez. VI, dec. 26.05.1999, n. 670).
Meno ampio è il panorama giurisprudenziale per l’ipotesi del riconoscimento del compenso sostitutivo delle ferie non godute e ritenute maturate nel periodo di aspettativa per infermità.
La tesi favorevole sviluppa l’opzione ermeneutica che ha portato a considerare maturate le ferie anche nel periodo d’infermità per malattia, cioè in assenza di attività di servizio, giungendo ad affermare che, quando il mancato godimento delle ferie non sia imputabile all’interessato, ciò non preclude l’insorgenza del diritto alla percezione dell’emolumento sostitutivo (cfr., ex plurimis, Cons. St., sez. VI, dec. n. 2520/2001).
Nella specie, il collegio ritiene che il compenso per le ferie non godute non debba essere necessariamente connesso esclusivamente a documentate esigenze di servizio, per le quali la prestazione lavorativa sia stata effettuata su richiesta dell’amministrazione, che così abbia impedito il godimento delle ferie maturate, con la conseguenza che, se ragionevolmente si volesse ritenere il diritto al congedo ordinario (indisponibile, irrinunciabile ed indegradabile da parte del datore di lavoro, anche se pubblico) maturabile pure nel periodo di aspettativa per infermità (nella specie, incontestatamente contratta per causa di servizio), da ciò conseguirebbe automaticamente il diritto al compenso sostitutivo, ove tali ferie non venissero fruite.
E ciò implica che nel caso di aspettativa per infermità, diritto al congedo ordinario e compenso sostitutivo costituiscono due facce inscindibili di una stessa situazione giuridica, per cui al primo in ogni caso si dovrà sostituire il secondo (arg. pure ex art. 36, Cost., ed art. 14, D.P.R. n. 395/1995).
L’uno è, in effetti, un diritto incondizionatamente protetto dalla norma costituzionale, salvo che non ne sia imputabile al dipendente il mancato godimento (art. 36, Cost.); l’altro spetta nei limiti in cui è normativamente riconosciuto, traducendosi in un onere ulteriore per l’amministrazione (v. cit. art. 18, D.P.R. n. 254/1999).
In definitiva, se la non imputabilità all’interessato del mancato svolgimento dell’attività di servizio, è alla base del computo dei giorni di congedo ordinario, la non riconducibilità a causa imputabile al datore di lavoro del mancato godimento delle ferie maturate non impedirà di percepirne il compenso sostitutivo, trattandosi oltretutto di ipotesi nella sostanza assimilabile a quella delle “documentate esigenze di servizio”, per cui la sentenza impugnata, apparendo correttamente agganciata ai parametri normativi sopra richiamati ed alle loro implicazioni interpretative, deve pertanto essere confermata.
L’appello va, dunque, respinto, con contestuale salvezza dell’impugnata sentenza.
[Omissis]

 

* In tal senso si veda anche Cons. St., sez. VI, 26.05.1999, n. 670 in Foro amm., 1999, 1027 e Cons. St., sez. VI, 07.05.2001, n. 2520 in Foro amm., 2001, 1224.