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La trasposizione del ricorso straordinario nelle controversie sul rapporto di lavoro privatizzato con le pubbliche amministrazioni
Emanuele Comi

Sommario: 1. I fatti di causa - 2. Il ricorso straordinario al Presidente della Repubblica sugli atti incidenti sui rapporti contrattuali di lavoro - 3. Concorrenza del rimedio giustiziale e dell’azione giurisdizionale nelle materie a giurisdizione esclusiva - 4. La giurisprudenza in materia di trasposizione in sede giurisdizionale innanzi ad un giudice incompetente - 5. La soluzione offerta dal T.A.R. Piemonte e la giurisprudenza successiva

1. Un funzionario comunale, legato all’amministrazione da un rapporto di lavoro retto dal D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165[1], veniva licenziato senza preavviso. Ritenendo illegittimo il licenziamento e non volendo adire (solamente) la giurisdizione ordinaria[2], il dipendente attivava la tutela amministrativa prevista dal D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199 per il tramite della proposizione del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica[3].
L’amministrazione, nei confronti della quale era stato proposto il rimedio giustiziale in argomento, richiedeva, ai sensi dell’art. 10, comma 1, D.P.R. n. 1199/1971, che il ricorso fosse deciso in sede giurisdizionale[4]. Il ricorrente in via amministrativa, intendendo insistere nel ricorso, depositava, secondo quanto prescrive lo stesso art. 10, comma 1, D.P.R. n. 1199/1971, “nella segreteria del giudice amministrativo competente” il ricorso, dandone rituale avviso mediante notifica all’organo che aveva emanato l’atto impugnato.

2. Nella costante oscillazione tra componente pubblicistica e privatistica degli elementi caratterizzanti il rapporto di impiego presso le pubbliche amministrazioni[5], il legislatore degli anni ’90 del secolo scorso impresse una forte impronta privatistica a questo rapporto[6] facendo parlare, a questo proposito, della c.d. “privatizzazione del pubblico impiego”[7]. La riforma è stata condotta intervenendo principalmente in tre direzioni: innanzitutto, sono stati affidati al modello contrattuale privatistico la qualificazione giuridica degli atti di costituzione, la gestione e, infine, l’estinzione del rapporto di lavoro[8]; in secondo luogo, si è operata una contrattualizzazione delle fonti che disciplinano il rapporto di lavoro[9]; in ultimo, si è prevista la giurisdizione esclusiva del giudice ordinario “in funzione di giudice del lavoro” sulle controversie relative ai rapporti di lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni[10].
Già da tempo, sia in dottrina che in giurisprudenza, si ammetteva la percorribilità del ricorso straordinario anche nelle materie che rientrano nella giurisdizione del giudice ordinario, laddove il pregiudizio fosse stato comunque cagionato con un atto amministrativo, valorizzando il tenore letterale dell’art. 8 D.P.R. n. 1199/1971, il quale si riferisce semplicemente agli “atti amministrativi[11].
Tuttavia, in linea generale, autorevole dottrina evidenzia che gli atti di diritto privato dell’amministrazione sarebbero tradizionalmente esclusi dall’ambito di operatività del ricorso straordinario, poiché tendenzialmente non riconducibili ad una potestà amministrativa[12]. Proprio nel rapporto di lavoro presso le pubbliche amministrazioni, così come disegnato dal testo unico approvato con D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, vengono in rilievo poteri differenti, tipicamente organizzativi e datoriali, riconducibili alla disciplina del diritto del lavoro[13].
A partire dal 1999, tuttavia, il Consiglio di Stato consolidò la propria posizione nell’ammettere la percorribilità del rimedio giustiziale anche per impugnare gli atti dell’amministrazione incidenti sui rapporti contrattuali di lavoro[14]. L’inammissibilità, tradizionalmente poggiata su due argomenti distinti ovvero l’impossibilità di adire la sede straordinaria se non mediante l’impugnativa di un atto e, in secondo luogo, la necessità che tale atto fosse qualificabile come amministrativo in senso oggettivo e soggettivo, venne definitivamente superata. Si ritenne, infatti, che “lespressione ‘atto amministrativo’ può essere considerata di carattere ‘neutro’ e […] si presta a ricomprendere […] anche atti soggettivamente provenienti dalla P.A. ed evidentemente finalizzati allattuazione degli obiettivi indirizzati dal legislatore, ma da essa adottati in regime privatistico, come gli atti organizzativi e, nellambito degli atti concernenti la gestione del rapporto di lavoro dei dipendenti, quelli che costituiscono espressione di funzioni aventi rilievo pubblicistico”[15]. Il Consiglio di Stato, quindi, concluse che “la natura solo soggettivamente amministrativa di un atto non ne preclude[va] limpugnazione mediante il ricorso straordinario”[16].

3. Riconosciuto il principio secondo il quale “il ricorso straordinario è un rimedio amministrativo di carattere generale, il che ne comporta lesperibilità in tutti i casi in cui ciò non sia escluso dalla legge o in cui il rimedio sia incompatibile con il sistema”[17], detto rimedio per l’annullamento dell’atto e l’azione civile per l’accertamento del diritto divengono soluzioni concorrenti e non alternative. L’alternatività sarebbe stata garantita dalla possibilità di disapplicazione da parte del giudice ordinario della decisione del ricorso e dall’improcedibilità del ricorso straordinario laddove si sia formato il giudicato in sede civile[18].
Il parallelismo, storicamente affermatosi, tra strumento giurisdizionale amministrativo e ricorso straordinario al Presidente della Repubblica viene, quindi, parzialmente meno[19].

4. L’istituto della trasposizione in sede giurisdizionale ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 1199/1971 in materie devolute alla giurisdizione esclusiva del giudice ordinario pone, tuttavia, alcune problematiche.
Innanzitutto, il deposito dell’atto di costituzione in giudizio “nella segreteria del giudice amministrativo competente” deve essere effettuato per evitare che il ricorso straordinario diventi improcedibile[20].
In secondo luogo, inoltre, il giudice amministrativo non potrebbe che riconoscere il proprio difetto di giurisdizione, stante la giurisdizione esclusiva sulle controverse relative ai rapporti di lavoro stabilita dall’art. 63 D.lgs. n. 165/2001[21].
Questa discrasia potrebbe sollevare perplessità in ordine alla ragionevolezza di un sistema di tutela concorrente (tra ricorso straordinario e giudizio civile) costruito dall’interpretazione offerta dal Consiglio di Stato con l’Adunanza Generale n. 9/1999[22]. In particolare, l’ammissibilità di un ricorso straordinario al Capo dello Stato che, per quanto detto sopra, non sia trasponibile su richiesta dei controinteressati in sede giurisdizionale potrebbe prestarsi a censure di costituzionalità[23].
La soluzione che la giurisprudenza ha adottato per risolvere il problema è stata nel senso di valorizzare l’art. 10, comma 2, D.P.R. n. 1199/1971 ritenendo che l’inammissibilità in sede giurisdizionale del ricorso non sia da limitare solamente ai casi in cui, ad esempio, l’opposizione fosse stata proposta tardivamente o da un soggetto non legittimato[24], ma anche ai casi in cui vi sia carenza di giurisdizione[25].

5. La questione è stata esaminata dal T.A.R. Piemonte[26] che, con sentenza in forma semplificata che si ripete[27], ha riconosciuto l’inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ordinando la remissione degli atti di causa al Ministero competente per l’istruzione dell’affare in sede di tutela straordinaria.
Il tribunale adito ha innanzitutto riconosciuto il difetto di giurisdizione nel procedimento de quo, in relazione al fatto che l’oggetto della controversia, come detto, era riguardante un rapporto di lavoro alle dipendenze di pubbliche amministrazione retto dal D.lgs. n. 165/2001.
Il collegio decidente, tuttavia, ha ritenuto che il “deposito dell’atto di costituzione” effettuato dal ricorrente non aveva altra finalità che evitare, una volta domandata dall’amministrazione la trasposizione in sede giurisdizionale, la decadenza dalla potestà di domandare la definizione del ricorso (sia in sede giustiziale che giurisdizionale). Il tribunale adito ha altresì rilevato, respingendo l’eccezione dell’amministrazione, che l’acclarato difetto di giurisdizione non preclude la remissione della controversia alla sede straordinaria[28] in quanto quest’ultima e la garanzia giurisdizionale ordinaria non sono alternative, ma concorrenziali[29]. In tale ottica, quindi, “entrambe le tutele […] una volta attivate non possono essere vanificate, ma devono necessariamente esplicarsi compiutamente con la conseguenza che il meccanismo della trasposizione processuale della tutela straordinaria a quella giurisdizionale amministrativa non può risolversi in un mero espediente processuale senza rinvio”[30].
La Corte, in conseguenza della declaratoria di inammissibilità del ricorso per difetto di giurisdizione, ha disposto, ai sensi dell’art. 10, comma 2, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199, la “rimessione degli atti al Ministero competente per listruzione dellaffare” in sede di tutela straordinaria.
La posizione del tribunale amministrativo piemontese appare condivisibile e seguita dalla recente giurisprudenza anche nei casi in cui si faccia questione, ad esempio, di incarichi dirigenziali presso le Aziende U.S.L.[31], il cui conferimento, non avendo natura di procedura concorsuale, è sindacabile innanzi al giudice ordinario[32].
In ultimo, a parere di chi scrive, occorre evidenziare che l’esercizio della facoltà prevista dall’art. 10, comma 1, D.P.R. n. 1199/1971, ovvero la richiesta che il ricorso sia deciso in sede giurisdizionale, appare risolversi in un’inutile attività processuale[33], dato che il tribunale amministrativo non potrà che dichiarare il proprio difetto di giurisdizione, rimettendo, come detto sopra, gli atti alla sede giustiziale. Quindi, colui che abbia presentato un ricorso straordinario per non precludersi la tutela amministrativa dovrà, suo malgrado, trasporre il ricorso innanzi al tribunale amministrativo e si troverà, inevitabilmente soccombente[34]. In questo caso, il comportamento dell’amministrazione è volto unicamente a gravare il ricorrente dell’onere di instaurare un procedimento giurisdizionale all’esito del quale il ricorso sarà rimesso alla sede straordinaria. Appare allora auspicabile che il giudice amministrativo, facendo uso dei poteri riconosciutigli dall’art. 92 c.p.c. nella statuizione sulle spese, indipendentemente dalla soccombenza, valuti se questa condotta possa considerarsi come abuso della facoltà di cui all’art. 10, comma 1, D.P.R. n. 1199/1971[35] ovvero, comunque, sia non conforme ai doveri propri delle parti nel processo, cioè quella “lealtà e probità” sanciti dall’art. 88, comma 1, c.p.c.[36].

 

Note

[1] Il D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165, rubricato “Norme generali sullordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche”, ha sostituito il D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29.
[2] La cui giurisdizione esclusiva sulle controverse relative ai rapporti di lavoro è stabilita dall’art. 63 D.lgs. n. 165/2001.
[3] In merito all’istituto del ricorso straordinario al Presidente della Repubblica, si veda G. Ferrari, I ricorsi amministrativi in S. Cassese (a cura), Trattato di diritto amministrativo – parte speciale, Milano, Giuffrè, 2003, tomo V, 4147 e ss.
[4] La possibilità per l’ente pubblico che ha emanato l’atto di esercitare la facoltà prevista dall’art. 10 D.P.R. n. 1199/1971 è stata riconosciuta dalla Corte Costituzionale con la sentenza 19.07.1982, n. 148 (in Foro it., 1983, I, 288) con una pronuncia di accoglimento c.d. additiva.
[5] Secondo parte della dottrina, tali mutamenti del diritto positivo sono rispecchiati anche dalla diversa terminologia che si è di volta in volta adottata per descrivere il regime giuridico che regola lo status del personale al servizio delle pubbliche amministrazioni: il parlare di “impiego pubblico” o di “rapporto di lavoro nelle pubbliche amministrazioni”, infatti, sottintenderebbe la preminenza, rispettivamente, della disciplina di diritto pubblico oppure di profili di diritto privato nel rapporto (sostiene questo S. Battini, voce Rapporto di lavoro con le pubbliche amministrazioni, in S. Cassese (a cura di), Dizionario di diritto pubblico, Milano, Giuffrè, 2006, vol. V, 4815).
[6] Come viene evidenziato da S. Battini (op. cit., pag. 4815) nessuna categoria di personale amministrativo è regolata da una disciplina interamente di diritto privato, poiché vi sono notevoli e cospicue deviazioni e deroghe dal modello valido inter privatos.
[7] Ne parla, ad esempio, E.A. Apicella, voce Lavoro nelle pubbliche amministrazioni in Enc. del Diritto, Milano, Giuffrè, 2002, vol. VI agg., 602.
[8] Previsione contenuta nell’art. 35 D.lgs. n. 165/2001.
[9] Di cui all’art. 2, comma 3, D.lgs. n. 165/2001.
[10] Come più sopra specificato in nota 2, ex art. 63 D.lgs. n. 165/2001.
[11] Per la dottrina, si veda ex multis, A. Travi, voce Ricorso straordinario al Capo dello Stato in Digesto IV – disc. pubblicistiche, Torino, Utet, 1997, vol. XIII, 423. Per la giurisprudenza, a partire da Cons. St., ad. gen., 29.04.1971, n. 45 e Cons. St., sez. II, 16.03.1983, n. 1039 in Cons. Stato, 1985, I, 473.
[12] F.G. Scoca (a cura di), Giustizia amministrativa, Torino, Giappichelli, 2006, 511. Nel caso del rapporto di lavoro si tratterebbe di poteri datoriali di diritto privato.
[13] E.A. Apicella, voce Lavoro nelle pubbliche amministrazioni in Enc. del Diritto, Milano, Giuffrè, 2002, vol. VI agg., 608 e ss. e E.A. Apicella, Le determinazioni della pubblica amministrazione – datore di lavoro ed il sindacato giurisdizionale in Foro amm. CdS., 2004, 7-8, 2069 e ss.
[14] Cons. St., ad. gen., 10.06.1999, n. 9 in Foro amm., 1999, 2160 e ss. Il parere, nell’opinione di chi scrive, si va ad inserire in una tendenza che ha ampliato la possibilità di utilizzare lo strumento del ricorso al Presidente della Repubblica, come nel caso del risarcimento del danno (Cons. Giust. Amm., sez. riun., 19.02.2008, n. 409 in Urb. e app., 2008, 11, 1313).
[15]Cons. St., ad. gen., 10.06.1999, n. 9 in Foro amm., 1999, 2164.
[16] Cons. St., ad. gen., 10.06.1999, n. 9 in Foro amm., 1999, 2164. Sulla funzione deflattiva del contenzioso del ricorso straordinario in materia di impiego pubblico si veda A. Pozzi, Lavoratori pubblici e giurisdizione esclusiva tra principi costituzionali e effettività di tutela in Lav. nelle p.a., 2007, 3-4, 595 e ss.
[17] Cons. St., ad. gen., 10.06.1999, n. 9 in Foro amm., 1999, 2160 e ss.
[18] Cons. St., ad. gen., 29.05.1997, n. 72 in Foro it., 1999, III, 315 e ss.
[19] Cons. St., sez. I, 28.11.2001, n. 1048 in Cons. Stato, 2002, I, 1446 e ss.
[20] In tal senso A. Travi, voce Ricorso straordinario … op. cit., 428 e Cons. St., sez. I, 16.03.1979, n. 1245 in Cons. Stato, 1982, I, 1050.
[21] Ex multis, Corte Cass., sez. un., 10.12.2001, n. 15602 in Giur. it., 2002, 2166 e Cons. St., sez. V, 18.09.2002, n. 4746 in Foro amm. CdS., 2002, 2069.
[22] Cons. St., ad. gen., 10.06.1999, n. 9 in Foro amm., 1999, 2160 e ss.
[23] La Corte Costituzionale, con ordinanza 21.11.2007, n. 406 (in Giur. cost., 2007, 6), ha dichiarato la manifesta inammissibilità dell’ordinanza di rimessione effettuata dal T.A.R. Puglia, Bari per insufficiente motivazione sulla rilevanza della questione. Il giudice a quo evidenziava come l’interpretazione dell’art. 8 D.P.R. n. 1199/1971, congiunta con l’inammissibilità del ricorso trasposto ai sensi dell’art. 10 D.P.R. n. 1199/1971, potesse condurre ad una violazione degli artt. 3, 25 e 97 Cost. poiché riconosciuta l’incompetenza del tribunale amministrativo, un rinvio alla sede straordinaria avrebbe comportato una definitiva sottrazione della controversia alla cognizione del giudice amministrativo. A parere di chi scrive, tuttavia, un profilo di incostituzionalità per violazione degli artt. 24 e 113 Cost. è invece ravvisabile nell’impossibilità, per i controinteressati o per l’amministrazione che ha emanato l’atto, di ottenere comunque una trasposizione del ricorso straordinario presso un organo giurisdizionale, essendo impossibile richiedere di effettuare il deposito presso il giudice ordinario competente a conoscere della questione (stante il tenore dell’art. 10, comma 1, D.P.R. n. 1199/1971) e, del pari, risolvendosi l’instaurazione del contenzioso presso il tribunale amministrativo in una declinatoria di giurisdizione (a mente dell’art. 63 D.lgs. n. 165/2001).
[24] Così A. Travi, voce Ricorso straordinario … op. cit., 428.
[25] Ad esempio, T.A.R. Lazio, Roma, sez. II quater, 11.10.2007, n. 9941 in Foro amm. TAR, 2007, 10, 3084 e T.A.R. Sicilia, Catania, sez. IV, 16.04.2007, n. 623 in Foro amm. TAR, 2007, 4, 1483.
[26] T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 22.09.2008, n. 1992 in Rip, 2008, 4, 101 con nota di N.M. Gabigliani.
[27] Ricorrendone i presupposti di cui all’art. 26 L. 6 dicembre 1971, n. 1034.

[28] Ai sensi dell’art. 10, comma 2, D.P.R. 24 novembre 1971, n. 1199.
[29] Riprendendo sul punto la tesi espressa da Cons. St., ad. gen., 10.06.1999, n. 9 in Foro amm., 1999, 2160 e ss.
[30] T.A.R. Piemonte, Torino, sez. II, 22.09.2008, n. 1992 in Rip, 2008, 4, 101 con nota di N.M. Gabigliani.
[31] Da ultima, T.A.R. Sardegna, Cagliari, sez. I, 02.12.2008, n. 2147 in www.giustamm.it.
[32] Corte Cass., sez. un., 16.04.2007, n. 8950 in Foro it., 2007, I, 3104.
[33] In tal senso anche D.F.G. Trebastoni, Tutela dei pubblici dipendenti e lacune normative in www.giustizia-amministrativa.it, par. 4.
[34] Autorevole dottrina definisce la soccombenza come la “situazione obbiettiva emergente dalla difformità tra la domanda e la pronuncia” (C. Mandrioli, Diritto processuale civile, Giappichelli, Torino, 2007, vol. I, 357 in nota 11) e la giurisprudenza ha ritenuto che la soccombenza possa anche essere determinata solamente da ragioni di ordine processuale (Corte Cass., sez. lav., 28.03.1981, n. 1802 in Giust. civ. mass., 1981, 3).

[35] Il problema di considerare l’esercizio di un diritto come comportamento illecito è tematica ampiamente dibattuta in dottrina e giurisprudenza. Si veda, ad esempio, C. Salvi, voce Abuso del diritto – I) diritto civile in Enciclopedia Giuridica Treccani, vol. I, 1 ss. e, per lo specifico tema dell’abuso del diritto all’interno del processo C. Mandrioli, Diritto processuale civile … op. cit., 364 ss.
[36] Sul tema dell’abuso del processo nel processo amministrativo e, in particolare, per l’applicazione dell’art. 96 c.p.c., si veda, anche per i riferimenti dottrinali e giurisprudenziali, C.E. Gallo, Labuso del processo nel giudizio amministrativo in Dir. e proc. amm., 2008, 4, 1005. L’art. 96 c.p.c., comunque, nel caso in questione non potrebbe trovare applicazione poiché presupposto per la condanna è che colui che abbia “agito o resistito in giudizio con mala fede o colpa grave” sia il soccombente.

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