Il trasferimento degli A.T.A. colpisce ancora
Autore: Federico Boezio

La vicenda riguardante il trasferimento del personale A.T.A. dagli Enti locali allo Stato (in Rip, 2005, 2, 11) sembrava essersi conclusa con una schiacciante vittoria per i lavoratori: con indirizzo unanime(1) la Corte di Cassazione aveva stabilito, da un lato, che ai sensi dell’art. 8, comma 2, legge n. 124/1999, il trasferimento nei ruoli dello Stato comportava il diritto al riconoscimento integrale dell’anzianità maturata presso l’ente di provenienza, dall’altro, che le disposizioni contenute nell’accordo 20.07.2000, poi recepite con il D.M. 574/2001, fossero inidonee ad innovare l’ordinamento e a derogare alla disposizione di legge citata.
Ma i lavoratori non avevano “fatto i conti” con i “conti” dello Stato.
Il 28 febbraio 2005, dopo le prime tre sentenze favorevoli ai lavoratori, il Corriere della Sera così titolava: “La Cassazione: giuste le richieste dei bidelli provenienti dalle altre amministrazioni. Anzianità: sentenza sul nuovo personale, si rischia una spesa record”. L’articolo, nel breve trafiletto riservato alla vicenda, precisava: “Il Ministero dell’Istruzione dovrà ricostruire la carriera dei circa 80 mila bidelli che nel 2000 sono passati dagli enti locali allo stato, con una spesa valutata intorno a 700 milioni di euro, mettendo in conto anche gli arretrati. Una somma considerevole che rischia di creare un buco nei bilanci di viale Trastevere, destinati per oltre il 95 per cento agli stipendi, con possibili contraccolpi sulle iniziative in atto”.
Numeri e importi rilevanti, cui sono da aggiungere le spese legali liquidate dai giudici di merito nelle innumerevoli controversie nate su tutto il territorio nazionale. Una manna per gli avvocati, una di quelle sempre più rare cause “seriali” che fanno gola a tutti i giuslavoristi che si occupano di pubblico impiego.
Era dunque necessaria una soluzione, magari con effetti “retroattivi”.
Ed eccola allora la “pezza” che può coprire un buco da quasi 1500 miliardi delle vecchie lire in un sol colpo: una legge di interpretazione autentica, poco più di 10 righe calate in un singolo comma di un singolo infinito articolo composto da 612 commi.
Il comma 218 (!) dell’art. 1 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 (legge finanziaria 2006 pubblicata nella G.U. del 29.12.2005) ha stabilito che: “Il comma 2 dell’articolo 8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) statale è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base del trattamento economico complessivo in godimento all’atto del trasferimento, con l’attribuzione della posizione stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità nonché da eventuali indennità, ove spettanti, previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del comparto degli enti locali, vigenti alla data dell’inquadramento. L’eventuale differenza tra l’importo della posizione stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale. È fatta salva l’esecuzione dei giudicati formatisi alla data di entrata in vigore della presente legge”.
In seguito all’introduzione della norma i giudici di merito avanti ai quali erano ancora pendenti i giudizi si sono comportati in tre modi differenti.
Una prima parte, forse la più numerosa, ha continuato a decidere le cause in modo favorevole ai lavoratori(2).
In particolare questi giudici hanno ritenuto che la disposizione fosse “innovativa” rispetto alla precedente e non potesse quindi applicarsi ai giudizi in corso, non essendo sufficiente che una legge si autoqualifichi e/o sia formulata come “interpretativa” perché debba considerarsi tale. È necessario, ad avviso della Corte d’Appello di Roma, verificare, caso per caso, “se la qualificazione e la formulazione rispondano effettivamente ai caratteri propri di una legge interpretativa”. Nel caso di specie, ancora secondo i giudici romani, “mentre la norma del 1999 conteneva una disposizione assolutamente chiara e direttamente finalizzata alla protezione dello stato giuridico acquisito dal lavoratore e del conseguente trattamento economico, la disposizione del 2006 è … del tutto innovativa rispetto a quella precedente esistente, in quanto, oltre ad essere formulata in modo completamente differente, introduce un principio che muta le finalità della tutela e che, avendo come scopo prioritario l’intento di contenere la spesa pubblica, manifesta principi completamente differenti da quelli precedentemente affermati”.
Un secondo orientamento, invece, ha ritenuto rilevanti e non manifestamente infondate alcune delle numerose eccezioni di illegittimità costituzionale proposte. In particolare i giudici hanno sollevato la questione di legittimità costituzionale del comma 218, dell’art. 1 della legge n. 266/2005 con riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 104, 113 e 42 della Costituzione(3).
Un terzo orientamento, ritenendo applicabile la norma di interpretazione autentica, ha invece rigettato i ricorsi proposti dai lavoratori.
I giochi sono ancora aperti dunque e, come in ogni saga che si rispetti, non ci resta che attendere il terzo (e si spera conclusivo) capitolo di questa estenuante vicenda.

1. Corte Cass., sez. lav., sentenze nn. 3224 e 3225 del 17.02.2005; n. 3356 del 18.02.2005; n. 722 del 04.03.2005; n. 7747 del 15.03.2005; nn. 18652 e 18657 del 23.09.2005 e n. 18829 del 27.09.2005.
2. Si vedano in questo senso: Corte App. Roma, n. 1019/2006, Trib. Busto Arsizio, n. 36/2006, Corte App. Brescia n. 334/2006, Trib. Trani n. 1268/2006.
3. Per quanto qui pervenuto, si vedano in questo senso: Trib. Venezia, dott. Bortolaso, Corte App. L’Aquila, ord. n. 872/2003, Trib. Milano, dott. Di Leo, ordinanza in data 15.05.2006.

 


AREA ABBONATI

LOGIN

Accedi alla banca dati di
diritto del lavoro nella PA 

Questo servizio è riservato agli abbonati che abbiano sottoscritto anche la quota destinata alla "banca dati"

Nome
Utente:
Password:
 

 

 

Gedit edizioni Home Page