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Il trasferimento degli A.T.A. colpisce ancora
Autore: Federico Boezio |
La vicenda riguardante il trasferimento
del personale A.T.A. dagli Enti locali allo Stato (in Rip,
2005, 2, 11) sembrava essersi conclusa con una schiacciante
vittoria per i lavoratori: con indirizzo unanime(1) la Corte
di Cassazione aveva stabilito, da un lato, che ai sensi dellart.
8, comma 2, legge n. 124/1999, il trasferimento nei ruoli
dello Stato comportava il diritto al riconoscimento integrale
dellanzianità maturata presso lente di
provenienza, dallaltro, che le disposizioni contenute
nellaccordo 20.07.2000, poi recepite con il D.M. 574/2001,
fossero inidonee ad innovare lordinamento e a derogare
alla disposizione di legge citata.
Ma i lavoratori non avevano fatto i conti con
i conti dello Stato.
Il 28 febbraio 2005, dopo le prime tre sentenze favorevoli
ai lavoratori, il Corriere della Sera così titolava:
La Cassazione: giuste le richieste dei bidelli provenienti
dalle altre amministrazioni. Anzianità: sentenza sul
nuovo personale, si rischia una spesa record. Larticolo,
nel breve trafiletto riservato alla vicenda, precisava: Il
Ministero dellIstruzione dovrà ricostruire la
carriera dei circa 80 mila bidelli che nel 2000 sono passati
dagli enti locali allo stato, con una spesa valutata intorno
a 700 milioni di euro, mettendo in conto anche gli arretrati.
Una somma considerevole che rischia di creare un buco nei
bilanci di viale Trastevere, destinati per oltre il 95 per
cento agli stipendi, con possibili contraccolpi sulle iniziative
in atto.
Numeri e importi rilevanti, cui sono da aggiungere le spese
legali liquidate dai giudici di merito nelle innumerevoli
controversie nate su tutto il territorio nazionale. Una manna
per gli avvocati, una di quelle sempre più rare cause
seriali che fanno gola a tutti i giuslavoristi
che si occupano di pubblico impiego.
Era dunque necessaria una soluzione, magari con effetti retroattivi.
Ed eccola allora la pezza che può coprire
un buco da quasi 1500 miliardi delle vecchie lire in un sol
colpo: una legge di interpretazione autentica, poco più
di 10 righe calate in un singolo comma di un singolo infinito
articolo composto da 612 commi.
Il comma 218 (!) dellart. 1 della legge 23 dicembre
2005, n. 266 (legge finanziaria 2006 pubblicata nella G.U.
del 29.12.2005) ha stabilito che: Il comma 2 dellarticolo
8 della legge 3 maggio 1999, n. 124, si interpreta nel senso
che il personale degli enti locali trasferito nei ruoli del
personale amministrativo, tecnico ed ausiliario (A.T.A.) statale
è inquadrato, nelle qualifiche funzionali e nei profili
professionali dei corrispondenti ruoli statali, sulla base
del trattamento economico complessivo in godimento allatto
del trasferimento, con lattribuzione della posizione
stipendiale di importo pari o immediatamente inferiore al
trattamento annuo in godimento al 31 dicembre 1999 costituito
dallo stipendio, dalla retribuzione individuale di anzianità
nonché da eventuali indennità, ove spettanti,
previste dai contratti collettivi nazionali di lavoro del
comparto degli enti locali, vigenti alla data dellinquadramento.
Leventuale differenza tra limporto della posizione
stipendiale di inquadramento e il trattamento annuo in godimento
al 31 dicembre 1999, come sopra indicato, viene corrisposta
ad personam e considerata utile, previa temporizzazione, ai
fini del conseguimento della successiva posizione stipendiale.
È fatta salva lesecuzione dei giudicati formatisi
alla data di entrata in vigore della presente legge.
In seguito allintroduzione della norma i giudici di
merito avanti ai quali erano ancora pendenti i giudizi si
sono comportati in tre modi differenti.
Una prima parte, forse la più numerosa, ha continuato
a decidere le cause in modo favorevole ai lavoratori(2).
In particolare questi giudici hanno ritenuto che la disposizione
fosse innovativa rispetto alla precedente e non
potesse quindi applicarsi ai giudizi in corso, non essendo
sufficiente che una legge si autoqualifichi e/o sia formulata
come interpretativa perché debba considerarsi
tale. È necessario, ad avviso della Corte dAppello
di Roma, verificare, caso per caso, se la qualificazione
e la formulazione rispondano effettivamente ai caratteri propri
di una legge interpretativa. Nel caso di specie, ancora
secondo i giudici romani, mentre la norma del 1999 conteneva
una disposizione assolutamente chiara e direttamente finalizzata
alla protezione dello stato giuridico acquisito dal lavoratore
e del conseguente trattamento economico, la disposizione del
2006 è
del tutto innovativa rispetto a quella
precedente esistente, in quanto, oltre ad essere formulata
in modo completamente differente, introduce un principio che
muta le finalità della tutela e che, avendo come scopo
prioritario lintento di contenere la spesa pubblica,
manifesta principi completamente differenti da quelli precedentemente
affermati.
Un secondo orientamento, invece, ha ritenuto rilevanti e non
manifestamente infondate alcune delle numerose eccezioni di
illegittimità costituzionale proposte. In particolare
i giudici hanno sollevato la questione di legittimità
costituzionale del comma 218, dellart. 1 della legge
n. 266/2005 con riferimento agli artt. 3, 24, 101, 102, 104,
113 e 42 della Costituzione(3).
Un terzo orientamento, ritenendo applicabile la norma di interpretazione
autentica, ha invece rigettato i ricorsi proposti dai lavoratori.
I giochi sono ancora aperti dunque e, come in ogni saga che
si rispetti, non ci resta che attendere il terzo (e si spera
conclusivo) capitolo di questa estenuante vicenda.
1. Corte Cass., sez. lav., sentenze nn. 3224
e 3225 del 17.02.2005; n. 3356 del 18.02.2005; n. 722 del
04.03.2005; n. 7747 del 15.03.2005; nn. 18652 e 18657 del
23.09.2005 e n. 18829 del 27.09.2005.
2. Si vedano in questo senso: Corte App. Roma, n. 1019/2006,
Trib. Busto Arsizio, n. 36/2006, Corte App. Brescia n. 334/2006,
Trib. Trani n. 1268/2006.
3. Per quanto qui pervenuto, si vedano in questo senso: Trib.
Venezia, dott. Bortolaso, Corte App. LAquila, ord. n.
872/2003, Trib. Milano, dott. Di Leo, ordinanza in data 15.05.2006.
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