Valeria Sergi
Il punto sul licenziamento disciplinare
postumo nel pubblico impiego
In materia di procedimenti disciplinari nei confronti
dei dipendenti pubblici, la questione relativa alla permanenza, in capo alla
P.A., del potere disciplinare nei confronti del dipendente cessato dal servizio
muta notevolmente in seguito all’intervenuta “privatizzazione” del
rapporto di impiego pubblico.
Vigente il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, una norma ad hoc (art. 118) consentiva
alla p.a. la prosecuzione del procedimento disciplinare “ai soli effetti
dell’eventuale trattamento di quiescenza e previdenza”, anche nei
casi di “dimissioni volontarie” o “collocamento a riposo” del
dipendente.
In seguito, l’art. 74 D.lgs. n. 29/1993 ha abrogato, a far data dalla
stipulazione dei contratti collettivi per il quadriennio 1994 – 1997, “tutte
le disposizioni in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici impiegati
incompatibili con le disposizioni del presente decreto”. In particolare,
ai sensi del quarto comma, “non si applicano gli artt. da 100 a 123 del
D.P.R. 10.01.1957, n. 3 e le disposizioni ad esso collegate”, art. 118
compreso, dunque.
Pur in vigenza di disposizioni (ora espressamente abrogate) che consentivano
all’amministrazione la prosecuzione del procedimento disciplinare anche
in caso di cessazione del rapporto, l’orientamento prevalente della giurisprudenza
ammetteva tale facoltà solo nell’ipotesi in cui il dipendente
cessato dal servizio fosse stato in precedenza cautelarmente sospeso. Ciò al
fine di regolare la sorte di una possibile reintegrazione patrimoniale per
il periodo di sospensione cautelare (T.A.R. Lombardia 12.11.1996, n. 1609 in
Foro amm., 1997, 1459; Cons. St., sez. V, 11.04.1995, n. 585 in Cons. Stato,
1995, I, 539; Cons. St., sez. V, 23.04.1993, n. 504 in Cons. Stato, 1993, 722).
Il contrasto giurisprudenziale riguardava esclusivamente le sorti del provvedimento
di sospensione cautelare e delle relative restituzioni economiche in caso di
estinzione del rapporto. Parte della giurisprudenza (cfr. Cons. St., sez. V,
24.05.1995, n. 360, in Cons. Stato, 1995, I, 638; T.A.R. Lombardia, Brescia,
20.03.1999, n. 228, in T.A.R., 1999, I, 1808) faceva discendere la cessazione
della sospensione cautelare, con effetti ex tunc, dalla mancata attivazione
del procedimento disciplinare. Altro orientamento giurisprudenziale (cfr. Cons.
St., sez. V, 22.03.1995, n. 455, in Foro amm., 1995, 610; Cons. St. 11.04.1995,
n. 585 già cit.) riteneva invece che il collocamento a riposo del dipendente
determinasse l’estinzione della potestà disciplinare e la cessazione
della sospensione cautelare con effetti ex nunc.
Con decisione n. 8 del 06.03.1997 l’Adunanza plenaria del Consiglio di
Stato (in Foro it., 1997, 249) ha risolto il contrasto ritenendo che all’amministrazione
vada riconosciuta la facoltà di esercitare il potere disciplinare al
fine di regolare gli effetti della sospensione cautelare disposta nei confronti
del pubblico dipendente, ancorchè questi sia cessato dal servizio e
che il “il mancato inizio dell’azione disciplinare comporta il
venir meno con effetto ex tunc del provvedimento di sospensione cautelare”.
E ciò “proprio al fine di regolare in maniera definitiva l’assetto
degli interessi provvisoriamente determinato dal provvedimento di sospensione
cautelare”.
Nessuna incertezza sussisteva in merito alla necessità di un preventivo
provvedimento di sospensione cautelare per l’esercizio del potere disciplinare “postumo” da
parte della P.A. in caso di cessazione del rapporto d’impiego.
Già con decisione n. 1609 del 12.11.1996 anche il Tribunale Amministrativo
Regionale per la Lombardia aveva ritenuto illegittimo il licenziamento irrogato
nei confronti di un dipendente dimessosi, atteso che il potere disciplinare
non ha ragione di esplicarsi se non in costanza del rapporto di servizio (cfr.
T.A.R. Lombardia, Milano, 12.11.1996, n. 1609 in Foro amm., 1997, 1459).
Così il Cons. Stato ha ritenuto che “la potestà disciplinare
della p.a. nei confronti del dipendente pubblico è collegata inscindibilmente
all’eseistenza del rapporto di servizio così che il venir meno
di quest’ultimo comporta il venir meno della prima” (cfr. Cons.
St., sez. IV, 08.07.1999, n. 1183 in Foro amm., 1999, 1434).
Peraltro, il Consiglio di Stato, con parere n. 1420 del 20.01.1997 (in Cons.
St., 1997, 1321), eliminava ogni ulteriore incertezza, ritenendo che “al
di fuori della sospensione cautelare in atto, nessuna operazione di interpretazione
estensiva o analogica dell’art. 118 D.P.R. n. 3 del 1957 è possibile
... Inapplicabile l’art. 118, si riespande la regola secondo cui il potere
disciplinare presuppone l’esistenza del rapporto di impiego e non è esercitatile
dopo la sua cessazione”. Al di fuori di tale ipotesi, “l’esercizio
del potere disciplinare successivamente all’estinzione del rapporto di
impiego non ha fondamento giuridico”.
In particolare, quanto al dipendente cessato dal servizio e mai in precedenza
sottoposto a sospensione cautelare, sembra non vi siano dubbi sull’esclusione
di tale ipotesi dalla facoltà di potere disciplinare “postumo” della
P.A. Dubbi peraltro risolti dal Consiglio di Stato, secondo cui è “irrilevante
che in difetto di esercizio postumo del potere disciplinare, l’impiegato
dimessosi eluda l’incapacità ad accedere ai pubblici uffici conseguente
alla destituzione trattandosi di inconveniente pratico e di per sé inidoneo
a risolvere la questione di diritto” (parere n. 1420 del 20.01.1997 già cit.).