Valeria Sergi
Il punto sul licenziamento
disciplinare
postumo nel pubblico impiego
In materia di
procedimenti disciplinari nei confronti dei
dipendenti pubblici, la questione
relativa alla permanenza, in capo alla P.A.,
del potere disciplinare nei confronti del dipendente
cessato dal servizio muta notevolmente in seguito
all’intervenuta “privatizzazione” del
rapporto di impiego pubblico.
Vigente il D.P.R. 10 gennaio 1957, n. 3, una
norma ad hoc (art. 118) consentiva alla p.a.
la prosecuzione del procedimento disciplinare “ai
soli effetti dell’eventuale trattamento
di quiescenza e previdenza”, anche nei
casi di “dimissioni volontarie” o “collocamento
a riposo” del dipendente.
In seguito, l’art. 74 D.lgs. n. 29/1993
ha abrogato, a far data dalla stipulazione
dei contratti collettivi per il quadriennio
1994 – 1997, “tutte le disposizioni
in materia di sanzioni disciplinari per i pubblici
impiegati incompatibili con le disposizioni
del presente decreto”. In particolare,
ai sensi del quarto comma, “non si applicano
gli artt. da 100 a 123 del D.P.R. 10.01.1957,
n. 3 e le disposizioni ad esso collegate”,
art. 118 compreso, dunque.
Pur in vigenza di disposizioni (ora espressamente
abrogate) che consentivano all’amministrazione
la prosecuzione del procedimento disciplinare
anche in caso di cessazione del rapporto, l’orientamento
prevalente della giurisprudenza ammetteva tale
facoltà solo nell’ipotesi in cui
il dipendente cessato dal servizio fosse stato
in precedenza cautelarmente sospeso. Ciò al
fine di regolare la sorte di una possibile
reintegrazione patrimoniale per il periodo
di sospensione cautelare (T.A.R. Lombardia
12.11.1996, n. 1609 in Foro amm., 1997, 1459;
Cons. St., sez. V, 11.04.1995, n. 585 in Cons.
Stato, 1995, I, 539; Cons. St., sez. V, 23.04.1993,
n. 504 in Cons. Stato, 1993, 722).
Il contrasto giurisprudenziale riguardava esclusivamente
le sorti del provvedimento di sospensione cautelare
e delle relative restituzioni economiche in
caso di estinzione del rapporto. Parte della
giurisprudenza (cfr. Cons. St., sez. V, 24.05.1995,
n. 360, in Cons. Stato, 1995, I, 638; T.A.R.
Lombardia, Brescia, 20.03.1999, n. 228, in
T.A.R., 1999, I, 1808) faceva discendere la
cessazione della sospensione cautelare, con
effetti ex tunc, dalla mancata attivazione
del procedimento disciplinare. Altro orientamento
giurisprudenziale (cfr. Cons. St., sez. V,
22.03.1995, n. 455, in Foro amm., 1995, 610;
Cons. St. 11.04.1995, n. 585 già cit.)
riteneva invece che il collocamento a riposo
del dipendente determinasse l’estinzione
della potestà disciplinare e la cessazione
della sospensione cautelare con effetti ex
nunc.
Con decisione n. 8 del 06.03.1997 l’Adunanza
plenaria del Consiglio di Stato (in Foro it.,
1997, 249) ha risolto il contrasto ritenendo
che all’amministrazione vada riconosciuta
la facoltà di esercitare il potere disciplinare
al fine di regolare gli effetti della sospensione
cautelare disposta nei confronti del pubblico
dipendente, ancorchè questi sia cessato
dal servizio e che il “il mancato inizio
dell’azione disciplinare comporta il
venir meno con effetto ex tunc del provvedimento
di sospensione cautelare”.
E ciò “proprio al fine di regolare
in maniera definitiva l’assetto degli
interessi provvisoriamente determinato dal
provvedimento di sospensione cautelare”.
Nessuna incertezza sussisteva in merito alla
necessità di un preventivo provvedimento
di sospensione cautelare per l’esercizio
del potere disciplinare “postumo” da
parte della P.A. in caso di cessazione del
rapporto d’impiego.
Già con decisione n. 1609 del 12.11.1996
anche il Tribunale Amministrativo Regionale
per la Lombardia aveva ritenuto illegittimo
il licenziamento irrogato nei confronti di
un dipendente dimessosi, atteso che il potere
disciplinare non ha ragione di esplicarsi se
non in costanza del rapporto di servizio (cfr.
T.A.R. Lombardia, Milano, 12.11.1996, n. 1609
in Foro amm., 1997, 1459).
Così il Cons. Stato ha ritenuto che “la
potestà disciplinare della p.a. nei
confronti del dipendente pubblico è collegata
inscindibilmente all’eseistenza del rapporto
di servizio così che il venir meno di
quest’ultimo comporta il venir meno della
prima” (cfr. Cons. St., sez. IV, 08.07.1999,
n. 1183 in Foro amm., 1999, 1434).
Peraltro, il Consiglio di Stato, con parere
n. 1420 del 20.01.1997 (in Cons. St., 1997,
1321), eliminava ogni ulteriore incertezza,
ritenendo che “al di fuori della sospensione
cautelare in atto, nessuna operazione di interpretazione
estensiva o analogica dell’art. 118 D.P.R.
n. 3 del 1957 è possibile ... Inapplicabile
l’art. 118, si riespande la regola secondo
cui il potere disciplinare presuppone l’esistenza
del rapporto di impiego e non è esercitatile
dopo la sua cessazione”. Al di fuori
di tale ipotesi, “l’esercizio del
potere disciplinare successivamente all’estinzione
del rapporto di impiego non ha fondamento giuridico”.
In particolare, quanto al dipendente cessato
dal servizio e mai in precedenza sottoposto
a sospensione cautelare, sembra non vi siano
dubbi sull’esclusione di tale ipotesi
dalla facoltà di potere disciplinare “postumo” della
P.A. Dubbi peraltro risolti dal Consiglio di
Stato, secondo cui è “irrilevante
che in difetto di esercizio postumo del potere
disciplinare, l’impiegato dimessosi eluda
l’incapacità ad accedere ai pubblici
uffici conseguente alla destituzione trattandosi
di inconveniente pratico e di per sé inidoneo
a risolvere la questione di diritto” (parere
n. 1420 del 20.01.1997 già cit.).
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