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Stefano Liebman

Variazioni in tema di interpretazione del contratto collettivo di lavoro[*].

 

Sommario - 1. "Individuale" e "collettivo" nelle controversie in tema di interpretazione del contratto collettivo: il procedimento di accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione del contratto collettivo dei dipendenti delle amministrazioni pubbliche e la procedura di "interpretazione autentica" - 2. Mancanza dell'accordo collettivo e soluzione giudiziale della questione: gli effetti delle pronunzie giurisprudenziali.

1. A prescindere dalla parentesi corporativa, indelebilmente segnata dalla matrice autoritaria che ne ha costituito il vizio di origine, l'inestricabile intreccio fra la struttura interindividualistica del rapporto obbligatorio che lega datore e prestatore di lavoro e la dimensione collettiva degli interessi in gioco nonché, soprattutto, l'identificazione degli strumenti attraverso i quali tale nesso può assumere compiuto rilievo giuridico hanno faticato ad emergere nelle percezioni dell'ordinamento positivo.

Difficoltà dimostratasi, soprattutto, con riferimento al complessivo sistema di amministrazione del contratto collettivo e di risoluzione delle controversie che ne derivano, caratterizzato dal mancato riconoscimento dell'esistenza di controversie giuridiche collettive e dal contestuale diniego di un ruolo attivo delle organizzazioni sindacali nel processo [1], con la sola eccezione del particolare procedimento per la "repressione della condotta antisindacale".

Qualche cosa si è mosso, quantomeno con riferimento al settore pubblico (o ex-pubblico), nell'ambito della riforma che ha portato alla contrattualizzazione del lavoro alle dipendenze delle pubbliche amministrazioni ove è specificamente disciplinato il procedimento di "accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità ed interpretazione dei contratti collettivi" (art. 68- bis , D.lgs. 3 febbraio 1993, n. 29, oggi art. 64 del D.lgs. 30 marzo 2001, n. 165).

Un procedimento esperibile dal giudice di una controversia individuale relativa al rapporto di un lavoratore con l'amministrazione d'appartenenza qualora, per la soluzione della medesima, sia necessario risolvere in via pregiudiziale una questione riguardante appunto la validità, l'efficacia o l'interpretazione delle clausole di un contratto collettivo nazionale: in tale caso la legge prevede la possibilità di una temporanea sospensione della causa onde consentire alle parti collettive contraenti la ricerca di un accordo sull'interpretazione autentica del contratto, ovvero sulla modifica della clausola controversa [2]. Solo se il tentativo fallisce il giudice si riappropria del potere-dovere di decidere la causa applicando la clausola nella sua formulazione originaria, che sarà da lui interpretata utilizzando i tradizionali canoni di ermeneutica contrattuale.

Al riguardo la legge, nel caso in cui una delle parti ritenga censurabile l'interpretazione prescelta, consente l'immediato ricorso per cassazione nei confronti dello specifico provvedimento con il quale il giudice ha fornito la propria interpretazione del contratto, con effetto sospensivo del processo; qualora, invece, l'auspicato accordo sia raggiunto, esso è destinato a sostituire, ai sensi dell'art. 53, D.lgs. 29/93 (oggi art. 49, D.lgs. 165/2001) che disciplina appunto l'ipotesi di "interpretazione autentica del contratto collettivo" ad opera dei soggetti collettivi contraenti, l'accordo precedente con valenza ex tunc e ad esso il giudice dovrà conformarsi nel pervenire alla soluzione della controversia nel cui ambito la questione è sorta.

Ma la funzione compositiva dell'eventuale accordo è destinata ad espandersi ben oltre i confini della singola controversia originaria, giacché la prevista sostituzione del vecchio testo (controverso) con la nuova clausola interpretativa conferisce a quest'ultima tutti i caratteri tipici del contratto collettivo del settore pubblico (applicabilità generalizzata ed inderogabilità).

I giudici di qualunque controversia relativa all'applicazione del medesimo contratto collettivo saranno dunque vincolati all'applicazione del rinnovato assetto negoziale e la questione potrebbe tornare ad essere oggetto di controversia non per rimettere in discussione il primato della clausola nella formulazione uscita dal nuovo negoziato, ma solo qualora si ritenesse che essa o non abbia chiarito i dubbi, ovvero ne abbia creato di nuovi. Salvo il caso, delicatissimo anche per l'incertezza delle conseguenze che ne potrebbero derivare e che dovrebbe, comunque, necessariamente passare attraverso il prudente apprezzamento del singolo giudice, in cui l'attività negoziale posta in essere dai soggetti collettivi stipulanti abbia superato i confini del negoziato interpretativo, così come individuabili secondo le coordinate che mi riservo di meglio chiarire nel proseguio di queste riflessioni, per dare luogo ad una vera e propria negoziazione innovativa, diretta a sfociare in un nuovo contratto collettivo modificativo dei precedenti equilibri negoziali.

Tornando agli specifici effetti dell'eventuale accordo interpretativo, è stato giustamente notato[3] come il rilievo potenzialmente "seriale" della questione relativa all'interpretazione del contratto collettivo determini effetti differenziati a seconda che la questione trovi una propria specifica composizione (stragiudiziale) attraverso un nuovo accordo interpretativo, ovvero sia risolta giudizialmente, attraverso uno specifico provvedimento del giudice a quo: del primo caso si è detto; quanto al secondo, vedremo successivamente come la tendenza espansiva dell'eventuale dictum della Suprema Corte trovi un limite nella possibilità, per il giudice di un'altra causa che dissenta dall'interpretazione proposta, di optare per una diversa soluzione, che sarà comunque sempre suscettibile di convalida ovvero di riforma da parte della Cassazione stessa.

Anche a prescindere dai dubbi sollevati da taluno [4] in merito alla effettiva capacità deflattiva dello specifico procedimento nei confronti del contenzioso lavoristico - la fattispecie è, non a caso, disciplinata nell'ambito della riforma diretta alla tendenziale omogeneizzazione delle discipline lavoristiche con contestuale riunificazione della giurisdizione in capo alla magistratura ordinaria -, l'intero edificio costituito dalla cosiddetta "interpretazione autentica" e dalla fase stragiudiziale del particolare procedimento di cui all'art. 68 bis sono stati oggetto di critiche vivaci sia nella formulazione originaria dell'art. 53, D.lgs. 29/93 - l'art. 68- bis è stato introdotto solo successivamente ad opera del D.lgs. 80/1998 ed è oggi consolidato nell'art. 64, D.lgs, 165/2001 -, sia nel progressivo evolversi della disciplina complessiva che, anche in questo caso, ha caratterizzato l'assestarsi per aggiustamenti progressivi della normativa in materia.

In particolare si sono da più parti sottolineati i rischi - da taluno ritenuti ampiamente realizzatisi in sostanziali violazioni della legalità costituzionale [5] - di incostituzionalità della disciplina, sotto diversi profili, con riferimento in particolare ad una presunta violazione dell'art. 39 (libertà sindacale), dell'art. 24 (diritto di difesa) e dell'art. 101 (soggezione del giudice solo alla legge), ovvero in relazione ad un eccesso di delega ai sensi dell'art. 76 della Costituzione. Soprattutto per ciò che riguarda le ipotesi di violazione del principio di libertà sindacale e del diritto di difesa, l'obiezione avanzata dai critici più severi riguarda i profili di illegittimità di una disciplina che attribuisca alle organizzazioni sindacali stipulanti il contratto collettivo il potere di intervenire sugli equilibri negoziali pregressi attraverso una contrattazione "interpretativa" inevitabilmente destinata a modificare i precedenti assetti di interessi e ad incidere sulle posizioni soggettive individuali che nell'originario equilibrio negoziale trovavano il proprio fondamento. Da ciò il carattere strutturalmente transattivo di simili accordi ed il conseguente limite della capacità dispositiva riconosciuta ai soggetti collettivi rinvenibile nell'avvenuto "esaurimento della funzione normativa del contratto collettivo" [6] .

In realtà, nell'accidentato percorso che ha portato all'attuale disciplina, il testo originario dell'art. 53 in tema di interpretazione autentica aveva registrato l'inserimento, ai sensi dell'art. 24, D.lgs. 546/1993, di un secondo comma - oggi abrogato - nel quale si statuiva che "l'accordo di interpretazione autentica del contratto (avesse) effetto sulle controversie individuali aventi ad oggetto le materie regolate dall'accordo medesimo con il consenso delle parti interessate". Una previsione questa che, immaginata allo scopo di preservare l'area di intangibilità della sfera giuridica individuale, così come formatasi durante la vigenza del testo originario, dalle successive, presunte, ingerenze dell'autonomia collettiva, finiva col sottolineare l'ambiguità del particolare tipo di negozio che si intendeva disciplinare, formalmente indicato come contratto interpretativo e quindi munito di efficacia retroattiva, ma sostanzialmente trattato, negli effetti in capo ai soggetti individuali direttamente interessati, come negozio transattivo.

Al di là di questo peraltro, come è stato sottolineato da più parti [7], il testo che è stato vigente fra la fine del 1993 e la successiva riforma operata con il D.lgs. 80/1998, si proponeva come (fragile) strumento di governo della fase applicativa del contratto collettivo, senza creare alterazioni particolari della dialettica tra fonti collettive e diritti individuali: per il futuro, consentiva alle parti collettive la predisposizione di una disciplina sostitutiva di quella controversa - munita della stessa efficacia -, prefigurando, per il passato, uno schema di transazione a disposizione delle parti individuali. Niente di particolarmente innovativo, dunque, come è puntualmente dimostrato anche dalla irrilevante casistica sviluppatasi in materia.

Con il D.lgs. 80/1998 le cose cambiano: il secondo comma dell'art. 53, come già si è detto, venne abrogato facendo venir meno la necessità del consenso delle parti interessate affinché l'accordo interpretativo possa immediatamente produrre i propri effetti; e ciò vale in particolare, come già si è detto, per ciò che riguarda le parti della controversia individuale che, nel corso del procedimento di accertamento pregiudiziale sulla validità, efficacia o interpretazione del contratto collettivo introdotto ex novo dall'art. 68 bis, abbia fornito lo spunto per la negoziazione interpretativa.

A fronte del nuovo testo, che supera le precedenti ambiguità eliminando quella sorta di "cordone di protezione" costituito dal necessario consenso delle parti interessate perché il negozio interpretativo possa legittimamente dispiegare i propri effetti, oggetto di necessaria attenzione è il grado di protezione offerto dall'ordinamento all'intangibilità della sfera giuridica individuale rispetto alle possibili interferenze della contrattazione collettiva: torna sostanzialmente d'attualità il problema del confine avanti al quale deve arrestarsi il potere dispositivo dell'autonomia collettiva, ovvero quale è il momento nel quale giunge appunto ad esaurimento la funzione normativa del regolamento collettivo.

Esaurimento che, stante la strumentalità del riconoscimento di una funzione regolativa del contratto collettivo all'autotutela dell'interesse collettivo di cui il sindacato è portatore e legittimo interprete, è ragionevole ritenere si determini allorché la disposizione collettiva abbia asssolto compiutamente la propria funzione ed abbia quindi cessato di reggere dinamicamente le sorti dei singoli rapporti individuali cui esso è applicabile: dunque non solo quando abbia identificato tutti gli elementi idonei alla prefigurazione in capo al prestatore di specifici diritti soggettivi, ma anche quando l'astratta formulazione della fattispecie abbia dimostrato di resistere al confronto con il concreto assestarsi delle situazioni individuali che la disciplina è chiamata a disciplinare.

È così che non può postularsi l'avvenuta cristallizzazione di posizioni giuridiche consolidate in capo alle parti del rapporto individuale di lavoro ogniqualvolta il testo dell'accordo renda possibili differenziate prassi applicative, tutte compatibili col dato testuale, ancorché reciprocamente alternative e sul cui preciso significato sorge appunto la controversia interpretativa che il giudice ritiene rilevante per la decisione della causa: la controversia nasce proprio dalla plurivocità delle applicazioni, possibili nei fatti, del contratto collettivo e, di conseguenza, non si può parlare di intangibilità di situazioni acquisite per effetto di una delle diverse opzioni interpretative concretamente possibili, rispetto alle quali l'accordo interpretativo è chiamato a svolgere la funzione di individuazione di quella che meglio corrisponde all'equilibrio negoziale di cui ciascun elemento dell'accordo è espressione, nel necessario confronto dialettico con la realtà che esso è chiamato a regolare [8].

In questo senso, laddove di "interpretazione autentica" si tratti - ed in particolare dell'attività negoziale interpretativa instauratasi nell'ambito del procedimento di cui all'art. 64, D.lgs. 165/2001 - le differenze rispetto ad un'eventuale pattuizione modificativa cui le parti contraenti abbiano voluto attribuire efficacia retroattiva sono, almeno sul piano dell'individuazione della fattispecie astratta, agevolmente identificabili. Pur consapevole di come qualsiasi negozio, ancorché dichiaratamente volto ad accertare una preesistente situazione, non può che determinare, nei fatti, effetti costitutivi giacché "la certezza che con esso si raggiunge è, per così dire, una certezza creata , non una certezza trovata " [9], ritengo si possa ugualmente sostenere che, nel primo caso, l'eventuale aggiustamento testuale non è diretto a modificare nella sostanza la pattuizione originaria, ma vuole ricondurrne l'interpretazione e, di conseguenza, la concreta applicazione delle diverse clausole al complessivo assetto di interessi che le parti collettive stipulanti avevano originariamente inteso regolare. Nel caso invece di una avvertita esigenza, condivisa da entrambe le parti, di variare tale assetto attraverso la stipulazione di un nuovo accordo modificativo, il fenomeno presenta le caratteristiche tipiche di una successione nel tempo di clausole contrattuali diverse, con le conseguenze ed i limiti ormai chiaramente delineati dalla dottrina e dalla giurisprudenza.

Posta la questione in questi termini, convengo con Maresca [10] sulla maggiore difficoltà nell'individuazione in concreto della linea di demarcazione fra le due ipotesi e, di conseguenza, parimenti convengo sulla opportunità/necessità di affinare gli strumenti di analisi a disposizione dell'interprete, auspicando comunque un responsabile ed equilibrato esercizio, da parte delle organizzazioni collettive stipulanti, di questa opportunità che ad esse viene offerta dalla nuova disciplina.

Ciò che resta da chiarire, giacché la legge nulla prevede in merito, sono le conseguenze che si determinerebbero, soprattutto con riferimento al singolo giudizio promosso ai sensi dell'art. 64 (gia 68- bis , D.lgs. n. 29/1993), nel caso in cui il giudice ritenesse superati i limiti dell'accordo interpretativo. Le alternative non sono molte: volendo escludere che tale controllo sia precluso dalla nuova disciplina - ipotesi che riterrei gravemente lesiva, questa sì, delle garanzie costituzionali di cui agli art. 24 e 101 - al giudice della controversia individuale non rimarrebbe altra strada che quella di esprimersi sul punto, con apposito provvedimento censurabile in Cassazione, offrendo contestualmente una propria interpretazione della clausola controversa, in conformità con quanto è espressamente previsto in caso di mancato accordo.

Debitamente risolti i lati oscuri, l'opportunità di cui dicevo potrà forse fungere da banco di prova per il successivo passo dell'ampliamento di questa o di analoga procedura, da parte di un eventuale intervento legislativo diretto ad apportare i necessari adattamenti, al settore del lavoro svolto alle dipendenze del privato imprenditore.

Nessuno degli elementi di specialità dell'attuale disciplina della contrattazione collettiva per i dipendenti delle amministrazioni pubbliche - non la particolare struttura giuridica del datore di lavoro, né le specifiche peculiarità degli effetti della contrattazione collettiva nei confronti della generalità dei dipendenti, né, tantomeno, i vincoli di compatibilità finanziaria che limitano la discrezionalità dell'agente contrattuale datoriale e neppure, forse, l'ammissibilità del ricorso per cassazione per violazione o falsa applicazione dei contratti o accordi collettivi nazionali (art. 63, comma 5, D.lgs. 165/2001, già art. 68, D.lgs. 29/1993) [11] - è in sé idoneo a stravolgere la struttura giuridica e la funzione del contratto collettivo - nominato - dei dipendenti della p. a. nel confronto con quello del settore privato, cosiddetto di "diritto comune" [12]: diversa ne è, per alcuni aspetti, la disciplina positiva, ma entrambi sono atti di esercizio dell'autonomia privata collettiva [13], rispetto ai quali la parti stipulanti ben possono plausibilmente mantenere un potere di monitoraggio e di aggiustamento interpretativo, pur nei limiti che si sono sommariamente cercati di delineare [14].

2. Venendo al caso in cui l'accordo interpretativo non sia stato raggiunto, già si è detto di come il giudice sia chiamato a decidere della questione interpretativa con una separata sentenza, suscettibile, ai sensi del 3° comma del medesimo art. 64, di essere impugnata con ricorso immediato per cassazione, con contestuale sospensione del processo in attesa del giudizio della corte di legittimità, per essere poi riassunto, entro il termine di sessanta giorni, a cura della parte interessata.

A questo riguardo gli elementi più significativi di questa particolare fase processuale attengono proprio agli effetti che la legge riconduce all'inconsueto intervento della Corte di Cassazione, in stretta coerenza con il dichiarato fine deflativo dell'intero procedimento.

Accanto all'ovvio valore vincolante, per il giudice a quo , dell'interpretazione proposta dalla Corte, il nuovo disposto normativo sembra infatti voler attribuire a tale decisione una significativa ed inedita valenza espansiva, a cominciare dalla espressa conservazione dei suoi effetti anche nel caso in cui il processo che ne è all'origine si estingua per via della sua mancata riassunzione in tempo utile ovvero per qualunque altra causa (art. 64, comma 4°).

Una conservazione che sembra destinata logicamente a coniugarsi, nel successivo 6° comma, con la prevista possibilità, in pendenza del relativo giudizio avanti alla Corte ed in attesa della decisione, della sospensione di ogni altro processo la cui definizione dipenda dalla risoluzione della medesima questione.

Laddove il culmine di questo progressivo rafforzamento degli effetti della decisione della Cassazione, che sembra destinata a travalicare la tradizionale funzione nomofilattica affidata alla giurisprudenza di legittimità, viene raggiunta in riferimento all'ipotesi di altri (successivi) processi nei quali sia necessario risolvere una questione interpretativa già decisa della Cassazione. In particolare l'art. 64, 7° comma, prevede che un giudice possa scegliere di non uniformarvisi, ma sottopone tale eventualità - in questo caso senza apparenti margini di giudizio circa l'effettiva essenzialità della questione - a vincoli procedimentali analoghi a quelli previsti per il giudizio susseguente al mancato accordo di "interpretazione autentica": decisione con sentenza sulla specifica questione interpretativa e sua immediata impugnabilità avanti alla Cassazione stessa.

L'intera procedura non ha mancato di essere oggetto di un vivace dibattito critico sia con riferimento alla propria innegabile macchinosità e conseguente, supposta inidoneità al perseguimento della dichiarata funzione deflattiva del contenzioso in materia, con annessi sospetti di illegittimità costituzionale per violazione delle garanzie in materia di tutela dei diritti [15], sia soprattutto come riflesso di una radicata diffidenza nei confronti di qualunque intromissione giudiziaria negli equilibri connessi alla delicata fase di amministrazione degli assetti negoziali collettivi [16].

Ancora troppo poco tempo è trascorso per poter esprimere valutazioni sui risultati conseguibili, ma ciò che sicuramente si può rilevare è che, pur con tutti i sui limiti, il nuovo istituto ha avuto quantomeno il merito di ridare attualità al tema dei rapporti fra contrattazione collettiva e processo, che è come dire fra il piano, strutturalmente collettivo, dell'autotutela sindacale e quello, fino ad oggi rigorosamente individualistico, della tutela giurisdizionale dei diritti: anche di quelli che, nell'esercizio stesso dell'autotutela collettiva, trovano la propria fonte di legittimazione giuridica.

Complessivamente considerata la questione in realtà non è nuova ed è stata oggetto nei passati decenni di un serrato confronto che ha visto la partecipazione di studiosi fra i più autorevoli, sia in ambito strettamente giuslavoristico, sia in quello delle discipline processualistiche [17]. Da un lato i sostenitori della piena legittimità [18] - se non addirittura di specifici margini di doverosità [19] - di una diretta partecipazione del sindacato alle vicende processuali connesse ai problemi di interpretazione e/o validità dei prodotti della propria attività negoziale. Dall'altro, invece, coloro che, in considerazione della diversità strutturale degli interessi reciprocamente riferibili ai singoli lavoratori destinatari della disciplina collettiva ed alle organizzazzioni stipulanti, hanno negato che, nell'ambito di una controversia individuale ove si discuta della validità o invalidità di una disposizione di un contratto collettivo sia comunque configurabile la sussistenza, in capo al sindacato, di un qualunque interesse giuridicamente rilevabile ed in sé idoneo a fornirlo di una legittimazione ad agire in giudizio, intervenendo iure proprio [20].

Ai possibili esiti di questo dibattito era - ed è - ovviamente legata la questione, densa di implicazioni squisitamente tecniche, così come "politicamente" sensibili, dell'ambito di efficacia soggettiva di una sentenza pronunciata a conclusione di una causa cui il sindacato abbia partecipato in qualità di parte. Alle spalle di tutto ciò, invece, si pongono i complessi problemi del rapporto autonomia collettiva/autonomia individuale, laddove proprio il particolare tipo di relazione che intercorre fra disciplina collettiva e rapporto individuale può determinare quel rapporto di "pregiudizialità" fra l'interpretazione - ed i connessi problemi di validità invalidità - di una clausola collettiva e il rapporto individuale di lavoro dei singoli destinatari di quella stessa disciplina, cui sembra oggi alludere lo stesso art. 64 del D.lgs. n. 165 del 2001 [21].

Quanto al primo aspetto della questione, l'autore che con maggiori approfondimenti ha ricostruito il complesso intreccio dei problemi coinvolti finì col rilevare come un'eventuale sentenza sul contratto collettivo sarebbe inevitabilmente destinata a partecipare del carattere tendenzialmente generale e astratto del contratto stesso [22] . In linea con queste premesse, si è altresì sostenuto che l'interpretazione in essa contenuta sarebbe "da intendersi e da applicarsi ai singoli rapporti fra datori e lavoratori nei termini così fissati" [23] , al punto che, una volta passata in giudicato, precluderebbe di "ulteriormente conoscere della domanda proposta dal singolo, in quanta la materia del contendere (sarebbe) venuta meno per intervenuta, definitiva decisione sul punto controverso" [24].

Proprio a tale proposito, dubbi di legittimità costituzionale sono stati adombrati in relazione al fenomeno di un giudicato ultra partes che rischia di determinare una potenziale lesione di diritti ed interessi di chi, non essendo intervenuto nel giudizio, non ha potuto difendere la propria posizione, eventualmente in contrasto da quella accolta dal giudice, e non dovrebbe quindi essere sottoposto al pregiudizio che dalla sentenza con effetti generalizzati potrebbe derivargli [25]. Ed in questo senso potrebbe essere preferibile lasciare la soluzione della questione pregiudiziale alla conoscenza incidenter tantum del giudice investito delle singole controversie individuali.

Nell'applicazione del contratto collettivo ai propri dipendenti la Pubblica Amministrazione è, per espressa previsione di legge, vincolata al rispetto della regola di uniformità dei trattamenti e non è un caso, dunque, se la via seguita dall'art. 64 del D.lgs. n. 165/2001 è, da questo punto di vista, radicalmente innovativa.

Come si è visto, a fronte di una disposizione del contratto di dubbia interpretazione la legge privilegia la via negoziale alla soluzione della controversia attraverso il procedimento di "interpretazione autentica" e, solo in assenza di accordo, la questione viene ricondotta in ambito giurisdizionale: in tale eventualità, alla decisione finale della Cassazione viene esplicitamente riconosciuta un'autorità che va ben al di là della consueta forza persuasiva dovuta all'autorevolezza dell'organo giudicante. Altri giudici investiti di analoghe questioni relative allo stesso contratto ben potranno discostarvisi, ma nei limiti posti dalla necessità di giudicare sul punto con apposita sentenza ove il dissenso dovrà essere adeguatamente motivato anche, ma forse non solo, allo scopo di poter resistere al successivo, nuovo, vaglio della Cassazione stessa: una soluzione nella quale sembrano riecheggiare echi lontane, ma comunque percepibili, della nota, ancorché assai discussa distinzione fra "efficacia della sentenza" ed "autorità della cosa giudicata" [26].

Se per "autorità del giudicato" si intende non "un ulteriore effetto della sentenza, ma una qualità dei suoi effetti", nel senso di mera garanzia di immutabilità, una volta esperiti tutti i possibili mezzi di impugnazione ordinaria da parte degli aventi diritto, è perfettamente logico e conforme alla legge che essa debba essere limitata alle sole parti [27].

La soggezione di un terzo, in ragione del rapporto di dipendenza fra la propria personale situazione giuridica e l'oggetto della sentenza, alla decisione di una controversia di cui non sia stato parte - e nel quale non abbia dunque potuto far valere le proprie ragioni - si giustifica solo se conforme alla legge: ed è allora in tale prospettiva che sembra collocarsi il 7° comma del citato art. 64, D.lgs. 165/2001, laddove, inusitatamente, richiama la possibilità per il giudice di una diversa controversia di discostarsi dalla precedente decisione, qualora ritenga che esistano adeguate ragioni che lo giustifichino, facendone però oggetto di una sentenza ad hoc , immediatamente suscettibile di un controllo di legittimità.

 

 

Note

[*] Lo scritto è destinato alla raccolta di "Studi in onore di Mattia Persiani".

[1] Corte Cass., 03.11.1984, n. 6480, in Giust. civ ., 1984, I, 1855 e ss, con note sostanzialmente critiche di A. Vallebona e B. Sassani. Sul tema generale è d'obbligo il rinvio al classico U. Romagnoli, Le associazioni sindacali nel processo , Milano, 1969, passim , nonché, da ultimo, per una puntuale ricostruzione del dibattito, vedi E. Gragnoli, Profili dell'interpretazione dei contratti collettivi , Milano, 2000, 207 e ss.

[2] Sul carattere discrezionale della scelta del giudice di rinviare la questione alle parti collettive stipulanti vedi, recentissimamente, Corte Cost., 05.06.2003, n. 199, in Lav. pubb. amm ., 2003, 885 e ss, specialmente pag. 893, ove l'espresso riferimento alla necessaria serietà della questione interpretativa da sottoporre alle parti postula un preventivo esame della sua effettiva rilevanza: così anche D. Borghesi , Il rinvio a titolo pregiudiziale per l'interpretazione dei contratti collettivi del pubblico impiego resiste ai primi controlli della Corte Costituzionale , ibidem , pag. 903. Sui confini di tale discrezionalità vedi già M. D'Antona, Contratto collettivo, sindacati e processo del lavoro dopo la "seconda privatizzazione" del pubblico impiego (osservazioni sui D. lgs. n. 396 del 1997, n. 80 del 1988 e n. 387 del 1998), in Foro it ., I, 622 e ss, spec. 633.

[3] A. Maresca, Appunti per uno studio sull'interpretazione "autentica" del contratto di lavoro pubblico , in L'interpretazione dei contratti collettivi , a cura di R. Flammia, Roma, Bancaria Ed., 1999, pag. 158.

[4] L. De Angelis , L'accertamento pregiudiziale sull'efficacia, validità e interpretazione dei contratti collettivi dei dipendenti delle pubbliche amministrazioni (art. 68 bis, D.lgs. n. 29/1993) , in Lav. pubb. amm ., 1998, I, 825 e ss.

[5] Ex plurimis vedi M. Barbieri - V. Leccese , L'amministrazione del contratto tra interpretazione autentica e transazione collettiva , in L'impiego pubblico nel diritto del lavoro , a cura di M. Rusciano e L. Zoppoli, Torino, 1993, pag. 309.

[6] A. Maresca, Diritti individuali del lavoratore e poteri del sindacati , in Giorn. dir. lav. rel. ind ., 1985, 658.

[7] M. G. Garofalo, Il trasferimento di giurisdizione nel lavoro pubblico , in Lav. pubb. amm ., 1999, 523; M. Barbieri, Problemi costituzionali della contrattazione collettiva nel lavoro pubblico , Bari, 1997, pag. 370-371.

[8] Spunti in questo senso sono in P. Tosi, Disponibilità individuale e collettiva dei diritti soggettivi nascenti da norme inderogabili , in Arg. dir. lav ., 1999, 615 e ss.

[9] F. Santoro Passarelli, L'accertamento negoziale e la transazione , in Riv. trim. dir. proc. civ ., 1956.

[10] A. Maresca, Appunti per uno studio sull'interpretazione "autentica" , cit., pag. 166 e seg.

[11] A. Vallebona, Le questioni di interpretazione, validità ed efficacia dei contratti collettivi nazionali del settore pubblico , in Giust. civ ., 1998, II, 257. Contra , recentemente, G. Vidimi, L'interpretazione del contratto collettivo nel settore privato e pubblico , in Riv. it. dir. lav ., 2003, 103 e ss.

[12] Corte Cost., 16.10.1997, n. 309, in Lav. pubb. amm. , 1998, 131.

[13] Insuperabili considerazioni sul punto sono in M. Persiani, C'è ancora un'interpretazione del contratto collettivo ?, in Arg. dir. lav ., 2002, 825 e ss.

[14] Dichiaratamente in questo senso, ipotizzando già in via interpretativa la possibilità di una interpretazione autentica da parte dei soggetti collettivi stipulanti, vedi Corte Cass., 05.02.2000, n. 1311, in Mass. giur. lav ., 2000, 1018, su cui vedi A. Gentili, L'interpretazione autentica del contratto collettivo , ivi, pag. 998.

[15] Ma, in proposito, vedi Corte Cost., 05.06.2003, n. 199, cit.

[16] D. Borghesi, Contratto collettivo e processo , Bologna, pag. 127 e ss.

[17] Un'ampia ricostruzione di quel dibattito è oggi in E. Gragnoli, Profili dell'interpretazione dei contratti collettivi , loc . cit., ma vedi già S. Liebman, Prospettive in tema di nullità parziale del contratto collettivo di lavoro , in Riv. trim. dir. proc. civ ., 1979, 511e ss.

[18] G. F. Mancini, Le associazioni sindacali e il nuovo processo , in AA.VV., Il nuovo processo del lavoro , a cura di Genovese , Padova, pag. 9 e ss.

[19] T. Carnicini, Intervento in AA.VV ., Il contratto collettivo, Atti del terzo congresso nazionale di diritto del lavoro , Milano, 1968, pag. 88 e ss.

[20] A. Proto Pisani, L'intervento delle associazioni sindacali , in Andrioli-Barone-Pezzano-Proto Pisani, Le controversie in materia di lavoro , Bologna-Roma, 1974, pag. 177-178.

[21] Potrebbe forse trattarsi di quella pregiudizialità sostanziale che si verificherebbe ogniqualvolta determinati effetti giuridici siano anche solo in parte ricollegabili direttamente ad altri effetti giuridici, nei confronti dei quali si pongono in uno stretto ed inscindibile rapporto di dipendenza: cfr. E. Allorio, La cosa giudicata rispetto ai terzi , Milano, 1935, pag. 69, ove espressamente si rileva come "pregiudizialità e dipendenza (siano) termini correlativi".

[22] G. Ghezzi , La responsabilità contrattuale delle organizzazioni sindacali , Milano, 1963, pag. 81.

[23] T. Carnacini, Intervento , cit., pag. 88-89.

[24] A. Aranguren, Le controversie collettive , in Nuovo trattato di diritto del lavoro , diretto da G. Mazzoni e L. Riva Sanseverino, Padova, 1971, pag. 526.

[25] In questi stessi termini vedi già. S. Liebman, Prospettive in tema di nullità parziale , cit., pag. 556; cfr. E. Gragnoli, Profili dell'interpretazione , cit., pag. 219-220.

[26] E. T. Liebman, Efficacia e autorità della sentenza , 2° ed., Milano, 1962.

[27] E. T. Liebman , Ancora sulla sentenza e sulla cosa giudicata , in Riv. dir. proc. civ ,, 1936, ora in Efficacia e autorità della sentenza , cit. pag. 129.

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